LionelHutz.

Suprema Corte di Cassazione

sezione unite

sentenza 20 maggio 2014, n. 11024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.
Dott. ADAMO Mario – Presidente Sezione
Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22771/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 138/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 4 maggio 2010, l’avv. (OMISSIS) fu citato a comparire davanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani per difendersi (per quanto ancora rileva) dall’incolpazione di aver violato gli articoli 6, 7 e 37 del codice deontologico forense, poiche’, in data 28 febbraio 2008, aveva accettato da (OMISSIS) e (OMISSIS) mandato difensivo al fine di sporgere denunzia-querela a carico, tra gli altri, di due soggetti, in favore dei quali, nel contempo, espletava attivita’ defensionale, per uno, in due procedimenti penali e, per l’altra, in attivita’ stragiudiziali.

Con decisione 7 ottobre 2010, il Consiglio dell’Ordine territoriale, assolto il professionista da altro capo d’incolpazione, ne affermo’ la responsabilita’ in relazione a quello sopra indicato, previa riqualifica dell’addebito in riferimento agli articoli 6, 7 e 51 del codice deontologico forense; gli commino’, quindi, la sanzione della censura.

Con decisione 13 dicembre 2010, l’appello conseguentemente proposto dal (OMISSIS), fu respinto dal Consiglio Nazionale Forense, che nego’ la ricorrenza delle prospettate irregolarita’ del procedimento decisorio ed, altresi’, della pretesa difformita’ tra accusa e decisione.

Avverso la decisione di appello l’avv. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione in tre motivi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani non svolge difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) 1. – Con il primo motivo di ricorso, l’avv. (OMISSIS) – premesso che il Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 64, richiede, a pena di nullita’ che la decisione del Consiglio nazionale forense riporti la sottoscrizione del presidente e del segretario – denunzia, in relazione alla previsione della succitata disposizione nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza impugnata per mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio.

Il ricorrente rileva, in particolare, che la copia della decisione (con attestazione di conformita’ all’originale) notificatagli, recando in calce la dicitura “Il Presidente f.f. f.to avv. (OMISSIS)”, manca dell’effettiva apposizione della firma del presidente ed aggiunge che la mancanza della firma del presidente sull’originale della decisione risulterebbe “incontestabilmente documentato dalla specifica attestazione rilasciata dalla segreteria del Consiglio nazionale forense il 3.10.2013” allegata al ricorso.

2. – La doglianza e’ del tutto priva di fondamento.

Invero, la mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullita’ della sentenza ex articolo 161 c.p.c., comma 2, se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento (cfr. Cass., ss.uu., 3292/93) e questa Corte ha, peraltro, gia’ reiteratamente avuto modo di puntualizzare, che – ove, come nella specie, la conformita’ all’originale della copia notificata della decisione del Consiglio nazionale forense risulti attestata dal consigliere segretario, recando, con la dicitura “firmato”, l’indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario – tale formulazione della copia e’ tutt’altro che idonea a dimostrare la mancanza di sottoscrizione dell’originale, asseverando, anzi, il contrario (cfr. Cass., ss.uu. 11803/13, 17357/09, 9069/03).

D’altro canto, diversamente da quanto assume il ricorrente, l'”attestazione” ricevuta dalla segreteria del Consiglio nazionale forense il 3.10.2013 ed allegata al ricorso non documenta affatto l’asserita mancanza, nell’originale, della sottoscrizione del presidente. Essa, infatti, non e’ altro che pedissequa replica della copia della decisione impugnata gia’ notificata al ricorrente munita d’identica certificazione di conformita’ all’originale, cui, in assenza di impugnazione nelle dovute forme, non puo’ attribuirsi che il sopra evidenziato proprio significato.

2) 1. – Con il secondo motivo – deducendo “violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 521 c.p.p.” – il ricorrente censura la decisione impugnata per non aver riscontrato il difetto di correlazione tra incolpazione (riferita alla violazione dell’obbligo, previsto dall’articolo 37 del codice deontologico, di astenersi dal prestare la propria attivita’ professionale quando determini conflitto con gli interessi di un assistito) e decisione disciplinare (riferita alla violazione dell’obbligo, previsto dall’articolo 51 del codice deontologico, di astenersi dall’assunzione di un incarico professionale contro ex-cliente in assenza delle indicate condizioni e, in particolare, prima del decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale).

2. – La censura e’ infondata.

Al riguardo, deve, invero, rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge in termini inequivoci che, nel caso di specie, il giudice del merito, lasciato immutato il dato fattuale dell’incolpazione, si e’ limitato a modificarne la qualificazione giuridica sussumendolo nella previsione della norma di cui all’articolo 51 del codice deontologico anziche’ in quella della norma di cui al precedente articolo 37.

Cio’ posto deve, inoltre, considerarsi che secondo consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, in tema di procedimento disciplinare (anche specificamente a carico di esercente la professione forense: cfr. Cass., ss.uu., 5038/04, 10014/01, 289/00) – la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali. La regola correlativa infatti – mirando a garantire pienezza ed effettivita’ del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e ad evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa – puo’ ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialita’ del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilita’ di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’imputazione.

3) 1. – Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, il ricorrente – denunziando “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’articolo 132 c.p.c.” – censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per motivazione “assolutamente insufficiente, illogica o contraddittoria con riguardo alla ritenuta insussistenza del denunziato difetto di correlazione tra incolpazione e decisione disciplinare” e per “omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione con riguardo alla doglianza formulata in relazione alla eccessiva gravosita’ della sanzione irrogata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani”.

2. – I motivi vanno disattesi.

Entrambi si rivelano chiaramente in dissonanza con il testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito in Legge n. 183 del 2012, che prevede l’esclusiva deducibilita’ dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Tale disposizione – applicabile ratione temporis alla fattispecie, vertendosi in tema d’impugnazione di sentenza depositata, il 23 luglio 2013, successivamente alla data, 12 settembre 2012, di entrata in vigore della novella (cfr. il comma 3 dell’articolo citato) – ha, infatti, circoscritto il sindacato sulla motivazione, in sede di giudizio di legittimita’, alla sola anomalia motivazionale, che, concretandosi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, incida sull’esistenza stessa della motivazione (risolvendosi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile) ed ha deprivato di ogni rilevanza l’insufficienza motivazionale, che non si risolva in omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere di decisivita’ (cfr. Cass. ss.uu. 8053/14 e 8054/14).

D’altro canto, anche nell’ottica dei previgenti canoni normativi, la doglianza di cui al terzo motivo si risolve, piuttosto che in vizio motivazionale, in una censura alla coerenza della soluzione giuridica adottata dalla sentenza sul tema della corrispondenza tra incolpazione e decisione e dunque inammissibilmente (cfr. Cass., ss.uu., 28054/08; 8612/06, 5595/03) – in errore di motivazione in diritto anziche’ sulla ricostruzione del fatto; mentre il quarto motivo si rivela privo del requisito della specificita’, giacche’ – ancorche’ l’indicazione si rendesse necessaria in rapporto ai limiti del controllo di legittimita’ sull’applicazione delle norme dontologiche – non fornisce precisazione alcuna sul perche’ la sanzione irrogata, risultando del tutto inconciliabile con le caratteristiche della fattispecie, si concreterebbe in palese sviamento di potere del giudice disciplinare (cfr. Cass., ss.uu., 15873/13, 6215/05) ovvero travalicherebbe i limiti della ragionevolezza (cfr. Cass., ss.uu., 190705/12).

IV) – Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

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