Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 29 dicembre 2017, n. 57960. Non rientra nei poteri del giudice di esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna

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3. Con requisitoria scritta depositata in data 13.12.2016, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, condividendo le argomentazioni di cui all’ordinanza impugnata e rilevando la manifesta infondatezza dell’eccepita violazione dell’articolo 649 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati in relazione al secondo motivo proposto, che ha natura preliminare ed assorbente dell’ulteriore censura.
2. La Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1-bis, nella parte in cui prevede “: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed” e che per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, e’ limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Ha, quindi, ritenuto, che le opere per le quali e’ intervenuta, a carico degli attuali ricorrenti, sentenza di condanna irrevocabile in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, non abbiano la consistenza necessaria a inquadrarle nella fattispecie delittuosa, sicche’ il reato originariamente contestato come delitto e’ stato riqualificato quale violazione di natura contravvenzionale (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1), con conseguente rideterminazione della pena ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c) (arresto ed ammenda).
Ha, invece, disatteso la prospettazione difensiva per cui da tale riqualificazione dovrebbe derivare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che sarebbe stata emessa nella fase di cognizione ove anche il reato in esame (al pari delle altre condotte illecite dichiarate estinte per prescrizione in fase di merito) avesse avuto natura contravvenzionale; la Corte di appello ha argomentato che il giudice dell’esecuzione non potrebbe mai accertare la prescrizione del reato, maturata in costanza del giudizio di merito in presenza di una pronuncia di incostituzionalita’ che incida sulla natura della fattispecie criminosa e, di riflesso, sui termini ex articolo 157 c.p., e s.s. alla stessa riferibili.
Tale assunto non puo’ essere condiviso e, su tale punto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, sulla base delle considerazioni che seguono.
3. Questa Suprema Corte, con due recenti sentenze, ha affermato il seguente principio di diritto, che il Collegio condivide e che va qui ribadito: “rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione, adito per la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di incostituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, oggetto della sentenza definitiva di condanna, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione, e fatti salvi i rapporti ormai esauriti (cfr Sez. 3, n. 38691 del 2017, Giordano, e, negli stessi termini, Sez. 3, n. 52438 del 2017, Scamardella).

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