cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 16 giugno 2015, n. 25266

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pg. presso la Corte d’appello di Brescia;

avverso la sentenza del 08/05/2013 del Tribunale di Mantova emessa nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 08/05/2013, in applicazione dell’articolo 129 c.p.p. ha assolto (OMISSIS) del reato continuato di cui alla Legge 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3 perche’ il fatto non sussiste.

2. Il P.g. presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso con il quale deduce violazione di legge penale in ragione dell’erroneita’ del presupposto giuridico della sentenza, che ha ritenuto inapplicabile la sanzione richiamata nella disposizione incriminatrice ravvisando gli estremi della fattispecie nella sola ipotesi di affido condiviso disciplinato dalla medesima disposizione, valutata insussistente nella specie in quanto la separazione risaliva all’anno 2000.

Si assume in senso opposto che la finalita’ della norma e’ stata quella di parificare la situazione dei figli di coniugi gia’ divorziati a quella dei figli i cui genitori siano in regime di separazione rendere in maniera analogamente antigiuridica la condotta inadempiente agli obblighi fissati dal giudice civile, ferma restando l’applicabilita’ della tutela di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 per l’ipotesi in cui tale inadempimento realizzi altresi’ la mancanza dei mezzi di sussistenza.

Ne consegue che, secondo il ricorrente, l’applicabilita’ di tale piu’ ampia tutela non possa essere subordinata all’attivazione dei coniugi per la richiesta dell’affido condiviso ai sensi dell’articolo 710 c.p.p., contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.

Si segnala inoltre la mancanza di motivazione con riferimento all’ulteriore contestazione del reato di cui all’articolo 570 c.p. relativamente alle condotte in danno della moglie, su cui il giudice ha omesso la pronuncia e si sollecita conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. L’assunto in diritto sulla base del quale il giudice di merito ha ritenuto che l’applicazione della disposizione di cui alla Legge 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3 sia limitata all’ipotesi di obblighi stabiliti in sede di determinazione del giudice sull’affido condiviso o in forza di nuova definizione degli obblighi successiva alla modifica normativa richiamata, non risulta fondato, poiche’ la disposizione penale introdotta con la legge richiamata fa riferimento generico all’inadempimento degli obblighi economici gravanti sul genitore, e l’inserimento della sua previsione all’interno della normativa che complessivamente ridefinisce i rapporti tra coniugi a seguito della separazione, prevedendo specifiche linee di condotta anche con riferimento ad ipotesi difformi dai casi dell’affido condiviso, milita nel senso della sua applicabilita’ nella generalita’ dei casi, come gia’ affermato da precedenti di questa Corte (Sez. 6 sent. N. 10110 del 12/02/2014) in argomento.

L’impugnazione risulta fondata anche con riferimento alla mancata considerazione dell’ulteriore imputazione, di cui all’articolo 570 c.p., comma 1 relativa all’omessa contribuzione in favore della moglie, rispetto alla quale la sentenza omette qualsiasi valutazione in ordine all’accertamento del fatto.

3. La fondatezza del ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., comma 4 per il giudizio di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Brescia.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *