È colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria l’amministratore che, pur non prevedendo né accettando il fallimento, è consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell’impresa e di compiere atti in danno ai creditori, cagionando in tal modo il fallimento della società. Può dichiararsi il fallimento della società sulla base delle dichiarazioni del curatore, principalmente a causa del mancato pagamento di contributi previdenziali, quando vi sia evidenza della creazione di una realtà aziendale fittizia con la finalità di sgravare i costi dei lavoratori ad altre imprese imputandoli alla società di cui risultavano apparentemente dipendenti, destinata a fallire sin dal momento della sua fraudolenta costituzione
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 28 marzo 2017, n. 15281
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/06/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale FIMIANI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 giugno 2015 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado, emessa in data 12 novembre 2012 dal Tribunale di Salerno, con la quale (OMISSIS) era stato condannato per il reato di cui all’articolo 223, comma 2, legge fallimentare, nella sua qualita’ di amministratore (dal 8 marzo 2004 al 7 giugno 2007) della “(OMISSIS)” s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS).
Al suddetto imputato era stato contestato di aver cagionato il fallimento della societa’ attraverso operazioni dolose, consistite “nel mancato pagamento dei debiti risultanti da un contratto di finanziamento stipulato con (OMISSIS) nel 2005, per un importo di Euro 28.200 e nel mancato pagamento dei debiti tributari, dei diritti camerali, dei contributi obbligatori in favore dei lavoratori”.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso l’imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.
Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di basare il giudizio di responsabilita’ solo sulle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, che non troverebbero riscontro negli atti processuali.
Deduce altresi’ che mancherebbe la prova sia della sussistenza del nesso causale tra operazioni dolose e dissesto, sia della consapevolezza in capo all’imputato del potenziale danno arrecato alle ragioni creditorie, avendo questi cessato dalla carica di amministratore due anni prima del fallimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
1. Inammissibili sono le censure alla sentenza relativamente alla valutazione delle prove dichiarative.
Sono infatti precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Le censure del ricorrente, peraltro, risultano generiche, in quanto si contestano le risultanze delle dichiarazioni rese dal curatore, affermando solo che non avrebbero trovato “riscontro negli atti processuali che si appalesano, quindi, come delle congetture e supposizioni su cui la Corte di Appello si basa…” (pag. 2 del ricorso).
Ne’ e’ stato denunziato un travisamento delle risultanze processuali, dovendosi in proposito rimarcare come il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimita’, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed e’ pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087).
2. Priva di evidente fondamento e’ anche la censura secondo la quale mancherebbe la prova sia della sussistenza del nesso causale tra operazioni dolose e dissesto, sia della consapevolezza in capo all’imputato del potenziale danno arrecato alle ragioni creditorie.
Cosi’ come sottolineato dalla sentenza in esame, che in proposito richiama le dichiarazioni rese dal curatore, il fallimento della societa’ e’ stato cagionato principalmente dal mancato pagamento di contributi previdenziali.
In proposito va detto che e’ emerso che la societa’ e’ stata costituita al precipuo scopo di assumere numerosi dipendenti che hanno lavorato per conto di altre aziende, mentre sulla fallita sono stati scaricati i relativi oneri, compreso quelli previdenziali.
E’ allora evidente che e’ stata creata una realta’ aziendale fittizia, con la finalita’ di “sgravare” i costi dei lavoratori ad altre imprese, imputandoli alla societa’ di cui risultavano apparentemente dipendenti e che, in ragione della sua inadempienza nei confronti dell’INPS, era destinata a fallire sin dal momento della sua fraudolenta costituzione.
Il (OMISSIS) e’ stato sicuramente uno dei principali artefici di tale attivita’ fraudolenta, avendo assunto la qualita’ di amministratore sin dalla costituzione della societa’ (marzo 2004) e avendo rivestito tale incarico per oltre tre anni, sino al 7 giugno 2007, quando gli e’ subentrato un altro soggetto.
Cosi’ come desumibile dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, non sono stati sin dall’inizio adempiuti gli oneri previdenziali nonche’ gli altri debiti (tra i quali anche quello assunto con la (OMISSIS) per l’acquisto di un macchinario, mai rinvenuto), sicche’ e’ pacifico che gia’ alla data del 7 giugno 2007 la societa’ era in dissesto economico.
Correttamente, allora, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente sia il nesso di causalita’ tra le operazioni dolose poste in essere durante il periodo di amministrazione del (OMISSIS) e il dissesto, sia l’elemento soggettivo proprio del reato contestato.
3. Va solo qui ricordato che, sostanziandosi la fattispecie in esame in una eccezionale ipotesi di reato a sfondo preterintenzionale, e’ stato pienamente assolto dalla accusa l’onere probatorio relativo alla dimostrazione della consapevolezza e volonta’ della natura “dolosa” delle operazioni cui e’ seguito il dissesto, in una con l’astratta prevedibilita’ dell’evento scaturito per effetto dell’azione antidoverosa (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, (OMISSIS) S.p.a. e altri, Rv. 247315; si vedano anche Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 212613).
D’altronde e’ noto che l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volonta’ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalita’ dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446).
Questa Corte ha, peraltro, condivisibilmente evidenziato che, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti – come nel caso di specie – un immediato depauperamento della societa’, la condotta di reato e’ configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilita’ del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510).
Si e’, quindi, reiteratamente sottolineato come le operazioni dolose “attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).
Anche la consumazione di truffe o il sistematico inadempimento di un debito erariale arrecano sicuri immediati vantaggi all’impresa che ricorra a queste prassi illecite, ma nessun dubbio puo’ aversi sul fatto che questi comportamenti rappresentino sovente l’indefettibile innesco del dissesto allorche’ la prassi illecita venga accertata e sanzionata.
Gia’ in altre decisioni questa Corte ha pertanto ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa a norma della L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicita’ (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997).
D’altronde, il sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, non puo’ che rendere prevedibile il conseguente dissesto della societa’, sicche’ certamente non puo’ escludere la configurabilita’ della fattispecie incriminatrice in esame l’autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo – e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (cosi’ in motivazione la citata Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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