Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 17 giugno 2014, n. 26016

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione B.F. , avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, in data 26 marzo 2013 – recante motivazione contestuale al dispositivo – con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, appellata agli effetti civili, dalla parte civile (e anche del Procuratore generale, agli effetti penali, con impugnazione dichiarata però inammissibile senza che, avverso tale statuizione, risulti proposto ricorso) è stata affermata la responsabilità, appunto, agli effetti civili e il B. è stato condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nonché al versamento di una somma titolo di provvisionale.
Oggetto della pronuncia dei giudici di merito è stata la contestazione, mossa al ricorrente, di avere volontariamente provocato, alla moglie S.L. , lesioni personali consistite in un trauma contusivo al collo, guarite in giorni otto, fatto risalente al (omissis) .
Il giudice di primo grado aveva ritenuto insufficiente il materiale probatorio e, segnatamente, non sicuramente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva riferito di essere stata aggredita dal marito durante una discussione scatenata, per incompatibilità di carattere, nell’ambito di rapporti già tesi e successivamente risoltisi con una separazione dei coniugi.
Il giudice dell’appello aveva escluso, al contrario, la tesi prospettata dall’imputato, secondo cui la S. si sarebbe auto-inferta le lesioni, poi riscontrate in sede di pronto soccorso. Ed aveva tratto tali conclusioni dal rilievo che la tesi dell’imputato aveva dato luogo all’apertura di un procedimento penale per calunnia, a carico della S. e in danno di esso ricorrente, ma questo era stato archiviato il 16 settembre 2009 sul presupposto che le dichiarazioni della S. non erano risultate false, come ricavabile dalle dichiarazioni dei vicini di casa che, dunque, ne costituivano il riscontro.
In secondo luogo il giudice dell’appello osservava, autonomamente, che la credibilità della persona offesa – di cui il giudice di primo grado aveva dubitato – trovava un centrale punto di appoggio nel contenuto del certificato medico attestante le lesioni su di essa riscontrate.
Per negare significatività a tale elemento, il giudice di primo grado aveva esposto dubbi derivanti da presunte contraddizioni probatorie che, però, riguardavano, a parere del giudice dell’appello, elementi del tutto marginali.
In altri termini, il Tribunale non assegnava valenza, nella prospettiva di screditare le accuse della persona offesa, alla divergenza tra il racconto dell’agente Sp. e quello della S. , a proposito della persona che avrebbe attivato il 113; oppure alla imprecisione del racconto della persona offesa sul fatto di essersi recata ad un pronto soccorso ove prestava servizio un proprio parente.
Il Tribunale ha altresì valorizzato il contenuto delle deposizioni dei vicini di casa (N. e L.V. ), assunti per la prima volta in appello a seguito di richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata dalla parte civile: ebbene tali testi avevano riferito di avere accolto la persona offesa in stato di agitazione per la lite avuta con il marito e di avere constatato l’arrossamento sul collo della donna.
In conclusione il Tribunale riteneva che le dichiarazioni della persona offesa avessero trovato riscontro nel certificato medico e nelle dichiarazioni dei vicini.
Dal punto di vista soggettivo, il Tribunale osservava che non erano emersi intenti persecutori da parte della denunciante e neppure particolari interessi economici.
Deduce il ricorrente:
1) la violazione di legge (articolo 192 cpp) anche nella forma della mancata assunzione di prova decisiva e il vizio della motivazione.
In primo luogo, il difensore lamenta che la credibilità della persona offesa, costituita parte civile, non era stata valutata con il necessario rigore, soprattutto in punto di credibilità soggettiva, e tantomeno con la ricerca dei necessari elementi di riscontro. Tale credibilità doveva, sin dall’inizio, apparire dubbia, in ragione – come riconosciuto nella sentenza impugnata, p. 4 – del difficile rapporto che già all’epoca viveva la coppia, prossima alla separazione.
La denunciante, in altri termini, era portatrice di evidenti interessi di natura patrimoniale e personale, connessi alle ragioni di astio che la contrapponevano all’imputato, tanto da essere rifluite nel giudizio di separazione.
La difesa sottolinea la illogicità del ragionamento del Tribunale a proposito della divergenza, del tutto sottovalutata, fra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dell’agente Sp. , riguardo alla persona che attivò il 113.
La prima aveva, infatti, affermato che era stata la propria madre a chiamare la Polizia mentre l’agente avrebbe affermato che era stata, personalmente, la denunciante: una contraddizione assai rilevante poiché la versione della S. , smentita dal teste estraneo ai fatti, era chiaramente finalizzata a sostenere la tesi della gravità dell’aggressione portata dal marito, tale da averla posta nelle condizioni di non potere neppure digitare il numero telefonico. Inoltre l’agente aveva negato di avere notato l’arrossamento sul collo della S. .
Il giudice dell’appello, in altri termini, era passato direttamente alla valutazione degli elementi di riscontro, by-passando il doveroso e pregiudiziale giudizio sulla credibilità soggettiva della donna: e ciò aveva fatto, affermando, in maniera del tutto illogica, che non potevano costituire materia di giudizio “le complesse dinamiche familiari vissute dalle parti”, laddove proprio tali dinamiche di contrapposizione erano quelle e avrebbero dovuto pesare nella valutazione della credibilità dei due soggetti contrapposti.
Il giudice dell’appello, inoltre, aveva del tutto illogicamente sottovalutato una ulteriore falsità delle dichiarazioni della persona offesa: e cioè quella di avere, in un primo tempo, negato che, presso il pronto soccorso da essa prescelto per la refertazione, lavorasse un cugino, ossia persona che, secondo il difensore, avrebbe potuto creare uno stato di influenza a proposito dell’esito della visita e della prognosi del referto medico.
In terzo luogo, il difensore si sofferma a sottolineare come le dichiarazioni dei testi L.V. e N. – ammessi in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nonostante che non fossero stati neppure indicati nella lista presentata in primo grado dalla parte civile – non recassero il contributo dimostrativo che, pure, il Tribunale aveva attestato.
Il difensore riporta le dichiarazioni di tali testi per evidenziare come, da esse, non potesse ricavarsi la prova effettiva e inequivoca del fatto che avessero notato l’arrossamento sul collo della donna: in realtà essi avevano risposto in modo evasivo, a domande per giunta suggestive. Si trattava, poi, di dichiarazioni, per la parte residua, de relato e prive di autonomia. Addirittura quelli avevano smentito la persona offesa, sostenendo che non era svenuta in casa loro.
Il complesso di tali discrasie induce la difesa a rivendicare la bontà della propria tesi, secondo cui la denunciante non era stata effettivamente aggredita dal marito: circostanza desumibile anche dal fatto che essa aveva abbandonato la casa, lasciando in essa la figlia minore, evidentemente a contatto con un uomo – il padre – che non doveva avere tenuto un comportamento particolarmente pericoloso;
2) la mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell’articolo 606 lett. d).
La difesa lamenta che il giudice dell’appello, con ordinanza del 26 marzo 2013, aveva rifiutato di acquisire un documento fondamentale per provare la parzialità delle accuse della denunciante: cioè il certificato medico che l’imputato si era fatto rilasciare, in ordine alle percosse subite ad opera della moglie, la stessa sera del 9 dicembre 2008.
In secondo luogo, anche la decisione del Giudice di pace (ordinanza del 1 luglio 2011) di escludere la testimonianza della sorella dell’imputato – che aveva potuto constatare i graffi sulle spalle del fratello-e che avrebbe potuto deporre sulle crisi isteriche e sugli
atti di autolesionismo della cognata, aveva finito per integrare – nel giudizio di appello culminato con la condanna civile – la mancata assunzione di altra prova decisiva, soprattutto se si considera lo sbilanciamento dell’istruttoria dibattimentale, a favore dell’accusa, con la assunzione, in appello, dei due testi sopra citati.
Ed anzi, proprio tale minorata difesa dell’imputato non consentiva di giustificare l’affermazione del Tribunale secondo cui, la tesi di costui, sugli atti persecutori della moglie e i suoi interessi economici, non avrebbe trovato riscontro.
Altra prova non ammessa dal giudice di primo grado – nella prospettiva di una successiva assoluzione – ma divenuta decisiva nella prospettiva, concretizzatasi in appello, della condanna, era quella costituita da un’istanza avanzata in sede civile dalla donna, per ottenere protezione contro gli abusi familiari. Istanza rigettata dal Tribunale.
Vi era poi il documento che attestava che la S. aveva dato incarico ad un investigatore privato di verificare l’eventuale esistenza di una relazione extraconiugale del marito.
Vi era infine la certificazione ex articolo 335 comma tre c.p. p., capace di dimostrare la pendenza, a carico della S. , di procedimenti penali per fatti connessi a quello in esame;
3) la violazione dell’articolo 192 comma 3 cpp.
Come accennato il motivo precedente, la difesa aveva cercato di introdurre nel processo il certificato attestante che la odierna persona offesa era indagata (procedimento numero 2928/2008) per i reati di cui agli articoli 570 e 610 commessi il 3 febbraio 2009 a carico del marito nonché, in altro procedimento, per il reato di cui all’articolo 581 commesso lo stesso giorno dei fatti in esame e cioè il (omissis) .
Quest’ultimo, invero, era stato, sì, archiviato, ma il decreto di archiviazione era stato annullato dalla Corte di cassazione per omessa valutazione dell’atto di opposizione.
Vi era poi un terzo procedimento (numero 17281/2011), per i reati di cui agli articoli 570 e 610, ugualmente archiviato ma con la motivazione che dava atto della conflittualità reciproca esistente fra le parti.
Quantomeno la pendenza dei primi due procedimenti avrebbe dovuto comportare l’escussione della S. non quale semplice teste ma quale persona sottoposta ad indagini in relazione sia allo stesso fatto che a fatti connessi con questo. Avrebbe, cioè, dovuto trovare applicazione il terzo comma dell’articolo 192 cpp che richiede non solo riscontri esterni alle parole del dichiarante ma, soprattutto, ai sensi dell’articolo 210 c.p., il rispetto delle modalità previste per la assunzione delle dichiarazioni dell’indagato in reato connesso;
4) la sospensione, ai sensi dell’articolo 612 c.p. p., della condanna al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, per la irreparabilità del danno che deriverebbe dall’imputato;
5) il vizio della motivazione in ordine alla decisione di addossare le spese della parte civile, integralmente, all’imputato anziché disporre la compensazione.
In data 28 febbraio 2014 è stata depositata una memoria nell’interesse della parte civile la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso, interamente versato in fatto, e, quanto al secondo e terzo motivo, la genericità della indicazione dei presupposti in fatto per la operatività dell’art. 210 cpp oltre che la operatività dei principi giurisprudenziali in tema di prevalenza dello status di testimone quando il dichiarante è persona offesa.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.
Rispetto alle doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, non palesemente infondate, a proposito della manifesta illogicità della motivazione riguardante la valutazione della credibilità soggettiva della principale teste dell’accusa – la persona offesa costituita parte civile^, appaiono preliminari ed assorbenti le questioni poste con il secondo e il terzo motivo di ricorso, perché tali da includere la possibilità del radicale venir meno – dapprima per l’inutilizzabilità, di cui si dirà, delle accuse e poi per la eventualità che la persona offesa ritenga, nel prosieguo, di non rispondere – dello stesso pilastro dell’accusa e cioè delle affermazioni della S. a carico dell’ex marito, oggi imputato.
Ed infatti, appare centrale il rilievo della mancata acquisizione, da parte del giudice dell’appello – non essendo neppure necessaria a tal fine la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (v. in tal senso SSUU n. 33748 del 2005, rv 231676) – dei documenti elencati nel secondo motivo di ricorso e sottoposti al Tribunale per la acquisizione.
In particolare, alcuni apparivano assolutamente necessari per chiarire il grado e la qualità dello stato di conflittualità fra le parti: una conflittualità, come esattamente rilevato dal ricorrente e diversamente da quanto affermato dal giudice a quo, del tutto centrale per evidenziare eventuali interessi ritorsivi della persona offesa, dedotti dall’imputato, atteso che, se è vero che la conflittualità non può costituire prova, nemmeno indiretta, della innocenza o della colpevolezza dell’imputato nel caso di specie, tuttavia costituisce un fondamentale indicatore per la completezza del giudizio sulla credibilità soggettiva della dichiarante. Il certificato medico da essa prodotto, infatti, nel caso concreto, non consente di propendere in manie univoca per la ricostruzione dei fatti secondo le sue stesse dichiarazioni ovvero secondo la tesi dell’imputato, nulla aggiungendo in tema di causazione delle lesioni stesse.
Ma, soprattutto, è la mancata acquisizione dei certificato dei carichi pendenti e gli altri documenti riguardanti la S. quale indagata in procedimenti collegati, ad integrare il vizio denunciabile ai sensi dell’articolo 606 lett. d), sia ai fini, già evidenziati della credibilità soggettiva della dichiarante, sia, essenzialmente, per la individuazione del regime processuale di acquisizione delle relative dichiarazioni e per la individuazione, altresì, delle sanzioni connesse.
La difesa, tuttavia, li ha ammissibilmente allegati al ricorso, a sostegno di una questione che è di inutilizzabilità della prova dichiarativa della S. , e che quindi ben può costituire materia di accertamento diretto da parte della Cassazione, giudice del fatto processuale.
Ebbene,occorre muovere dall’assunto che l’articolo 210 cpp, correttamente evocato dalla ricorrente, prevede che le persone indagate o imputate in un procedimento collegato, ai sensi dell’articolo 371 comma due lettera B c.p.p., sono soggette all’avvertimento previsto dall’articolo 64 comma 3 C e sono assistite dal difensore.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, d’altra parte, espresso il principio secondo cui il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta “assistita” (Sez. U, Sentenza n. 12067 del 17/12/2009 Ud. (dep. 29/03/2010) Rv. 246375). In tal senso disattendendo la contraria giurisprudenza che è la stessa evocata, dunque infondatamente, dalla difesa della parte civile nella memoria da ultimo depositata.
La giurisprudenza a Sezioni semplici ha evidenziato che sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell’imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l’osservanza delle garanzie del testimone assistito (Sez. 5, Sentenza n. 599 del 17/12/2008 Ud. (dep. 12/01/2009) Rv. 242384); conforme Sez. 5, Sentenza n. 1898 del 28/10/2010 Ud. (dep. 21/01/2011) Rv. 249045).
Sulla stessa linea si è formulato il principio secondo cui l’imputato di reato “reciproco”, non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all’art. 197 bis cod. proc. pen., la veste di testimone assistito sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sono utilizzabili ex art. 64 comma terzo bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 39050 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007 ) Rv. 238188).
Ciò posto, e considerato che è rilevante ai fini di cui al processo, quantomeno la documentazione attestate la pendenza di procedimento, a carico della S. , per fatti-reato posti in essere, “reciprocamente” riguardo al B. , in occasione di quelli da essa denunciati a carico di quest’ultimo, si è in presenza di situazione nella quale, alla denunciante, avrebbero dovuto essere assicurate le garanzie e dati gli avvisi sulla facoltà di astenersi dal deporre e, in mancanza, non si sarebbe dovuta utilizzare la relativa testimonianza, salva, per il futuro, la sua ripetizione nel rispetto delle norme del codice di rito.
Si impone dunque l’annullamento con rinvio perché il giudice civile – competente in ragione del fatto che la condanna qui impugnata era stata pronunciata agli effetti solo civili- ripeta il giudizio di appello, prendendo atto della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, nel processo, da S. nella qualità di semplice testimone.
Gli ulteriori motivi, compreso quello della richiesta di sospensione delle statuizioni civili, restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *