Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 17 novembre 2014, n. 47368
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 4.4.13 la Corte di Appello di Bologna riformava a carico di D.I.M.J. e L.K. la sentenza emessa dal Tribunale del luogo,in data 9.12.06,a seguito di appello proposto dal PG-dichiarando le imputate responsabili del reato di furto aggravato (ai sensi degli arte.624-625 n.2 CP),ritenuta l’aggravante del mezzo fraudolento,ed esclusa quella della destrezza,condannando le imputate con le generiche equivalenti alle aggravanti,alla pena di mesi sei di reclusione €200,00 di multa ciascuna.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: 1-la decorrenza del termine di prescrizione,considerato che trattasi di furto ascritto con un’unica aggravante .
2-l’erronea applicazione della legge penale,per la contestazione del furto con mezzo fraudolento,in luogo della ipotesi di cui all’art.640 CP (atteso che la condotta ascritta alle imputate riguarda l’impossessamento di una confezione da un grande magazzino,e le predette si erano presentate alle casse avendo sostituito il contenuto della confezione con altro di diverso costo).
Per l’ipotesi di truffa la difesa rilevava la mancanza di querela.
Per tali motivi il ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.
Rileva in diritto
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero -premesso che il fatto contestato,qualificato come furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, risulta accertato il 7.12.2006, non risulta essere decorso alla data della sentenza di appello,pronunziata il 4-4-2013, il termine di prescrizione intermedia, computato dalla data della sentenza di primo grado,emessa il 9.12.2006, atteso che il termine di prescrizione del reato,contestato come furto pluriaggravato è pari ad anni dieci,e dunque si rivela priva di fondamento la censura inerente al verificarsi della prescrizione per il tempo decorso tra l’emissione della sentenza di primo grado e quella di appello,ritenendosi il detto termine rispondente alla contestazione quello del 7.6.2014.
-Sono peraltro infondati i rilievi inerenti alla erronea qualificazione giuridica del fatto.
A riguardo giova menzionare il principio sancito da questa Corte con sentenza sez.IV del 18.11.2008-RV242832-per cui >integra il delitto di furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di chi abbia prelevato generi alimentari e casalinghi dagli scaffali di un supermercato, occultandoli all’interno di scatoloni svuotati del prodotto originario,poiché essa è finalizzata ad eludere i controlli visivi per superare con frode la custodia apprestata dall’avente diritto> Pertanto deve ritenersi che la sentenza impugnata,sia esente dai richiamati vizi di legittimità.
Va in conclusione pronunziato il rigetto del ricorso,e la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti ciascuna al pagamento delle spese processuali.
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