Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2339

La determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non puo’ formare oggetto di sindacato in sede di legittimita’, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate.

La parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando specificamente importi e singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, onere che puo’ essere assolto anche con nota allegata all’atto di appello, e in questo richiamata

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 31 gennaio 2017, n. 2339

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28968-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7051/2013 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 31/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/5/2013 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 25850/2011, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale, dolendosi, per quanto ancora d’interesse in questa sede, della mera liquidazione delle spese di giudizio dal giudice di prime cure effettuata per un ammontare inferiore a quanto indicato nella “nota spese allegata agli atti”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 342 c.c., relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta avere il giudice dell’appello “ritenuto che l’appellante non aveva assolto l’onere di specificazione giacche’ non aveva indicato “in maniera specifica gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta””, laddove “nella fattispecie l’appellante… aveva allegato all’atto di appello la nota spese… contenente l’elencazione delle attivita’ svolte e dei diritti, fissi e inderogabili, corrispondenti, ottemperando al principio stabilito dalla stessa sentenza richiamata dal Tribunale”.

Si duole che il “Giudice di Pace,… trovandosi in presenza di una nota spese depositata ex articolo 75 disp. att. c.p.c., avrebbe dovuto indicare ed elencare, in sede di liquidazione, le singole voci da lui ritenute dovute; poiche’ quest’ultimo non ha ottemperato a cio’, preferendo liquidare, illegittimamente, la suddetta cifra omnicomprensiva l’appellante non poteva far altro, in sede di gravame, che allegare all’atto di appello la nota spese gia’ depositata in primo grado e riportarsi ad essa”.

Il motivo e’ fondato.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non puo’ formare oggetto di sindacato in sede di legittimita’, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass., 26/11/1998, n. 11994; Cass., 19/10/1993, n. 10350).

Si e’ altresi’ sottolineato come la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando specificamente importi e singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, onere che puo’ essere assolto anche con nota allegata all’atto di appello, e in questo richiamata (v. Cass., 27/10/2015, n. 21791; Cass., 25/2/2015, n. 3865).

Orbene, nell’affermare che nel caso di specie l’odierno ricorrente e all’epoca appellante non ha assolto all’onere su di lui gravante “compiendo un generico richiamo alla nota spese prodotta” il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione

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