CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  21 settembre 2015, n. 38307

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Verona ha dichiarato ex art. 425 cod.proc.pen. non doversi procedere nei confronti di P.A. avuto riguardo al reato allo stesso ascritto, ricondotto all’egida di cui all’art. 373 cod.pen., concludendo per la non sussistenza del reato.
2. In particolare, al P. , nominato CTU in una controversia civilistica afferente danni arrecati ad un immobile in ragione della edificazione di altro edificio confinante, era stato addebitato di aver redatto una falsa perizia, fondata su dati storici falsi e giudizi altrettanto conseguenzialmente mendaci in forza ai quali l’imputato ebbe ad escludere che le problematiche riscontrate nell’immobile assertivamente danneggiato fossero causalmente riconducibli ai lavori posti in essere dai convenuti in quel giudizio.
3. Con la decisione impugnata il GIP ha ritenuto che le conclusioni in forza alle quali è stata mossa l’imputazione, fondate su una consulenza tecnica disposta dal PM, non possono portare, neppure in esito agli sviluppi dibattimentali, a ritenere che l’imputato abbia espresso giudizi valutativi infedeli. Tanto perché le considerazioni tecniche espresse dal Consulente del PM sono state confutate da un elaborato tecnico di parte allegato alla difesa a dimostrazione che nella specie si verte in un contesto valutativo destinato a sfociare in giudizi controvertibili, distonici con l’ipotesi del falso. Sia, ancora, perché manca ogni elemento indiziario che attesti un interesse diretto a sostenere la tesi esposta nella consulenza tacciata di falsità.
4. Propongono ricorso la parte civile costituita G.G. , con ricorso personale e il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona. L’imputato, anche tramite il fiduciario, ha depositato memorie difensive; anche la parte civile ha provveduto in tal senso.
4.1. Nel ricorso del G. si segnala l’interesse e la legittimazione ad impugnare della parte civile; si adduce violazione dell’art. 425 comma III cod.proc.pen confortata da una disamina approssimativa e comunque non completa delle emergenze offerte dal Pm a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, destinate al necessario approfondimento dibattimentale e deprivate immotivatamente di rilievo dal GIP.
4.2. Nel ricorso della parte pubblica si segnala violazione di legge avuto riguardo all’art. 373 cod.pen. Il giudice non avrebbe considerato che dalla consulenza disposta in sede di indagini emergeva la falsità di dati storici e naturalistici destinati a sfalsare i successivi giudizi di tipo valutativo e tecnico esposti nella falsa consulenza, in alcuni momenti peraltro fondati su parametri di giudizio palesemente errati sul piano della scienza ingegneristica.
Si consideri, poi, l’erroneo riferimento alla collusione o comunque all’interesse volto a favorire una delle parti, segnatamente quella gratificata dall’esito della consulenza, a fronte di una ipotesi di reato che non chiede il dolo intenzionale ma solo quello generico.
4.3. Con due memorie dal contenuto identico, l’una a firma dell’imputato e l’altra sottoscritta dal difensore di fiducia si evidenzia l’inammissibilità del ricorso della parte civile, non legittimata e comunque priva della necessaria assistenza tecnica, non potendo provvedere ad interporre il gravame personalmente.
Si deduce inoltre la inammissibilità o comunque la infondatezza nel merito dei motivi a sostegno del ricorso del PM.
4.4. Con memoria depositata il 5 giugno dalla parte civile, sempre con scritto personale, si ribadiscono e supportano ulteriormente le indicazioni offerte con il ricorso sulle erronee valutazioni probatorie spese dal Giudice a sostegno della decisione assunta.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, pur se per ragioni diverse, meglio precisate da qui a poco.
2. Diversi i vizi che inficiano il ricorso della parte privata.
Il ricorso, infatti, risulta personalmente proposto dalla stessa senza il patrocinio di un difensore abilitato; proviene, inoltre, da soggetto comunque privo della legittimazione ad interporre il gravame di legittimità averso le sentenze rese ex art. 425 cod.proc.pen..
2.1. Sul primo versante va ribadito che la parte civile, può, infatti proporre ricorso per cassazione, nel caso ai sensi dell’art. 428 cod.proc.pen., solo per il tramite di un difensore che risulti iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione giusta quanto imposto dall’art. 613, comma primo, cod.proc.pen. e che, al contempo, sia munito di procura speciale conferita ex art. 100 e 101 cod.proc.pen. (cfr da ultimo, tra i tanti arresti in tal senso, Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013 – dep. 03/02/2014, P.C. in proc. Pinna, Rv. 258719).
Momenti questi palesemente contraddetti dal ricorso in disamina, personalmente proposto dalla parte.
2.2. Quanto poi al difetto di legittimazione va ricordato che il privato il quale risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all’art. 373 cod. pen. non riveste il ruolo di persona offesa ma solo quello di persona danneggiata dal reato (cfr Sez. 6, n. 17631 del 10/04/2008 -dep. 30/04/2008, P.O. in proc. Arestia, Rv. 239646; Sez. 6, n. 17375 del 16/04/2015 – dep. 24/04/2015, P.O. in proc. Compagnini e altro, Rv. 263253). Tanto perché, trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, l’interesse del privato leso dalla condotta finisce per assumere un rilievo solo riflesso e mediato.
E, muovendo da tale presupposto, va altresì ribadito che la persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa (cfr da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 50929 del 14/11/2013, Rv. 258018).
3. Il ricorso del PM è inammissibile perché riposa su considerazioni generiche e aspecifiche.
3.1. Il discostamento dei dati storici e fattuali indicati dall’imputato nella consulenza rispetto a quelli prospettati come veri nel gravame e, al contempo, l’applicazione di regole scientifiche di tipo valutativo, assertivamente distanti, in modo palese, da quelle offerte dalla scienza ingegneristica, risulta, infatti, apoditticamente riposare solo sul richiamo pedissequo alle risultanze emergenti dalla consulenza di parte disposta dal PM.
Consulenza, tuttavia, che non assume alcun valore vincolante quanto alle conclusioni assunte; ancor di più quando, come nel caso, il giudice del merito abbia fatto puntuale riferimento alla presenza di una consulenza di parte redatta nell’interesse dell’imputato, caratterizzata da considerazioni di partenza e conclusioni del tutto conformi a quelle portate dalla consulenza tacciata di falsità, in aperta distonia con l’elaborato allegato dal PM.
In questa cornice di riferimento, dunque, occorreva argomentare, con la dovuta specificità, sulla forza logica del dato sostenuto nell’elaborato tecnico di parte disposto a cura della parte pubblica, così da mettere in crisi il portato della valutazione spesa dal giudice del merito nell’escludere l’ipotesi della dolosa alterazione del vero ascritta all’imputato.
3.2. Del resto, quanto ai fatti storici descritti come falsi, occorreva altresì precisarne la decisività rispetto alle conclusioni spese dall’imputato nel rendere il giudizio valutativo che sui primi riposa. Non ogni discostamento dal vero, infatti, assume rilievo, potendo per contro essere privo di rilievo soggettivo quanto alla responsabilità penale e comunque oggettivamente innocuo rispetto al giudizio finale nel quale si compendia la consulenza. Ed anche sul punto il ricorso difetta di specificità rassegnando un elenco di dati, emergenti dall’elaborato di parte, non altrimenti accompagnato da valutazioni inferenziali quanto al rilievo dagli stessi assunto rispetto al giudizio tecnico finale, assertivamente falso, reso dall’imputato.
3.3. In ordine, poi, alle valutazioni inerenti la scienza ingegneristica, nella decisione impugnata si fa riferimento alle considerazioni esposte nell’elaborato tecnico di parte predisposto dalla difesa dell’imputato, distoniche rispetto a quelle propugnate dal PM. Tanto sposta coerentemente e definitivamente il piano delle considerazioni afferenti il ritenuto falso giudizio all’interno delle valutazioni opinabili di tipo tecnico, giustamente ritenute incompatibili con il falso.
E sul punto il ricorso tace integralmente giacché, anche in parte qua, il gravame in altro non si compendia se non nel pedissequo riferimento alle contrapposte valutazioni spese dal consulente dell’accusa.
Agli effetti della previsione incriminatrice in disamina “i pareri o le interpretazioni mendaci”, si concretizzano “in un giudizio che in tanto è caratterizzato da mendacio, in quanto si scosta e differisce da quella che, secondo la coscienza del reo, costituisce la verità: si tratta pertanto di una divergenza intenzionale, voluta e cosciente tra il convincimento reale e quello manifestato, nell’elaborato tecnico in risposta ai quesiti del Giudice. Il perito, od il consulente tecnico d’ufficio in sede civile, devono infatti necessariamente apportare il loro contributo originale di osservazioni e di giudizi sull’oggetto della prova, con il rischio, immanente, che, nel pesare la loro condotta, si finisca col confondere facilmente l’involontario errore della mente, oppure la “cattiva qualità della prestazione professionale”, con la dolosa alterazione del vero” (cfr in termini, pedissequamente riportata, la motivazione della sentenza di questa sezione nr 45633/13).
In questa cornice, l’opinabilità dei temi in gioco dal punto di vista tecnico, non posta adeguatamente in discussione dal gravame, finisce per divenire incompatibile con i presupposti sia oggettivi che soggettivi del reato, nel caso specifico destinati inevitabilmente a sovrapporsi. Tanto da rendere indifferente l’ulteriore affermazione contenuta in sentenza quanto all’assenza di un interesse dell’imputato sotteso alle conclusioni esposte nella consulenza tacciata di falsità, riferimento effettivamente inconferente rispetto all’ipotesi di reato contestata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte privata segue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come da dispositivo secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

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