Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 novembre 2016, n. 22729

Se il contribuente eccepisce l’omessa notifica di una cartella proponendo ricorso solo contro l’agenzia delle Entrate, quest’ultima è tenuta a chiamare in causa l’agente della riscossione affinché produca la documentazione probatoria richiesta. In difetto subisce i conseguenti esiti negativi del giudizio

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 9 novembre 2016, n. 22729

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 723/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 237/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ (OMISSIS) s.p.a. ha notificato alla parte contribuente (OMISSIS) piu’ avvisi di mora aventi ad oggetto Irpef, Ilor e contributo Ssn a seguito di cartelle esattoriali emesse per definitivita’ di avviso di accertamento per l’anno di imposta (OMISSIS).

La commissione tributaria provinciale di Brescia ha accolto il ricorso della contribuente per avere la mancata notifica delle cartelle determinato la nullita’ degli avvisi di mora.

La sentenza, appellata dall’agenzia, e’ stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano – sezione staccata di Brescia, che ritenuta la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate – ha affermato l’illegittimita’ degli avvisi per mancata prova delle notifiche delle cartelle.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale la concessionaria per la riscossione resiste con controricorso. La parte contribuente non svolge difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito di diritto, l’agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, disapplicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10. Sostiene che, a fronte di detta norma che impone che nel processo tributario “e’ parte… oltre al ricorrente, il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato”, la sentenza censurata, affermando la legittimazione passiva dell’agenzia nel caso di specie, avrebbe applicato diversa e inesistente norma secondo cui la legittimazione sussisterebbe ogni qualvolta l’accoglimento del ricorso determini il “venir meno dell’obbligo di versamento, con sostanziale azzeramento del diritto dell’ufficio alla percezione dell’imposta” (cosi’ nella sentenza impugnata).

2. – Con il secondo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito di diritto, l’agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge indicata nel disposto dell’articolo 2697 c.c., in tema di onere della prova. Sostiene che, a fronte dell’avvenuta notificazione da parte della concessionaria per la riscossione delle cartelle, non avrebbe potuto la sentenza impugnata pronunciare nei confronti dell’agenzia sulla base delle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere della prova relativo alla produzione delle notifiche non in suo possesso.

3. – Con il controricorso, la societa’ concessionaria – ripercorso il quadro giuridico delle questioni – ha chiesto rigettarsi il ricorso per quanto di ragione.

4. – I due motivi sono infondati e vanno disattesi.

5. – E’ ferma al riguardo da parte di questa corte l’affermazione del principio (fatto proprio in via consolidata dalle pronunce successive a sez. un. n. 16412 del 2007) secondo cui, in tema di riscossione a mezzo di cartella di pagamento, allorche’ il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria che la cartella come atto consequenziale, e’ rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullita’ per omessa notifica dell’atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente’ titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se e’ fatto esclusivo destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie’un litisconsorzio necessario.

Il concessionario, poi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, e’ parte quando oggetto della controversia e’ l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, nel caso – cioe’ – di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. In tale ipotesi l’atto va impugnato – chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale e’ direttamente ascrivibile il vizio dell’atto, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore (cfr. sez. 5, n. 5832 del 2011).

6. – L’impugnata sentenza ha affermato, per quanto detto conformemente al cennato indirizzo interpretativo di questa corte di legittimita’, la legittimazione dell’ufficio. Ferma la spettanza di tale legittimazione all’agenzia, non e’ necessario esaminare se – nel concreto – corrisponda alla situazione giuridica dedotta in giudizio la statuizione secondo cui “le censure del contribuente, ove accolte, determinano il venir meno dell’obbligo di versamento, con sostanziale azzeramento del diritto dell’ufficio alla percezione dell’imposta” (cosi’ nella sentenza impugnata), espressione questa utilizzata nell’ambito della motivazione a sostegno dell’affermazione della legittimazione. Trattasi, invero, di una motivazione – eccedente la “ratio” dell’affermazione della legittimazione dell’agenzia delle entrate in controversie quale quella in esame – che puo’ comunque ritenersi corretta a mezzo della presente decisione in sede di gravame, essendo per il resto il “decisum” conforme al diritto, cio’ che assorbe e supera ogni eventuale esigenza di rimuovere in altro modo, nei confronti dell’agenzia che sottolinea tale esigenza, o’la cennata affermazione contenuta nella sentenza stessa afferente “il venir meno dell’obbligo di versamento”, tema su cui effettivamente puo’ ipotizzarsi, a seconda del concreto dipanarsi delle vicende della riscossione, che l’obbligo di versamento di quanto iscritto a ruolo possa persistere a carico della contribuente nei confronti del concessionario, che potra’ rinnovare -, se del caso e sussistendone i presupposti – gli atti viziati, o che, pur eventualmente non potendo piu’ il concessionario riscuotere, comunque resti ferma la soddisfazione della pretesa tributaria, a carico del solo concessionario, secondo le regole della riscossione – appunto – a mezzo di concessionario; temi questi, comunque, di cui non e’ investita la presente sede giudiziaria.

7. – Se quanto innanzi esposto consente di ritenere direttamente infondato il primo motivo, deve notarsi che il cennato quadro normativo consente anche di affermare l’infondatezza del secondo motivo, con cui si deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., in tema di onere della prova. Invero, nel sostenere che, a fronte dell’avvenuta notificazione da parte della concessionaria per la riscossione delle cartelle, la sentenza impugnata non avrebbe potuto pronunciare nei confronti dell’agenzia sulla base delle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere della prova relativo alla produzione delle relate di notifica, in quanto queste non sono in suo possesso, ma sono tenute dal concessionario, la ricorrente non considera adeguatamente che, sia dal punto di vista sostanziale che da quello processuale, l’ordinamento tributario fornisce meccanismi giuridici adeguati affinche’ la prova sia comunque fornita.

In tal senso, dal punto di vista sostanziale, la riconduzione da parte della giurisprudenza (v. ad es. sez. 5, n. 21222 del 2006) della posizione del concessionario incaricato della riscossione del credito portato dal ruolo alla figura dell'”adiectus solutionis causa” delineata dall’articolo 1188 c.c., tenuto conto che – al di fuori del sistema tributario l'”adiectio” non fonda una legittimazione processuale dell'”adiectus”, dovendo essere convenuto il creditore – convince del fatto che la problematica della disponibilita’ della documentazione afferente il credito, quali sono le relate di notifica, ricade nell’ambito dei rapporti interni tra creditore e “adiectus”, senza che possa farsi valere nei confronti del debitore-contribuente la scelta di avere riscosso mediante “adiectio” invece che direttamente; e tali rapporti interni – in ampia parte disciplinati dalla legge, con norme integrate convenzionalmente – ben possono includere una disciplina tendente alla messa a disposizione delle relate in questione.

Dal punto di vista processuale, poi, l’ordinamento tributario – al fine di adattare la posizione dell'”adiectus” alle esigenze di correntezza – ha regolato mediante il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 10, la diretta legittimazione del concessionario quando oggetto della controversia e’ l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili; anche al di fuori di tali ipotesi, come richiamato dalla citata sentenza delle sez. un. di questa corte, quando l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria e’ svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario e’ vincolato alla decisione del giudice nella sua qualita’ di “adiectus solutionis causa”; se la medesima azione e’ svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito (v. Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita’ o la validita’ degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”). Il sistema e’ completato considerando del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 23, a mente del quale l’ente creditore, nel costituirsi in giudizio, puo’ instare per la chiamata in causa di terzi: invero, nell’ipotesi in cui sia evocata in giudizio la sola amministrazione, questa – ove si confronti con problematiche probatorie della regolarita’ dell’azione demandata all'”adiectus” – potra’ (oltre come detto a disciplinare “inter partes” la messa a disposizione di documentazione) chiamare in causa il concessionario, affinche’ quest’ultimo provveda direttamente in lite a produrre la necessaria documentazione probatoria (con le conseguenze di legge in caso, di inadempimento). Della funzione della chiamata in causa a fini probatori, del resto, si mostra consapevole la stessa agenzia delle entrate che, con circolare del 17 luglio 2008, n. 51/E, ha fornito istruzioni per la gestione delle controversie nelle quali sia stata chiamata in causa soltanto l’agenzia delle entrate per questioni concernenti esclusivamente la regolarita’ e la validita’ degli atti dell’agente della riscossione, disponendo che l’ufficio eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva (eccezione destinata a confrontarsi pero’ con gli indirizzi giurisprudenziali sopra cennati) e chiama, pero’, in causa il concessionario ex articolo 23 cit..

Deriva da quanto sopra la piena conformita’ dell’attuale quadro normativo alla legge, con rigetto del motivo di ricorso, restando esentata questa corte dal valutare la circostanza che, in fatto, nella lite di specie il concessionario e’ stato presente in causa.

8. – Tenuto conto della ravvisata esigenza – pur rigettandosi il ricorso – di integrare la motivazione offerta nella sentenza impugnata, sussistono ragioni di equita’ per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’

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