Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 dicembre 2016, n. 25638

Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno del ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall’articolo 301 c.p.c., a nulla rilevando l’eventuale formale permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di PEC. Ne consegue che la notifica della sentenza diretta all’ente pubblico al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d’impiego deve ritenersi inesistente e percio’ inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell’attivita’ lavorativa dell’avvocato funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo percio’ inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall’articolo 85 c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 14 dicembre 2016, n. 25638

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 352/2016 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

OPERA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2092/2014 della CORTE. D’APPELLO di BARI, emessa il 09/12/2014 e depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato (OMISSIS), per la parte ricorrente, che si riporta agli atti ed insiste per l’accoglimento;

udito l’Avvocato (OMISSIS), per le parti controricorrenti, che si riporta agli atti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 22 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Bari, ha accolto l’impugnazione proposta, dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della Regione Puglia e dell’Opera (OMISSIS), contro la sentenza del Tribunale di quella stessa citta’, con la quale era stato dichiarato che l’Opera Pia aveva natura giuridica di associazione privata ma che la Regione aveva poteri di controllo sulla sua amministrazione, ed ha – a sua volta – dichiarato, nella contumacia dell’Opera, che la Regione non ha poteri di controllo e gestione della stessa, regolando le spese dei due gradi a carico dell’ente territoriale.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione la Regione, con atto notificato il 21 dicembre 2015, sul presupposto della nullita’ della notificazione telematica della sentenza di appello ai due appellanti, e sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di varie norme di legge processuale (articolo 301 c.p.c., comma 1, e nullita’ del processo di secondo grado) e sostanziale (Decreto Legislativo n. 207 del 2001, articoli 3, 6 e 18, e Legge Regionale n. 15 del 2004, articolo 10, comma 6).

I sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso; l’Opera non ha svolto difese.

A)Anzitutto, il ricorso appare tempestivo, in considerazione della sua proposizione nel termine lungo d’impugnazione, atteso che la notifica telematica della sentenza di appello, da parte del difensore dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ stata inutiliter eseguita – in data 23 dicembre 2014 – all’indirizzo PEC dell’avv. (OMISSIS), gia’ avvocato dell’Ente, che tuttavia, fin dal 22 aprile 2013, si era dimessa dal rapporto d’impiego con la Regione e, percio’, in forza di tale fatto, anche cancellata dall’Albo speciale degli avvocati dell’ente pubblico.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3143 del 1999; Sez. L, Sentenza n. 5729 del 1999; Sez. U, Sentenza n. 363 del 2000; Sez. 1, Sentenza n. 20361 del 2008; Sez. L, Sentenza n. 11529 del 2013), Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall’articolo 301 c.p.c., a nulla rilevando l’eventuale formale permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d’impiego deve ritenersi inesistente e percio’ inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell’attivita’ lavorativa dell’avvocato – funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo percio’ inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall’articolo 85 c.p.c..

B) Nel merito, il ricorso appare manifestamente fondato, giacche’:

a) Con riguardo alla violazione della legge processuale (articolo 301 c.p.c., comma 1), in considerazione dell’avvenuta interruzione del rapporto d’impiego del difensore della Regione e della sua cancellazione dall’Albo speciale, deve darsi continuita’ al principio di diritto gia’ espresso da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 20361 del 2008), in base al quale Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi, per una causa equiparabile a quelle elencate dall’articolo 301 c.p.c., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. In tal caso, il termine per la prosecuzione del processo da parte dell’ente pubblico rappresentato in giudizio, rimasto privo di procuratore, decorre dalla data in cui l’ente stesso ha avuto conoscenza legale dell’evento, senza che possa attribuirsi rilievo ad una conoscenza di fatto acquisita attraverso l’organizzazione dei propri uffici), con la conseguenza che il giudizio erroneamente non dichiarato interrotto e svoltosi nella carenza dello ius postulandi da parte del difensore di una parte (quella dell’Ente pubblico), perche’ dimessosi dal rapporto d’impiego e cancellatosi dall’Albo speciale, e’ produttiva della sua nullita’ essendo riconducibile, in virtu’ di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione – dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’articolo 286 c.p.c., comma 2, – determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorche’ il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullita’ degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullita’ e’ soggetta al principio generale della conversione delle nullita’ in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l’impugnazione – che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio – soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall’evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso puo’ essere pregiudicata, questa e’ la sola legittimata a valersi della mancata interruzione;

b) Il secondo motivo e’ assorbito dall’ipotizzato accoglimento del primo, per essere necessario la retrocessione del giudizio nella fase del gravame. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato”.

Considerato che alla proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra sono state mosse osservazioni critiche con la memoria di parte resistente;

che, in particolare, la parte soggettivamente complessa ( (OMISSIS) e (OMISSIS))ribadisce l’eccezione di intempestivita’ del ricorso della Regione, avendo regolarmente notificato la sentenza oggetto dell’impugnazione all’avv. difensore di essa, ossia l’avv. (OMISSIS), a mezzo PEC, in data 2 marzo 2015, sicche’ il termine per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto assai prima di quello della sua proposizione, ossia il 2 maggio 2015;

che, secondo l’argomentazione della detta parte, l’avv. (OMISSIS) – difensore domiciliatario dell’Ente pubblico – non sarebbe stata affatto “cancellata” dall’Albo speciale dell’ordine degli avvocati di Bari ma solo “trasferita”, a sua domanda, nell’Albo ordinario, senza soluzione di continuita’ (come da certificazione depositata) tanto che la stessa, pur dopo la presunta “cessazione” avrebbe regolarmente precisato le conclusioni nella causa, nel corso dell’anno 2014, depositando e scambiando comparse conclusionali e repliche;

che il caso sarebbe stato gia’ regolato da questa Corte con il precedente n. 4451 del 1997, al cui dictum la parte resistente si richiama, anche per far valere, se del caso, il rinvio davanti alle Sezioni unite civili di questa Corte per la risoluzione del conflitto;

Considerato, tuttavia, che tali osservazioni non appaiono idonee a far mutare il convincimento del Collegio, poiche’ tali deduzioni non tengono conto che il precedente invocato n. 4451 del 1997 appare superato da quello, di oltre dieci anni successivo, sopra richiamato nella Relazione del consigliere delegato;

che, infatti, il sistema della domiciliazione del difensore nel giudizio di appello, a maggior ragione oggi che il processo ha adottato la tecnica della notificazione telematica a mezzo PEC (non esistente al momento in cui i due richiamati ed opposti principi di diritto sono stati enunciati), permette di verificare la correttezza della imputazione degli effetti della notificazione alla parte domiciliata solo dopo la verifica che l’esecuzione della notificazione sia stata eseguita presso un difensore che legittimante sia ancora il domiciliatario di essa, condizione che potrebbe essere, nelle more, cessata per fatti volontari o indipendenti dalla volonta’ del legale a suo tempo nominato;

che, infatti, oltre che nel chiarissimo caso della morte o della perdita della capacita’ del difensore, anche in quello della, cessazione del rapporto di impiego tra l’Ente ed il difensore-dipendente pubblico, iscritto all’Albo speciale, si verifica ex post che la notificazione della sentenza alla controparte e’ priva di effetti, versandosi in una delle dette ipotesi di perdita del collegamento funzionale tra il difensore domiciliatario e la parte rappresentata;

che, pertanto, difetta di tardivita’ l’impugnazione che sia stata proposta oltre il termine in cui la notificazione della sentenza sia avvenuta, a mezzo PEC, presso la casella di posta elettronica di un difensore, gia’ iscritto all’Albo speciale, quando esso abbia cessato il rapporto d’impiego con l’ente pubblico del quale era dipendente, pur mantenendo l’indirizzo di posta elettronica ad altro titolo (per essere transitata nell’Albo ordinario);

che, di conseguenza va enunciato il seguente principio di diritto:

“Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno del ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall’articolo 301 c.p.c., a nulla rilevando l’eventuale formale permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di PEC. Ne consegue che la notifica della sentenza diretta all’ente pubblico al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d’impiego deve ritenersi inesistente e percio’ inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell’attivita’ lavorativa dell’avvocato funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo percio’ inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall’articolo 85 c.p.c.”;

che, di conseguenza, essendosi svolto il giudizio di appello tra le parti in causa senza che sia stata dichiarata la sua interruzione, ai sensi dell’articolo 301 c.p.c., comma 1, come era necessario fare sin dal 1 settembre 2013 (data di cessazione del rapporto di lavoro dell’avv. (OMISSIS) con l’ente Regione) perche’ l’ente pubblico potesse dotarsi di un nuovo difensore, questo deve dirsi inutiliter dato e conseguentemente nulla anche la sentenza resa (in data 22 dicembre 2014, dalla Corte d’Appello di Bari) all’esito di tale giudizio;

che, in conclusione, la mancata provvista del nuovo difensore da parte della Regione fino al momento della proposizione dell’odierno ricorso per cassazione, ha reso quest’ultimo tempestivo e permesso di accertare la nullita’ del giudizio e della sentenza di appello; che, per tali ragioni, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Bari che, in diversa composizione, polsi dovra’ decidere nuovamente del merito della controversia in ossequio ai principi di diritto sopra enunciati e richiamati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione per il nuovo giudizio di appello

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *