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La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicita’ consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioe’ connotati da un’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.
In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178).
In tale prospettiva non colgono nel segno le censure di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (e segnatamente di quelli della interpretazione logica e sistematica del contratto), in quanto inidonee a palesare evidenti errori nel ragionamento giuridico posto a base dell’attivita’ qualificatoria svolta dal giudice di merito, ne’ tanto meno la sua insostenibilita’.
Al riguardo occorre invero rilevare che i dati testuali rappresentati, nel complesso considerati, non appaiono tali da poter contrastare in modo univoco e insuperabile la qualificazione operata dal giudice del merito e, segnatamente, l’operato accostamento del rapporto di servicing al mandato con rappresentanza.
In particolare, l’assunto – centrale nel ragionamento della ricorrente – secondo cui le clausole contrattuali conferirebbero carattere di aleatorieta’ al rimborso della parte di oneri non coperti dalla percentuale forfettaria, affievolendone la relativa pretesa a situazione di mera aspettativa, non trova oggettivo riscontro nel tenore delle stesse, prevedendosi in esse la mera posposizione dei crediti medesimi ad altri pattiziamente riconosciuti come pozioni, con incidenza pertanto non gia’ sull’an del credito quanto piuttosto sulla sua garanzia patrimoniale, solo indirettamente limitata per effetto della preferenza convenzionalmente riconosciuta ad altri crediti.
Quanto meno non puo’ certo affermarsi che quella accolta dal giudice di merito sia interpretazione univocamente contraddetta dai dati testuali considerati.
3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della Banca ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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