Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 16 giugno 2015, n. 25154

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1610/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/12/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.12.2013 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 9.5.2012 con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, per il reato di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 220 in relazione all’articolo 49, comma 2 L.F., perche’, nella qualita’ di socio illimitatamente responsabile della fallita societa’ (OMISSIS), non osservava l’obbligo di comparizione personale innanzi al Giudice Delegato del Tribunale di Lecce in data 9.7.2008, come da decreto emesso in data 10.6.2008 e notificato in data 18.6.2008.

2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione agli articoli 125, 127, 191, 197, 192, e 649 c.p.p.; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente nei suoi confronti il reato di cui all’articolo 220, in relazione all’articolo 49, comma 2, L.F., recependo pedissequamente il principio enunciato dal giudice di prime cure -secondo cui il decreto del giudice delegato, che su istanza del curatore fallimentare, segnalante la mancata comparizione del fallito, provvedeva a convocare il (OMISSIS) dinanzi a se’ a data certa, in relazione agli articoli 16 e 220, L.F., esplicitava, sia pure mediante il richiamo di dette norme, il motivo della convocazione, contemplando esso articolo 16 L.F., tra l’altro, l’obbligo del fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – ma ha omesso di considerare che il ricorrente e’ stato gia’ condannato, con sentenza passata in cosa giudicata, per il reato di bancarotta e, segnatamente, proprio per avere omesso di depositare le scritture contabili della societa’ fallita (come da sentenza emessa dalla Corte di Lecce per il reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 216, comma 1, n. 2, L.F.); la sentenza impugnata, dunque, e’ stata emessa in violazione di legge per divieto di secondo giudizio, laddove l’ipotesi descritta dall’articolo 49, comma 2, L.F. e’ connotata da un carattere di residualita’, contemplando tutte le ipotesi non previste da altri reati specifici; la riforma introdotta con il decreto legge n. 5/06 ha modificato in modo sostanziale la portata della norma in questione e, conseguentemente, l’area del penalmente rilevante in relazione al disposto di cui all’articolo 220. L.F., dovendo il giudice penale verificare anche le ragioni per le quali il soggetto sottoposto a fallimento risulta convocato dal curatore o dal giudice delegato, configurandosi il reato penale solo nell’ipotesi in cui ricorra la violazione dell’obbligo esattamente descritto nel citato articolo 49, comma 2; orbene, nel caso in esame, dalla documentazione acquisita non e’ assolutamente emersa la prova delle ragioni per le quali fosse necessaria la presenza del (OMISSIS) e che lo stesso avesse l’obbligo di comparire; la sentenza impugnata, infine, appare censurabile, sia sotto il profilo della sua illogicita’ che sotto quello della motivazione apparente, quanto al trattamento sanzionatorio e comunque il reato deve ritenersi prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il ricorrente adduce innanzitutto il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto degli articoli 49 e 220 L.F. e l’insussistenza nei suoi confronti dell’ipotesi delittuosa contestata, ma nell’illustrare le ragioni della doglianza confonde per molti aspetti l’ambito di operativita’ delle norme invocate, rispetto alle ipotesi di bancarotta documentale.

2. Innanzitutto risulta pacifico nel caso di specie che il (OMISSIS), socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS), societa’ dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce, non osservava l’obbligo di comparizione personale innanzi al Giudice Delegato in data 9.7.2008, come da decreto emesso in data 10.6.2008 e notificato all’imputato il 18 successivo, senza addurre alcuna giustificazione o prospettare alcun legittimo impedimento.

3. Nel ritenere che tale fatto integrasse il reato di cui agli articoli 49 e 220 L.F., la sentenza impugnata ha in primo luogo correttamente rilevato che la disposizione di cui all’articolo 49, comma 2, L.F. e’ rivolta altresi’ al socio illimitatamente responsabile di una s.n.c.. Ed invero, la norma in questione richiama i soggetti di cui al primo comma quali destinatari dell’obbligo in essa previsto e segnatamente l’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, gli amministratori od i liquidatori della societa’. Orbene, nella societa’ in nome collettivo la qualita’ di imprenditore e’ riconosciuta, sia alla societa’ che ai soci illimitatamente responsabili, che sono soggetti singolarmente alla stessa disciplina prevista per gli imprenditori commerciali, essendo soggetti al fallimento personale insieme alla societa’. Ai soci illimitatamente responsabili competono, poi, come “contrappeso” a tale disciplina vari diritti, tra cui quello importantissimo di amministrazione della societa’, contemplato dall’articolo 2293 c.c. e articolo 2257 c.c., comma 1, sicche’ anche sotto il versante dell’amministrazione il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. risulta destinatario del precetto in questione.

4. Venendo specificamente al contenuto delle disposizioni di cui all’articolo 49, L.F. deve osservarsi come tale articolo sia stato integralmente sostituito dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 46 sicche’, a fronte della precedente formulazione che prevedeva che “il fallito non puo’ allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta e’ chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario. Il giudice puo’ far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all’ordine di presentarsi”, l’attuale formulazione, ispirata ad un maggior favor per il fallito in relazione ai diritti costituzionalmente protetti di cui all’articolo 16 Cost. della liberta’ di circolazione e soggiorno, ha eliminato il divieto per lo stesso di allontanamento dalla propria residenza, limitandosi a prevedere che “L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche’ gli amministratori o i liquidatori di societa’ o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio”, e che “se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori”.

5. Dunque in tema di reati fallimentari, all’esito della riforma dell’articolo 49 cit. l’allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell’autorizzazione del giudice delegato, non e’ piu’ assoggettata a sanzione penale, essendo stata operata una “abolitio criminis” della condotta integrata dalla mera formale violazione dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore (Sez. 5, n. 13812 del 21/02/2007), laddove e’ stato mantenuto l’obbligo di personale presentazione agli organi concorsuali all’occorrenza e salvo legittimo impedimento se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, obbligo la cui violazione e’ sanzionata dall’articolo 220 (e’ punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito che … non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn, 3 e 49).

Tale obbligo, invero, puo’ ritenersi rientrante tra quelle prestazioni personali che a norma dell’articolo 23 Cost. possono essere imposte per soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, non avente natura diversa da quella, ad esempio, di prestare testimonianza, sebbene ad esso non si accompagni piu’ il potere di accompagnamento coattivo da parte del giudice previsto nella precedente formulazione della norma.

6. La sentenza impugnata, in tale contesto normativo, ha ritenuto, di fatto, correttamente, che la norma in questione sanzionasse il precetto sostanziale dell’obbligo di comparizione, atteso che sebbene la finalita’ della comparizione e’ quella di acquisire dal fallito notizie ed informazioni, il tenore letterale della norma non consente di ampliare l’oggetto dell’obbligo ad uno specifico comportamento collaborativo del fallito.

7. Tanto precisato le doglianze del ricorrente si incentrano su due questioni: l’avvenuta condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che implicitamente sottintende l’assorbimento in tale reato di quello dei cui all’articolo 220, L.F., oggetto del presente giudizio e l’omessa motivazione della convocazione.

7.1.Quanto al primo tema, vi e’ da dire innanzitutto che il ricorrente non ha prodotto in questa sede la sentenza di condanna per bancarotta documentale, limitandosi ad una mera allegazione di tale circostanza che gia’ in se’ ne impedisce una compiuta valutazione.

7.1.1. In ogni caso, la deduzione in questione e’ infondata. Ed invero, questa Corte ha ritenuto che il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dalla L.F., articolo 220 e articolo 16, n. 3, concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla L.F., articolo 216, comma 1, n. 2), e di bancarotta semplice documentale, di cui alla L.F., articolo 217, comma 2, tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse, ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Sez. 5, n. 49789 del 25/06/2013, Cinquepalmi, Rv 257829;

Sez. 5, n. 21303 del 11/04/2014), sicche’ la previsione di cui all’articolo 217 (cosi’ come di quella di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2), che punisce l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in se’ – come norma di piu’ ampia portata la cui sanzione, piu’ grave, ne esaurisce l’intero disvalore oggettivo e soggettivo -anche la previsione di cui all’articolo 220 e articolo 16, n. 3 della medesima legge fallimentare, e cio’ in quanto, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l’obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare” (Cass., Sez. 5, n. 5504 del 05/12/2005, Fasano, Rv 233756).

Nel caso di specie, tuttavia, non viene in questione la violazione dell’ordine di cui all’articolo 16, n. 3 L.F. bensi’, come detto, la diversa ipotesi sempre contemplata dall’articolo 220, L.F., della violazione dell’obbligo di comparizione disposta dal G.D, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, sicche’ il richiamo implicito alla predetta giurisprudenza appare destituito di fondamento non potendo tale violazione ritenersi ricompresa nella piu’ ampia previsione dell’omessa tenuta delle scritture contabili, ben potendo essere disposta la comparizione per richiedere informazioni, proprio al fine, ad esempio, di “superare” tale omissione, dando la possibilita’ al fallito di ricostruire le vicende della societa’, pur non avendo istituito le scritture contabili, ovvero quando, pur avendole istituite, le ha tenute irregolarmente.

7.2. Per quanto concerne, poi, la questione relativa all’omessa motivazione del decreto di comparizione, la sentenza impugnata ha respinto la deduzione ritenendo con ragionamento, non compiutamente chiaro, che il richiamo agli articoli 16 e 220 L.F. contenuto in tale decreto ha consentito, comunque, all’imputato di comprendere il motivo della disposta comparizione, “non potendo essere interpretato se non nel senso di presentarsi onde provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 16”.

Tale affermazione, ove implicante che le ragioni della convocazione erano riconducibili a far si’ che avvenisse il deposito delle scritture contabili, non si presenta corretto posto che le finalita’ della comparizione indicate dalla norma sono quelle di “chiedere chiarimenti ed informazioni” al fallito per la migliore gestione della procedura concorsuale, essendo l’ordine di depositare le scritture gia’ contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento, in virtu’ della disposizione di cui all’articolo 16, n. 3, L.F., e sanzionato, in caso di violazione, dal medesimo articolo 220 cit..

Piu’ convincente appare, invece, la considerazione contenuta in altro passo della stessa sentenza impugnata, secondo cui le ragioni della convocazione erano finalizzate alla richiesta di chiarimenti in dipendenza del mancato deposito delle scritture contabili e tale richiamo appare sufficiente a dar conto della motivazione della convocazione.

8. Infondate, poi si presentano le deduzioni relative al vizio motivazionale relativo alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale indicato, senza incorrere nel vizio denunciato, le ragioni ostative per la concessione di esse rinvenibili nella circostanza che non sono stati addotti, ne’ si rinvengono elementi che depongono favorevolmente. In proposito giova richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, 27/01/2012, n. 19639), che nella fattispecie non sono stati neppure addotti.

8.1 Infondata risulta altresi’ la deduzione relativa all’intervenuta prescrizione del reato, atteso che non risulta decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei a partire dal commesso reato ossia dal (OMISSIS).

9. Il ricorso, pertanto, va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *