Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47562

Depenalizzato l’insulto al sindaco al quale si può dire in dialetto “siamo considerati un paisi picchi avemu un cretinu che ni rappresenta

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47562

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. CATENA R. – rel. Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice di appello emessa in data 06/10/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio in relazione all’articolo 594 c.p., in quanto il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato;

rigetto nel resto del ricorso.

Udito per la parte civile l’Avv.to (OMISSIS), che si e’ associato alle conclusioni del P.G. ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito per il ricorrente l’Avv.to (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Sciacca in data 07/10/2014, con cui (OMISSIS) veniva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituta parte civile, in relazione alla fattispecie di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e articoli 594 e 612 c.p. – perche’, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendeva l’onore ed il decoro di (OMISSIS), sindaco di (OMISSIS), con la frase “siamo considerati un paisi picchi avemu un cretinu che ni rappresenta”, quindi lo minacciava con le frasi “che cosa guardi….che cosa hai da guardare….cretino…perche’ sei cretino….mi taia puru…chi si mafiusu! Ti fazzi viriri io”; con le aggravanti di aver commesso il fatto in presenza di piu’ persone e contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzoni; in (OMISSIS) – assolveva l’imputato dal delitto di cui all’articolo 612 c.p., con rideterminazione della pena.

2.Con ricorso depositato il 05/01/2016 il (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 594 e 612 c.p., lamentando l’omesso vaglio critico delle censure mosse dalla difesa dell’imputato in grado di appello, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di critica politica ed al rigetto della richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; lamenta altresi’ la mancata concessione del termine a difesa richiesto all’udienza del 06/10/2015 dal codifensore Avv.to (OMISSIS), per consentire al neo nominato Avv.to Carrara di poter discutere, richiesta negata benche’ l’Avv.to (OMISSIS) non fosse stato neanche indicato quale sostituto dell’Avv.to (OMISSIS), il cui nome in sentenza e’ stato anche erroneamente indicato, senza che la sentenza gli venisse notificata e senza che si procedesse a correzione dell’errore materiale; ci si duole, infine, del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni in favore della costituita parte civile.

In data 12/09/2016 il difensore del ricorrente depositava motivi aggiunti, insistendo sulla violazione di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 179 c.p.p., in quanto la mancata concessione del rinvio all’udienza del 06/10/2015 per la sola discussione, come richiesto dal codifensore Avv.to (OMISSIS), avrebbe concretato un vulnus nella difesa tecnica dell’imputato, che non e’ stata potuta far valere dal difensore anche per l’erronea trascrizione del suo nome nel verbale di udienza – Avv.to (OMISSIS) in luogo di Avv.to (OMISSIS) – e per il mancato avviso nei suoi confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

Come noto, infatti, la fattispecie di cui all’articolo 594 c.p., risulta abrogata dall’articolo 1 del citato decreto, entrato in vigore in data 6 febbraio 2016 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22/01/2016.

Nel caso in esame, inoltre, la problematica relativa all’incidenza sulle statuizioni civili scaturenti dalla sentenza di condanna pronunciata in entrambi i gradi di merito risulta, a seguito di contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte, risolto dalle Sezioni Unite che, con sentenza n. 28051 del 29/09/2015, hanno dato soluzione affermativa al quesito circa la necessita’, per il giudice dell’impugnazione, di revocare anche i capi della sentenza concernenti gli interessi civili, in caso di declaratoria di non doversi procedere perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, in relazione a sentenza di condanna avente ad oggetto un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

La questione, come noto, era stata posta in considerazione del fatto che la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 2, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata.

Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 273 del 2002 aveva affermato che la formula assolutoria adottata a seguito della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice “non e’ fra quelle alle quali l’articolo 652 c.p.p. attribuisce efficacia nel giudizio civile”; sulla scia di detta pronuncia si e’ poi posta la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, sentenza n. 4266 del 20/12/2005, Colacito, Rv. 233598; Sez. 5, sentenza n. 28701 del 24/05/2005, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866; Sez. 6, sentenza n. 2521 del 21/01/1992, Dalla Bona, Rv. 190006).

A fondamento dell’illustrato principio si era osservato che l’abrogazione della norma penale in presenza di una condanna irrevocabile comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell’esecuzione limitatamente ai capi penali e non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha comunque luogo secondo le norme del codice di procedura civile: sicche’ se vi e’ stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico dell’imputato o del responsabile civile, questa statuizione resta ferma. Infatti, se l’articolo 2 c.p. disciplina espressamente la sola cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna, ne deriva, attraverso un’argomentazione a contrario, che le obbligazioni civili derivanti dal reato abrogato non cessano, in quanto per il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovano applicazione i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall’articolo 11 preleggi, piuttosto che quelli contenuti nel citato articolo 2 c.p..

Tuttavia, si era rilevato da parte di un orientamento di questa Corte,condiviso dal Collegio, che detti principi trovassero un limite applicativo nei casi in cui l’abolitio criminis sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in ragione del combinato disposto dell’articolo 185 c.p. e articoli 74 e 538 c.p.p., considerato che nel giudizio di impugnazione, venendo meno la possibilita’ di una pronunzia definitiva di condanna agli effetti penali perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, viene meno anche il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui e’ concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza che, nel giudizio di legittimita’, dovrebbero essere revocate le statuizioni civili adottate in quelli di merito.

Dette conclusioni non apparivano contraddette dal fatto che al giudice dell’appello e a quello di legittimita’ sia attribuito il potere di decidere l’impugnazione ai soli fini civili in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, come previsto dagli articoli 576 e 578 c.p.p., trattandosi di norme che costituiscono una vera e propria eccezione alla regola, per cui la carenza di analoga previsione anche per il caso dell’abrogatio cum abolitio sembra confermare proprio il principio generale secondo cui in tal caso viene meno anche il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui e’ concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza che al giudice di legittimita’ non e’ consentito esaminare il ricorso ai limitati fini di una loro eventuale conferma.

Sotto altro aspetto dette conclusioni si ritenevano rafforzate dalla circostanza che il citato Decreto Legislativo n. 7 del 2016 non si sia limitato all’abolizione di alcuni titoli di reato, ma – in esecuzione di quanto imposto dalla legge delega – abbia contestualmente provveduto a creare l’inedita figura sanzionatoria delle “sanzioni pecuniarie civili” cui ha contestualmente assoggettato una serie di fatti specificamente tipizzati e che corrispondono a quelli gia’ previsti dalle norme incriminatrici abrogate. L’irrogazione delle suddette sanzioni consegue, ai sensi dell’articolo 8 del decreto, all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da colui che e’ stato danneggiato dalle condotte tipizzate dal precedente articolo 4 e dunque e’ inevitabilmente subordinata all’iniziativa di quest’ultima, ma, soprattutto, e’ evidente che il fatto illecito punito con la sanzione e’ il medesimo che genera l’obbligazione risarcitoria (peraltro non piu’ ai sensi dell’articolo 2043 c.c. bensi’ delle speciali disposizioni di nuovo conio), salva la precisazione – contenuta nell’articolo 3 – che la reazione “punitiva” e’ ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui l’autore abbia commesso le condotte tipizzate con dolo. I proventi delle menzionate sanzioni non sono pero’ destinate al danneggiato, ma e’ invece previsto dall’articolo 10 del decreto che vengano devoluto alla Cassa della Ammende.

Ad un primo approccio era apparsa evidente la problematica connessa all’inquadramento di detta innovativa tipologia sanzionatoria, soprattutto considerato che la destinazione dei proventi delle sanzioni ne accentua il carattere esclusivamente afflittivo e la venatura pubblicistica. Tuttavia ai fini che in questa sede rilevano specificamente, era apparso necessario considerare comparativamente la disciplina transitoria contenuta rispettivamente nel Decreto Legislativo n. 7 del 2016, articolo 12 e nel Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 8.

Ed infatti, al di la’ del tratto comune – costituito dall’applicabilita’ tanto delle sanzioni amministrative relative agli illeciti depenalizzati, quanto di quelle pecuniarie civili, anche ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dei due decreti, salvo che non sia gia’ intervenuta una pronunzia definitiva, caso nel quale in entrambi i testi normativi e’ prevista la revoca a cura del giudice dell’esecuzione attraverso la procedura semplificata di cui all’articolo 667 c.p.p., comma 4 – cio’ che era apparso rilevante e’ la circostanza che mentre il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 9 contiene ulteriori disposizioni transitorie al fine di disciplinare, nell’ipotesi che la depenalizzazione sia sopravvenuta nel corso del procedimento penale, la trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la sorte delle statuizioni civili gia’ adottate – prevedendo che “se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., sentenza inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili” – evocando una modalita’ procedimentale analoga a quella di cui all’articolo 578 c.p.p., detta disposizione non e’ stata riprodotta anche nel Decreto Legislativo n. 7 del 2016.

Si era, quindi, ritenuto che il significato di tale scelta non potesse che essere interpretato alla luce del canone dell’ubi voluit dixit, apparendo del tutto non sostenibile la tesi opposta di una lacuna involontaria da parte del legislatore delegato, attesa la contestualita’ nell’adozione dei testi normativi.

Ne’, infine, le dette conclusioni erano apparse in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 24 e 111 Cost., atteso che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sottolineato “come l’inserimento dell’azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall’esercizio dell’azione civile nel processo civile (…), e cio’ in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicche’ e’ destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioe’ dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi” (sentenza n. 353 del 1994; in senso analogo, sentenze n. 217 del 2009 e n. 443 del 1990; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994).

Ne derivava, quindi, che nelle diverse soluzioni adottate dal legislatore delegato non poteva scorgersi alcun profilo di irrazionalita’, stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti civili (ordinanza n. 115 del 1992) e considerato che si discute di “condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell’azione penale e’ l’accertamento della responsabilita’ dell’imputato” (sentenza n. 532 del 1995). Di conseguenza, una volta che il danneggiato, “previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli”, scelga di esercitare l’azione civile nel processo penale, anziche’ nella sede propria, “non e’ dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono”, nei termini dianzi evidenziati (sentenza n. 94 del 1996, ordinanza n. 424 del 1998).

D’altra parte e’ reiterato, nella giurisprudenza costituzionale, il rilievo per cui “l’assetto generale del nuovo processo penale e’ ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile”, essendo “prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo” (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015).

In questa cornice, l’eventuale impossibilita’, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non era stato considerato come incidente in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiche’ resta intatta la possibilita’ di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile, di modo che ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non puo’ essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, giacche’ la configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, e’ affidata al legislatore (sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999).

Sulla scorta di tali consolidate affermazioni di principio, si era ricordato anche come il giudice delle leggi avesse ribadito (Corte Cost. n. 12 del 2016) la legittimita’ della scelta di non mantenere la competenza del giudice penale a pronunciare sulle pretese civilistiche anche quando l’affermazione della responsabilita’ non abbia luogo, giacche’ tale esito e’ ben noto al danneggiato nel momento in cui sceglie se esercitare l’azione di danno nella sede sua propria, o inserirla nel processo penale; scelta che il vigente sistema processuale gli consente senza limitazioni di sorta e, in particolare, senza la remora legata alla sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, gia’ stabilita dal codice di procedura penale abrogato. Secondo la Corte, pertanto, “l’impossibilita’ di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati casi previsti dall’articolo 578 c.p.p.) costituisce, dunque, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte”.

Si era, quindi, conclusivamente ritenuto che l’assenza di una disposizione transitoria analoga a quella indicata dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 9, comma 3, dovesse far propendere per la soluzione secondo cui costituisce onere della parte offesa quello di promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili; la parallela regola individuata per la depenalizzazione pertanto, dovesse essere ritenuta un’eccezione, nominativamente prevista, come nel caso dell’articolo 578 c.p.p., alla disciplina generale di cui all’articolo 538 c.p.p., secondo cui il giudice penale decide anche sulla responsabilita’ civile solo quando pronuncia sentenza di condanna, e come tale non suscettibile di applicazione analogica.

Sotto altro profilo, era stato, infine, considerato che il Decreto Legislativo n. 7, articolo 12, comma 1 prevede il potere – dovere del giudice di applicare le cd. sanzioni pecuniarie civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l’applicazione analogica del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 9, comma 3, anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal Decreto Legislativo n. 7, imporrebbe alla Corte di Cassazione, quale giudice dell’impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla stregua dei criteri di cui al Decreto Legislativo n. 7, articolo 5, ovvero di provvedere alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie; il che, evidentemente, non appariva affatto in linea con la struttura del giudizio di legittimita’.

Ne derivava, conclusivamente, che la soluzione da adottare, considerato il silenzio del legislatore, apparisse quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche per effetto dell’abrogazione del reato oggetto del procedimento.

Come visto – pur non conoscendosi ancora le specifiche motivazioni delle Sezioni Unite – la soluzione affermativa al quesito, fornita in sede di informazione provvisoria, deve far ritenere confermata la fondatezza delle argomentazioni espresse.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera a), perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, con conseguente revoca anche delle statuizioni civili.

Nel caso in esame, inoltre, considerato che il danno in relazione alla fattispecie di cui all’articolo 594 c.p., non era stato quantificato in sede di merito, e rimesso al giudice civile per la determinazione, ne’ vi era stata condanna al pagamento di una provvisionale, nulla e’ dovuto alla parte civile in relazione alle spese del presente grado di giudizio, in conseguenza della revoca delle statuizioni civili.

La decisione delle questioni trattate sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato da ultimo dalle Sezioni Unite, consente la motivazione della sentenza in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Motivazione semplificata

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