Corte di Cassazione
sezione tributaria
Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2263
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7224-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7224-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/13/09 depositata il 28/1/09, la CTR della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova aveva annullato l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere (OMISSIS) trasferito alla moglie ed alla figlia l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne altro entro l’anno successivo. I giudici d’appello ritenevano, in particolare, che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il sue titolo nel relativo provvedimento di omologazione, che costituiva pur sempre un “provvedimento decisionale”.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l’Agenzia delle Entrate con un motivo. L’intimato non ha depositato difese.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l’Agenzia delle Entrate con un motivo. L’intimato non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, nota 2 bis, comma 4, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e articolo 711 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che, nel ritenere illegittima la revoca dell’agevolazione, la CTR non abbia considerato che: a) la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene; b) il titolo di detto trasferimento e’ costituito dall’accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non gia’ dal provvedimento di omologazione del Tribunale.
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono ne’ legate alla presenza di un corrispettivo ne’ costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicita’ in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
4. Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui da vita il procedimento di cui all’articolo 711 c.p.c. costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volonta’ del cedente.
5. L’impugnata sentenza, che non si e’ attenuta a tale principio, va, in conseguenza, cassata, e, poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso che l’intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi benefici prima casa entro il termine di cinque anni dall’acquisto, senza acquistarne altra nell’anno successivo, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della nota 2 bis in esame, col rigetto del ricorso introduttivo.
6. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novita’ delle questioni affrontate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono ne’ legate alla presenza di un corrispettivo ne’ costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicita’ in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
4. Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui da vita il procedimento di cui all’articolo 711 c.p.c. costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volonta’ del cedente.
5. L’impugnata sentenza, che non si e’ attenuta a tale principio, va, in conseguenza, cassata, e, poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso che l’intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi benefici prima casa entro il termine di cinque anni dall’acquisto, senza acquistarne altra nell’anno successivo, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della nota 2 bis in esame, col rigetto del ricorso introduttivo.
6. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novita’ delle questioni affrontate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
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