Bancarotta fraudolenta per distrazione per la cessione di un ramo d’azienda senza corrispettivo: sono beni immateriali ceduti anche l’avviamento e le certificazioni Soa.
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 16 novembre 2016, n. 48283
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/05/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI PASQUALE;
– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza confermata dalla Corte di appello, ha condannato (OMISSIS) per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa quale amministratore – dal 16 marzo 2007 al fallimento – della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS).
Secondo l’accusa l’imputato, operando nella qualita’ sopradetta, distrasse beni strumentali del valore di circa 450.000 Euro, venduti in data (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.r.l. al prezzo dichiarato di Euro 110.000 e senza incassare il corrispettivo, nonche’ il ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attivita’ di costruzione, manutenzione e movimento terra, munito delle certificazioni SOA, alienandolo al prezzo dichiarato di Euro 30.000, non commisurato al valore del bene ceduto e, comunque, non riscosso. Inoltre, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottrasse il libro delle assemblee, il libro degli inventari, i bilanci annuali, le dichiarazioni fiscali annuali, le fatture di acquisto e di vendita, rendendo in tal modo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari con riferimento all’anno 2007.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per vizio di motivazione.
Lamenta, quanto alla bancarotta documentale, che la Corte di merito non abbia esaminato e valutato le doglianze sollevate in appello, ove era stato fatto rilevare che (OMISSIS) aveva assunto la carica di amministratore solo tre mesi prima del fallimento e che non poteva essergli addebitata la mancata tenuta dei libri nel periodo in cui altri avevano amministrato la societa’. A fronte di tale specifica censura la Corte d’appello non ha addotto alcun argomento idoneo a superare il vizio segnalato dalla difesa e si e’ limitata al richiamo pressoche’ integrale delle motivazioni contenute nella sentenza appellata.
Quanto alla bancarotta patrimoniale, lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di valutare “le emergenze processuali di segno contrario”, le quali facevano dubitare che la compravendita dei beni strumentali fosse avvenuta nella data segnata sulle fatture (30/4/2007), posto che gli stessi testi introdotti dal Pubblico Ministero “hanno chiaramente affermato che (OMISSIS) appariva solo formalmente quale assuntore della carica di amministratore” e che l’attivita’ di spoliazione della societa’ era cominciata vari anni prima (quantomeno dal 2003). In ordine alle attestazioni SOA era stato fatto rilevare, invece, che le stese non rappresentano un autonomo asset aziendale, suscettibile di valutazione autonoma, in quanto certificano solo la capacita’ dell’impresa di partecipare a determinate gare d’appalto, sicche’ la loro alienazione non poteva aver alterato in maniera sensibile il patrimonio aziendale, anche perche’ la loro vendita era avvenuta in un periodo in cui la societa’ non era piu’ operativa. Anche a tale censura la sentenza d’appello non ha, pero’, fornito risposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
1. La principale censura mossa alla sentenza impugnata e’ quella di non aver fornito risposta alle critiche mosse dall’appellante alla sentenza del Tribunale, per essersi la Corte d’appello adagiata – secondo il ricorrente – sugli argomenti del primo giudice, svuotando di contenuto, in tal modo, il giudizio d’appello, che ha la funzione di attuare la revisione critica del precedente giudizio, al fine di verificare se le gli argomenti in esso adoperati resistano alle censure dell’appellante.
Tale lamentela e’ priva di fondamento. Questa Corte ha ripetutamente affermato che e’ legittima la motivazione “per relationem”, purche’ il rinvio alle valutazioni gia’ espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell’iter logico – giuridico che e’ alla base della decisione assunta (Cassazione penale, sez. 3, 10/02/2011, n. 16034). La Corte d’appello di Salerno, illustrando puntualmente i contenuti della sentenza di primo grado, che ha dichiarato espressamente di condividere, ha mostrato di aver preso visione degli argomenti sviluppati e delle prove acquisite e di averle ritenute sufficienti alla formulazione del giudizio di sua competenza, senza dover ripercorrere l’iter argomentativo della sentenza impugnata, per evitare inutili ripetizioni. Le doglianza sollevate dall’appellante risultavano, infatti, per il giudice d’appello, gia’ efficacemente contrastate nella sentenza appellata e tale sintetica valutazione non e’ contrastata dalle allegazioni difensive, che sono, per quanto si dira’, eccentriche rispetto al thema decidendum o basate su un apprezzamento riduttivo delle risultanze processuali.
2. Quanto alla bancarotta documentale, era senz’altro esaustivo – come prova della responsabilita’ – quanto argomentato dal giudice di primo grado, il quale aveva evidenziato che (OMISSIS) era stato amministratore della societa’ da (OMISSIS), in un periodo in cui erano stati posti in essere significativi atti di gestione e, comunque, nel momento in cui, dichiarato il fallimento, era sorto l’obbligo di consegna al curatore di tutta la documentazione societaria. Eppure, relativamente a detto periodo non erano stati tenuti – o, comunque, non erano stati consegnati al curatore – il libro giornale, libro degli inventari, le fatture emesse e tutta la documentazione bancaria, sicche’ non era stato possibile al curatore effettuare alcuna verifica delle vicende societarie non solo nel periodo in cui l’amministrazione era stata nelle mani esclusive di (OMISSIS) (giudicato separatamente), ma anche per il periodo di amministrazione congiunta, talche’ (anche) (OMISSIS) doveva ritenersi responsabile della bancarotta documentale. Questa, nel giudizio del Tribunale, era stata caratterizzata dal dolo non solo per la macrosopicita’ delle omissioni, ma anche perche’ si era rivelata funzionale al completamento della spoliazione della societa’, avviata da (OMISSIS) e conclusa dall’imputato odierno (pagg. 3 e segg. della sentenza appellata). Rispetto a tale ricostruzione fattuale non aveva alcuna rilevanza, quindi, il fatto che (OMISSIS) avesse assunto la qualifica di amministratore solo tre mesi prima del fallimento, dal momento che non gli erano addebitati fatti anteriori a tale data; inoltre, anche tre mesi di amministrazione da parte sua erano stati sufficienti a rendere ancora piu’ oscura e indecifrabile la contabilita’. Tenuto conto di cio’, e del principio di reciproca integrazione tra le sentenze di primo e di secondo grado nel caso di “doppia conforme”, non vi era necessita’ per la Corte d’Appello di aggiungere ulteriori argomenti a quelli gia’ fatti propri dal Tribunale, ne’ di sviluppare specifica confutazione a doglianze manifestamente inidonee a indurre in contrario convincimento.
3. Quanto alla bancarotta patrimoniale, viene imputato alla Corte territoriale – come prima colpa – di non aver valutato “emergenze processuali” che rimandavano ad altri amministratori (e ad altra epoca) per l’illecita vendita dei beni strumentali. Senonche’, passando all’illustrazione delle dette “emergenze”, lo stesso ricorrente non puo’ fare a meno di avanzare ipotesi e fare congetture, posto che nessun elemento – di univoco significato – e’ stato evidenziato per provare – o, almeno, indurre a sospettare – che quelle cessioni siano avvenute in epoca anteriore all’assunzione della qualifica di amministratore da parte dell’imputato, laddove la data riportata sulle fatture ((OMISSIS)) rimanda inequivocabilmente ad un periodo in cui quest’ultimo era nel pieno delle funzioni. D’altra parte, per riproporre la questione nei termini gia’ affrontati e risolti – congruamente – dalla Corte d’appello, il ricorrente deve tacere il fatto che, come si legge in sentenza, fu (OMISSIS) stesso a confessare di aver venduto i beni alla (OMISSIS) s.r.l. (pag. 10 della sentenza d’appello): circostanza che confina le argomentazioni difensive nel campo delle illazioni e delle supposizioni.
3.1. Le deduzioni relative alla vendita delle certificazioni SOA non hanno, invece, alcuna giuridica valenza (sotto il profilo, beninteso, della bancarotta patrimoniale). E’ bene evidenziare, innanzitutto, che a (OMISSIS) non e’ contestato di aver venduto le certificazioni SOA, come sembra ritenere il ricorrente:
all’imputato e’ contestata la cessione, senza corrispettivo, di un ramo d’azienda, comprensivo di beni materiali (anche se di scarso valore: Euro 3.500) e immateriali (avviamento e certificazioni SOA); il tutto per la somma di Euro 30.000, non rinvenuta nelle casse della societa’. Poco importa, quindi, se le certificazioni SOA hanno un valore autonomo e se possono essere cedute a terzi; cio’ che conta, invece, e’ il fatto che – nella specie – le certificazioni suddette furono “vendute” unitariamente al ramo d’azienda e che il ricavato non e’ mai entrato nella casse della societa’. Tanto basta ad integrare il reato di bancarotta patrimoniale, giacche’ ogni condotta che priva – senza corrispettivo – l’impresa di beni (in questo caso, il ricavato della vendita del ramo d’azienda) che le appartengono rimanda al reato in questione. Contrariamente all’assunto del ricorrente, non e’ questione di “alterazione del patrimonio aziendale”, attuata mediante la vendita del ramo d’azienda e delle certificazioni SOA, ma di distrazione delle somme ricavate, pacificamente, dalla vendita (circostanza, questa, nemmeno presa in considerazione dal ricorrente). Quale che sia la risposta data o non data dalla Corte d’appello alla specifica censura mossa dall’appellante, l’argomento da questi utilizzato non era comunque idoneo, per le ragioni esposte, a indirizzare il giudizio di secondo grado nella direzione propugnata dall’imputato (ne’ e’ idoneo, in questa sede, a determinare l’annullamento della sentenza impugnata).
4. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell’articolo 592 c.p.p., comma 1, e articolo 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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