cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 24 febbraio 2016, n. 3609


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1794-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA ORA (OMISSIS) SPA;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA ORA (OMISSIS) SPA in persona del responsabile pro tempore per la Provincia di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente con ricorso incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2008 della COMM.TRIB.REG. del VENETO, depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 21 e 27/2/2004, veniva notificata dal Concessionario della Riscossione (OMISSIS) s.p.a. a (OMISSIS), nella sua qualita’ di socia della fallita (OMISSIS), una cartella di pagamento, con la quale l’Ufficio recuperava a tassazione -rimasta insoddisfatta la pretesa insinuata nella procedura fallimentare – l’IVA autoliquidata dalla stessa societa’ nelle dichiarazioni relative agli anni dal 1984 al 1988, senza che la medesima avesse provveduto, peraltro, ad effettuare i relativi pagamenti.

2. L’atto veniva impugnato dalla (OMISSIS) dinanzi alla CTP di Venezia, che accoglieva il ricorso.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva, altresi’, respinto dalla CTR del Veneto con sentenza n. 32/11/2008, depositata il 26.11.2008, con la quale il giudice di secondo grado riteneva che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto iscrivere a ruolo l’imposta dovuta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 130, notificando la cartella di pagamento, dapprima alla societa’ debitrice principale, poi alla socia, quale condebitrice in via sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2304 c.c.. Sicche’ la cartella notificata direttamente alla (OMISSIS) sarebbe stata da considerarsi illegittima, derivandone, altresi’, la decadenza dell’Ufficio dall’esercizio del potere impositivo, per decorso del termine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972, articolo 17.

4. Per la cassazione della sentenza n. 32/11/2008 ha proposto, quindi, ricorso l’Agenzia delle Entrate nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. s.p.a., affidato ad un solo motivo. La (OMISSIS) s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente altresi’ ricorso incidentale condizionato, fondato su quattro motivi. La (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1998, articolo 130, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 17 e articolo 2304 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Rileva la ricorrente che, secondo l’impugnata sentenza, l’Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo nei confronti della societa’ debitrice principale dell’imposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2304 c.c., le somme dovute a titolo di IVA non pagata, atteso che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 130, comma 2 – entrato in vigore nelle more del procedimento di riscossione – impone detta iscrizione per tutte le entrate fiscali scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione della nuova normativa. Ne sarebbe conseguita, ad avviso del giudice di appello, non soltanto la violazione del principio della preventiva escussione della societa’ – sancito, per le societa’ in nome collettivo, dal menzionato disposto dell’articolo 2304 c.c. – ma, altresi’, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere di riscossione, non essendo stata l’imposta iscritta, nei confronti del debitore principale, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, articolo 17.

1.2. Osserva, per contro, l’Agenzia delle Entrate che, fallita la societa’ contribuente nel 1989, l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto ad insinuare il credito erariale nella procedura fallimentare, nella quale il medesimo era stato ammesso al passivo privilegiato. Sicche’, attesa la natura esecutiva di detta procedura, la preventiva escussione del debitore principale sarebbe stata regolarmente effettuata, con la conseguenza che – attesa l’infruttuosa escussione della societa’ fallita, essendo rimasta insoddisfatta la pretesa insinuata nel passivo – del tutto legittimamente l’Ufficio si sarebbe rivolto alla socia, debitrice solidale in via sussidiaria, ai sensi degli articolo 2291 e 2304 c.c..

2. Il motivo e’ fondato.

2.1. Dall’esame dell’impugnata sentenza e degli atti del presente giudizio si evince, infatti, che l’Ufficio aveva notificato alla (OMISSIS), nella sua qualita’ di socia della fallita (OMISSIS) una cartella di pagamento, con la quale aveva recuperato a tassazione l’IVA autoliquidata dalla stessa societa’ nelle dichiarazioni relative agli anni dal 1984 al 1988, senza che la medesima avesse provveduto, peraltro, ad effettuare i relativi pagamenti. Per il credito erariale in questione l’Amministrazione finanziaria si era, peraltro, gia’ insinuata nel fallimento della predetta societa’, ed il credito era stato regolarmente ammesso – come si evince dalla stessa impugnata sentenza (p. 3) – al passivo fallimentare in via privilegiata. E tuttavia, essendo rimasto tale credito insoddisfatto alla chiusura del fallimento, avvenuta in data 20.6.2003, l’Ufficio aveva provveduto ad iscrivere a ruolo le somme dovute nei confronti della (OMISSIS), quale condebitrice solidale con la societa’ fallita.

2.2. Orbene, la sentenza di appello sostiene che – pure in presenza di un titolo legittimato formatosi, in quanto rappresentato dalla dichiarazione IVA, con la quale l’imposta era stata autoliquidata dalla contribuente – l’entrata in vigore, in data 1.1.1990, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 130, avrebbe comportato l’esigenza dell’iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta, con conseguente notifica della cartella prima alla societa’, quale debitrice principale, poi alla socia, quale condebitrice in via sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2304 c.c.. Quest’ultima – a parere della CTR – si sarebbe vista, per contro, illegittimamente notificare la cartella di pagamento, senza che fosse stata dimostrata dall’Ufficio l’avvenuta notifica delle ingiunzioni fiscali a monte alla (OMISSIS) s.n.c., e senza che l’imposta dovuta fosse stata iscritta ruolo nei confronti di quest’ultima, anche in pendenza del fallimento. Ne sarebbe conseguita, altresi’, la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere impositivo, non essendo stata la pretesa fiscale iscritta a ruolo, nel termine previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 17.

2.3. La tesi suesposta non e’ condivisibile.

2.3.1. Va osservato, infatti, che la dichiarazione IVA a debito presentata dal contribuente, se non seguita – come nel caso di specie – dall’emanazione di un atto di rettifica o di correzione dell’Amministrazione finanziaria, esaurisce da sola la fattispecie dell’accertamento dell’obbligazione tributaria e, nell’ipotesi di inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione dell’imposta liquidata sulla scorta dei dati desunti dalla dichiarazione stessa. Ne consegue che, in caso di fallimento, l’Amministrazione finanziaria puo’ chiedere e ottenere l’ammissione al passivo fallimentare della somma dovuta a titolo di IVA in base alla dichiarazione del soggetto poi fallito, nel caso in cui il curatore non contesti la pretesa tributaria, senza che possa opporsi all’Erario creditore l’inesistenza di un atto impositivo per la mancata iscrizione a ruolo del credito tributario (cfr. Cass. 2994/2006).

2.3.2. Nel caso di specie, pertanto, essendo stato il credito erariale ammesso al passivo fallimentare, l’iscrizione a ruolo – al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla CTR – non era necessaria, essendosi l’escussione del debitore principale esaurita con detta insinuazione al passivo, unico strumento per la riscossione dei crediti concorsuali. Ne discende la piena legittimita’ della cartella di pagamento, notificata alla socia nel caso concreto.

2.3.3. Va, difatti, osservato, in proposito, che il socio di una societa’ in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 2291 c.c., a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. E’, pertanto, legittimo che l’amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva dell’imposta dovuta dalla societa’ nei confronti del socio, essendo il diritto di difesa del medesimo garantito dalla possibilita’ di opporre, in sede di impugnativa della cartella di pagamento o dell’avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l’avviso di accertamento, in quanto socio all’epoca in cui il debito tributario e’ sorto (Cass. 11228/2007; 25765/2014; 27189/2014).

Ne consegue che, nel caso concreto, una volta effettuata, con esito negativo, la preventiva escussione della societa’, ai sensi dell’articolo 2304 c.c., la responsabilita’ solidale, sebbene sussidiaria, della socia anche per le obbligazioni fiscali della societa’ – sancita dall’articolo 2291 c.c. – ha comportato la legittima escussione della medesima da parte dell’Amministrazione finanziaria, ancorche’ gli atti prodromici alla cartella di pagamento non le fossero stati notificati.

2.3.4. Ne e’ sostenibile – contrariamente all’assunto della CTR – che l’Ufficio sia decaduto dall’esercizio della potesta’ di riscossione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 17, non essendovi necessita’, per le ragioni suesposte, di un’ulteriore iscrizione a ruolo nei confronti della societa’ fallita.

2.4. La censura va, di conseguenza, accolta.

3. Il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.p.a. e’ inammissibile, per carenza di interesse, poiche’ propone censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si e’ pronunciato, come affermato dalla stessa ricorrente in via incidentale (v. controricorso, p. 5) – ritenendole assorbite. Tali questioni riprendono, peraltro, efficacia e vigore con la cassazione della sentenza di merito, e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio (cfr. Cass. 17201/2004; 19366/2007; 23548/2012; 4130/2014).

4. L’accoglimento del ricorso comporta, invero, la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, che dovra’ procedere a nuovo esame del merito della controversia, pronunciandosi, altresi’, sulle questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata.

5. Il giudice di rinvio provvedere, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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