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Nel nostro caso il provvedimento impugnato non ha una motivazione del tutto mancante, o prive dei requisiti minimi per la comprensione logica del provvedimento; infatti il provvedimento richiama le indagini della Guardia di Finanza, sia documentali e sia i pedinamenti, che fanno ritenere sussistente il fumus dei reati di evasione delle accise per plurimi acquisti di carburanti senza registrazioni, con evasione delle imposte (13 acquisti emergenti dalla contabilita’ in nero di (OMISSIS), che annotava il quantitativo di gasolio vicino alla sigla (OMISSIS)).
La motivazione quindi non puo’ ritenersi apparente, e il relativo motivo deve ritenersi inammissibile perche’ relativo al vizio di motivazione (compreso quello sui beni in sequestro, punto 2.4.).
5. Infondati gli altri motivi di ricorso, relativamente albi violazione del diritto di difesa per i tempi del procedimento, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno chiarito che: “Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, alle disposizioni contenute nell’articolo 309 c.p.p., comma 10″ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni introdotte nella predetta L. 8 aprile 2015, n. 47, comma 10 relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace” (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 – dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 26679001).
Il rinvio operato dal Tribunale all’udienza del 23 giugno 2016 per l’udienza del 4 luglio 2016, non ha cagionato nessuna violazione del contraddittorio (violazione solo prospettata teoricamente, ma non in concreto: perche’ e per cosa, e’ stato leso il diritto di difesa del ricorrente). Il provvedimento impugnato rappresenta (senza contestazioni nel ricorso per Cassazione) che gli atti sono pervenuti in tribunale, solo alla data del 23 giugno 2016 (in precedenza erano pervenuti solo in parte), e pertanto il termine decorre da tale data, non prima. Conseguentemente nessuna lesione dei diritti di difesa sussiste.
6. Sull’eccezione di incompetenza territoriale la motivazione del Tribunale risulta adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica, conforme ai principi in materia espressi da questa Corte di cassazione, rilevando come “… il (OMISSIS) risulta rispondere in concorso (ex articolo 110 cod. pen.) con altri soggetti, imputati altresi’ del piu’ grave reato associativo, con la conseguenza che la competenza territoriale risulta radicata, per connessione, ai sensi degli articoli 12 e 16 cod. proc. pen. anche per il solo reato contestato al (OMISSIS)”.
Infatti “Ai fini della configurabilita’ della connessione teleologica prevista dall’articolo 12 c.p.p., lettera c), e’ necessario che vi sia identita’ fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie relativa a reati tributari)” (Sez. 1, n. 5970 del 02/03/2016 – dep. 08/02/2017, Confl. comp. in proc. Squarcialupi, Rv. 26918101).
Sul punto, comunque, il ricorso e’ generico, limitandosi a riprospettare la questione senza critiche specifiche di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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