Gli interessi per ritardato rimborso dell’IRAP pagate decorrono, non dalla data della domanda, ma dal secondo semestre successivo alla data del versamento, in applicazione della disciplina speciale che regola il pagamento degli interessi per la ripetizione pagate in eccedenza a titolo d’imposta
Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 14 dicembre 2016, n. 25684
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13581-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/2010 della COMM. TRIB. REG. DEL VENETO depositata il 15/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo di ricorso per quanto di ragione, rigetto degli altri motivi.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, n. 57/21/10 dep. il 15 aprile 2010, che in riforma della sentenza di primo grado (CTP di Verona, n. 85/04/2008), ha accolto l’appello della (OMISSIS).
La CTR, per quanto ancora rileva, ha riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi sul rimborso parziale delle somme versate a titolo di Irap dalla (OMISSIS) per gli anni dal 1999 al 2002, il cui decorso e’ stato individuato non gia’ dalla data di presentazione della domanda di rimborso, come ritenuto dall’Ufficio e dalla sentenza di prime cure, ma dal semestre successivo a quello in cui le singole somme erano state versate (in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 44, norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’articolo 2033 c.c.). Quanto alla corresponsione degli interessi sulle somme liquidate a titolo di interessi, la CTR ha escluso ricorresse un’ipotesi di anatocismo, trattandosi di interessi su somme oggetto di una obbligazione pecuniaria, sulle quali vanno conseguentemente applicati gli interressi legali, spettanti ope legis, con decorso dalla data di messa in mora del debitore fino al saldo (ex articolo 1224 c.c.).
L’Intimata non si e’ costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 44 e 44 bis) e dei principi generali in materia di autoliquidazione delle imposte, per avere la CTR statuito che gli interressi sulle somme dichiarate e versate, di cui il contribuente chieda e ottenga il rimborso, decorrono dal primo semestre successivo al versamento.
2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 44 e articolo 2033 c.c.), per avere la CTR erroneamente statuito che in materia di istanza di rimborso di somme dichiarate e non versate (ai fini dell’Irap), gli interessi decorrono (dal primo semestre successivo al versamento (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 44) e non dalla data dell’istanza di rimborso (ex articolo 2033 c.c.).
3. I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e vanno respinti.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte e’ costante nell’affermare che gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso delle imposte dirette, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 44, a differenza degli ordinari interessi che, in quanto frutti civili, si acquistano di giorno in giorno, maturano, per ogni semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento. L’articolo 44 cit. richiama esplicitamente il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, comma 5, con la conseguenza che e’ applicabile, ai versamenti diretti, la disciplina dei rimborsi semestrali; da cio’ discende che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate decorrono, non dalla data della domanda, ma dal secondo semestre successivo alla data del versamento (Cass. n. 15246 del 2012; n. 22217 del 2008).
Al riguardo, la norma citata (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 44) – nel prevedere il tasso di interesse (modificato di volta in volta da successivi e periodici decreti ministeriali), sulla restituzione di somme versate, a titolo di imposte dirette, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto per il periodo in considerazione – stabilisce che il contribuente ha diritto alla corresponsione di tale interesse “per ognuno dei semestri interi, escluso il primo” ricompresi tra la data del versamento e quella dell’ordinativo con il quale venga, in concreto, effettuata la restituzione della maggiore imposta versata.
Orbene, il riferimento letterale della norma ai “semestri interi”, lascia fondatamente ritenere che il diritto in parola maturi al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, ed al tasso vigente a tale momento (Cass. n. 15246 2012, cit.). In altri termini, il tasso legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, e’ quello vigente – in forza dei decreti ministeriali emessi in materia – al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, giacche’ e’ solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente.
3.2. Correttamente pertanto il giudice d’appello ha ritenuto applicabile la norma speciale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 44, che regola il pagamento degli interessi per la ripetizione di somme pagate in eccedenza a titolo d’imposta e non, come preteso dalla (OMISSIS), l’articolo 2033 c.c., che disciplina, in via generale, la ripetizione dell’indebito.
4. Col quarto motivo del ricorso si deduce violazione di legge (articolo 1224 c.c. e 1283 c.c.), per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli interessi possano essere produttivi di interessi fuori dalle condizioni di cui all’articolo 1283 c.c., in presenza di atto di costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 1224 c.c..
5. Il motivo e’ infondato, alla luce del chiaro disposto dell’articolo 1283 c.c. (il quale prevede la produzione di interessi sugli interessi scaduti solo dalla data della domanda giudiziale o, in virtu’, di espressa convenzione e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) nonche’ alla luce della giurisprudenza di questo Corte (cui il Collegio ritiene di attenersi) secondo cui dal principio stabilito nell’articolo 1283 c.c., come sopra illustrato, consegue che il giudice puo’ condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano gia’ scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioe’ che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.
5.1. Per le obbligazioni dell’amministrazione finanziaria di rimborso di imposte, in particolare, il contribuente – creditore e’ tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale e, soprattutto, e’ tenuto a formulare la richiesta nell’atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso d’imposta, non potendosi gli interessi anatocistici considerare un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all’accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi (Cass. n. 11171 del 2013; S.U. n. 13478 del 2008; Cass. n. 4935/2006; n. 4830/2004; da ultimo Cass. n. 8156 del 2016).
5.2. Nella specie, come evincibile dalla sentenza impugnata – laddove afferma che “la CTP ha rigettato la domanda di liquidazione degli interessi sulla somma rappresentata dagli interessi perche’ non espressamente richiesti” – la domanda giudiziale di interessi anatocistici, non e’ stata proposta nell’atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso d’imposta, ma solo con il ricorso in appello allorquando, peraltro, erano gia’ stati corrisposti non solo la sorte capitale ma anche gli interessi legali (ancorche’ erroneamente calcolati con decorrenza dal giorno della proposizione della domanda di rimborso).
Si deve percio’ ritenere che, esclusa la ricorrenza dell’anatocismo, sono stati correttamente applicati nella specie gli interessi legali ex articolo 1224 c.c., spettanti ope legis.
6. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo col quale si deduce omessa e insufficiente motivazione sull’omessa quantificazione degli sulla omessa quantificazione degli interessi, che come gia’ riferito sono stati correttamente quantificati dalla CTR.
7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
8. Nulla sulle spese, non avendo la (OMISSIS) svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Leave a Reply