Assolto dal reato di violazione di domicilio un imputato per mancanza dell’elemento soggettivo in quanto entrato nel terreno altrui dopo aver letto e male interpretato una sentenza che sembrava consentirglielo. Il linguaggio giuridico della sentenza (che distingueva tra decisione con effetti dichiarativi e decisione con effetti costitutivi) non era alla portata dell’imputato, di “umili origini” e non competente in materia, sicche? gli ha fatto credito della buona fede, ovverossia della inconsapevolezza di violare l’altrui domicilio.
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 31 gennaio 2017, n. 4690
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antoni – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/09/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
– Udito, per i ricorrenti, l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che si e’ riportata al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, riformando, in senso assolutorio, la pronuncia di prima cura, ha assolto (OMISSIS) dal reato di violazione di domicilio – contestato come commesso in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) – per mancanza dell’elemento soggettivo.
I giudici premettono che l’oggetto della lite tra fratelli e’ un terreno, con annesso fabbricato abusivamente realizzato, di proprieta’, originariamente, di (OMISSIS), padre delle odierne parti private. Tale fondo, con annesso fabbricato, fu venduto dal padre alla figlia (OMISSIS), nel 1994, conservando per se’ l’usufrutto. Nel contesto, il genitore rilascio’, altresi’, procura a vendere – relativa al medesimo bene – alla figlia, la quale vendette effettivamente il tutto ai propri figli, nel 2004.
L’atto di vendita fu, dall’odierno imputato, impugnato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, il quale, con sentenza del 23 settembre 2008, dichiaro’ la nullita’ dell’atto per violazione della normativa urbanistica. Successivamente alla sentenza suddetta l’imputato si introdusse nel fondo in questione.
Tanto premesso, la Corte d’appello di Palermo, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha escluso che l’imputato fosse consapevole di violare un domicilio altrui, perche’ riteneva, in buona fede, che la sentenza dichiarativa della nullita’ avesse efficacia immediata e perche’ l’immobile era delimitato da una recinzione incompleta.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, per i soli interessi civili, le parti civili (OMISSIS) e il marito (OMISSIS) per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamentano che la Corte d’appello abbia errato nell’attribuire efficacia scriminante all’errore di diritto in cui l’imputato sarebbe incorso e che abbia travisato il risultato probatorio relativo alla chiusura del fondo, in quanto non ha tenuto conto del fatto che l’imputato fu avvertito dai carabinieri – in occasione di un precedente accesso, ugualmente abusivo, avvenuto circa 20 giorni prima – circa gli effetti, meramente dichiarativi, della sentenza; e perche’ i testi avrebbero dichiarato che il fondo era interamente recintato, salvo un piccolo spacco nella recinzione, che non consentiva l’accesso a terzi, se non in maniera abusiva e pericolosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato. L’elemento soggettivo, richiesto dall’articolo 614 c.p. (il dolo), e’ stato escluso dalla Corte d’appello in considerazione della pronuncia di annullamento della compravendita, effettuata da (OMISSIS) nel 2004, a favore dei propri figli; del tutto marginale e’ il riferimento al “varco” nella recinzione, contenuto in sentenza. Per effetto di tanto e’ stato considerato che l’imputato, pur errando nell’interpretazione degli effetti della pronuncia di annullamento, abbia ritenuto di essere ritornato, seppur pro quota, proprietario del fondo e dell’annesso fabbricato. A giudizio della Corte d’appello, la sottile distinzione tra sentenza con effetti dichiarativi e sentenza con effetti costitutivi non era alla portata dell’imputato, di “umili origini” e non competente in materia, sicche’ gli ha fatto credito della buona fede; ovverossia, della inconsapevolezza di violare l’altrui domicilio. Trattasi di pronuncia priva di manifesta illogicita’, che non diviene tale perche’ – secondo quanto si legge in ricorso – i carabinieri avevano “rimproverato” l’imputato per il precedente accesso, posto che i termini esatti del rimprovero non traspaiono nemmeno dagli stralci di testimonianza riportati in ricorso. Non e’ dato comprendere, quindi, cosa sia stato spiegato all’imputato e cosa questi abbia compreso: circostanza decisiva nella subiecta materia, dal momento che proprio l’esatta comprensione del significato della statuizione rimanda ad uno stato soggettivo doloso o colposo.
Segue il rigetto del ricorso atteso che il motivo proposto, pur se non inammissibile, risulta infondato per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell’articolo 592 c.p.p., comma 1, e articolo 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
Leave a Reply