Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 28 luglio 2017, n. 37957

Perché ci sia contraffazione, alterazione o uso di marchi è necessario considerare l’aspetto dell’intero prodotto per cui per integrare la fattispecie è necessario che l’imitazione servile sia nel complesso idonea a determinare la confusione tra i due prodotti e che i modelli si reputino identici quando le loro caratteristiche differiscano solo per dettagli irrilevanti

Sentenza 28 luglio 2017, n. 37957
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SABEONE Gerard – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., parte civile;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/03/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FILIPPI PAOLA;

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio agli effetti civili, perche’ il reato e’ prescritto.

Udito il difensore l’avv. (OMISSIS) chiede annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno; deposita conclusioni e nota spese.

L’avv. (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso presentato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 24 marzo 2015 ha riformato, pronunciando assoluzione perche’ il fatto non sussiste, la decisione del Tribunale di Firenze dell’11 aprile 2013 con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati per il delitto di cui all’articolo 473 c.p., per aver prodotto e messo in vendita nella gioielleria (OMISSIS) gioielli riproducenti pedissequamente creazioni della (OMISSIS) s.p.a., modelli depositati.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita (OMISSIS) s.p.a., a mezzo del proprio procuratore, lamentando:

a) una violazione di legge, consistente nell’erronea interpretazione dell’articolo 473 c.p., comma 2 quanto all’elemento oggettivo del contestato reato, che non sarebbe la contraffazione del marchio (articolo 473 c.p., comma 1) bensi’ la contraffazione di modelli ornamentali;

b) una motivazione illogica quanto all’affermata insussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato e tale da determinare una formula di proscioglimento (fatto non sussiste) pregiudizievole per gli interessi della parte civile anche nella sede del giudizio civile ai sensi dell’articolo 652 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova premettere come la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado debba confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo Giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilita’ sul piano logico e giuridico degli argomenti piu’ rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (v. Cass. Sez. 6 4 giugno 2014 n. 39911 e Sez. 5 24 gennaio 2017 n. 12783).

In caso, poi, di acquisizione di ulteriore materiale probatorio oppure di valutazione di quello preesistente, pero’, sfuggito all’analisi del primo Giudice, il Giudice d’appello deve porlo in correlazione con quello vagliato nel primo grado di giudizio, al fine di offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (v. Cass. Sez. 6, 28 novembre 2013 n. 1253).

2. In punto di diritto, inoltre, si osserva come nell’articolo 473 c.p., comma 2, piu’ che in altre norme, si ponga in termini effettivamente problematici l’esigenza di definire la condotta di falsificazione, distinta nelle due consuete specie della contraffazione e dell’alterazione.

Secondo l’articolo 2593 c.c., poi, e’ possibile brevettare “un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori”.

E l’articolo 473 c.p., comma 2 riconosce a questi modelli una tutela penale analoga a quella riconosciuta ai marchi industriali, punendone la contraffazione o l’alterazione.

Nel caso del marchio, pero’, e’ un particolare contrassegno, aggiunto al prodotto, a indicarne la provenienza da una determinata impresa industriale o commerciale. E, quindi, si ha contraffazione in ogni caso in cui il marchio venga adoperato da un’impresa non legittimata.

Nel caso del modello ornamentale, invece, sono le forme e i colori particolari dello stesso prodotto ad assumere rilevanza, sia perche’ ne accrescono la fruibilita’ sia perche’ ne individuano una specifica identita’.

Ma e’ evidente che, ai fini del falso punito dall’articolo 473 c.p., comma 2, rileva solo l’idoneita’ del modello a indicare la provenienza del prodotto dall’impresa che l’ha brevettato. E, quindi, la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico a identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato.

Cio’ che rileva ai fini della contraffazione, infatti, e’ la funzione rappresentativa del modello, non il diritto di esclusiva del titolare del brevetto. Ed e’ evidente che la funzione rappresentativa del modello, vale a dire la sua idoneita’ a individuare una certa provenienza del prodotto, puo’ risultare attenuata, ma non esclusa, quando l’autore della contraffazione adoperi legittimamente anche un suo marchio di fabbrica. Certo, in questi casi, quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato e’ necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacita’ identificativa del modello. Ma non si puo’ evidentemente escludere in astratto la configurabilita’ del reato nei casi in cui la riproduzione del modello si accompagni all’uso lecito di un marchio di provenienza, perche’, secondo quanto prevede l’articolo 473 c.p., comma 2, la contraffazione del modello ha un’autonoma rilevanza penale (v. Cass. Sez. 5, 22 giugno 1999 n. 8758).

E’ vero, quindi, come oggetto di tutela nell’articolo 473 c.p. sia la funzione rappresentativa del modello e non il diritto di esclusiva del titolare del brevetto. Ma e’ anche vero che l’uso lecito di un marchio di provenienza non esclude di per se’ l’esistenza della contraffazione del modello.

3. Nel caso in esame, questa volta in punto di fatto, i Giudici dell’appello hanno, innanzitutto, fatto confusione tra contraffazione del marchio, come si legge nelle pagine conclusive (4 e 5) della decisione impugnata e la indicata contraffazione dei modelli depositati, come contestato con l’imputazione.

A cio’ si aggiunga come essi non abbiano adempiuto all’obbligo della motivazione c.d. rinforzata di cui dianzi si e’ fatto cenno, ai fini della riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado.

In altri termini, essi si sono limitati a sminuire le affermazioni dell’ausiliario di Polizia Giudiziaria, responsabile dell’ufficio contraffazioni della parte civile, a fronte delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica della difesa e senza confutare in maniera dettagliata le diverse conclusioni raggiunte dal Giudice del primo grado.

D’altra parte, secondo i principi di diritto dianzi indicati, proprio l’esistenza o meno di notevoli differenze farebbe venir meno l’imitazione servile penalmente rilevante ai fini e per gli effetti dell’articolo 473 c.p., comma 2, allorquando vi sia marchio lecito apposto dal produttore-venditore.

Ai sensi, inoltre, del citato Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 31 (c.d. Codice della Proprieta’ Intellettuale) da tenere in considerazione e’ “l’aspetto dell’intero prodotto” per cui per integrare la fattispecie contestata e’ necessario che l’imitazione servile sia nel complesso idonea a determinare la confusione tra i due prodotti (v. Cass. Sez. 5, 5 febbraio 2016 n. 16709) e che i modelli si reputino identici quando le loro caratteristiche differiscano soltanto per dettagli irrilevanti.

Di converso, nella sentenza impugnata si afferma, sulla base soltanto del preteso interesse dell’ausiliario di P.G. nella societa’ costituita parte civile, l’esistenza di un panorama probatorio tale da smentire le certezze del primo Giudice ma senza contrapporvi certezze di segno contrario.

4. In definitiva, dal momento che non si rinvengono nella motivazione della decisione impugnata quei necessari passaggi argomentativi, uniti ad una ragionata valutazione di elementi probatori eventualmente pretermessi o alla evidenziazione di aspetti cruciali non considerati dal Giudice di primo grado, atti a sostenere in maniera convincente il sovvertimento della decisione del Tribunale, ne discende la necessita’ di annullare la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p..

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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