Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 20 novembre 2017, n. 52640. In tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di non punibilità contemplata dall’articolo 13 del Dlgs n. 74 del 2000 è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 158 del 2015

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Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 11, sostituendo il previgente Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, ha attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis e 10 ter e articolo 10 quater, comma 1, efficacia estintiva, e non piu’ soltanto attenuante. Pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, nel senso che, per aversi estinzione dei reati, l’integrale pagamento degli importi dovuti deve avvenire prima dell’inizio del giudizio penale, va rilevato pero’ che la diversa natura giuridica e l’efficacia estintiva del reato implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, la necessita’ di una parificazione degli effetti della causa di non punibilita’, anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione della dichiarazione di apertura del dibattimento. La trasformazione della fattispecie attenuante in fattispecie estintiva implica che l’integrale pagamento del debito tributario non assuma piu’ rilevanza normativa in termini di minore gravita’ del reato o di indice della capacita’ a delinquere del soggetto; il riconoscimento di una efficacia estintiva del reato, infatti, va inquadrata nel diverso fenomeno della degradazione dell’illecito penale in ragione di condotte susseguenti al reato, nel caso di specie di carattere restitutorio, che rispondono alla differente logica incentivante e premiale; il nuovo istituto, ancorche’ espressione evidente di esigenze di deflazione del processo penale, costituisce il frutto di una valutazione legislativa sull’opportunita’ di punire l’autore di un fatto antigiuridico colpevole a fronte di una condotta reintegrativa ex post del bene giuridico leso. In una analisi costituzionale, la condotta restitutoria (l’integrale pagamento di debito, interessi e sanzioni) assume rilievo nell’esclusione della finalita’ rieducativa (o risocializzante) assegnata alla sanzione penale dalla Costituzione (articolo 27 Cost., comma 3). La pena astrattamente prevista non ha piu’ ragione di essere applicata allorquando la condotta restitutoria susseguente implichi il venir meno della funzione rieducativa ad essa assegnata. La diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale comportamento che non riguarda piu’ soltanto l’attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma la stessa punibilita’, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva; il principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, impone, infatti, di ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purche’ prima del giudicato. La preclusione assegnata, in maniera non irragionevole, ad un momento della scansione processuale, non puo’ operare allorquando, in applicazione del principio del favor rei, la piu’ favorevole disciplina – introdotta in pendenza del procedimento, ed allorquando la scansione era stata gia’ superata – debba essere applicata agli imputati che hanno provveduto al pagamento integrale del debito tributario. Ne’ potrebbe obiettarsi che la preclusione era prevista anche in relazione alla precedente fattispecie attenuante, in quanto l’efficacia estintiva ora attribuita al pagamento integrale del debito tributario e’ diversa e piu’ ampia dell’efficacia attenuante, da essa dipendendo la stessa punibilita’, e non solo la misura della pena.
L’interesse a provvedere al pagamento dell’intero debito tributario e’ necessariamente diverso, e piu’ intenso, ove sia collegato ad una efficacia estintiva del reato, anziche’ ad una efficacia soltanto attenuante; quindi, nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, deve ritenersi che l’imputato sia nella medesima situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia ancora stata l’apertura del dibattimento, l’efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilita’; viceversa, si registrerebbe una disparita’ di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimita’ costituzionale. Del resto trattandosi di causa di non punibilita’ deve trovare piena applicazione l’articolo 2 c.p., e l’articolo 7 della CEDU (retroattivita’ della legge piu’ favorevole).
3.1. La norma prevede, quindi, una causa sopravvenuta di non punibilita’, ovvero con un comportamento successivo alla commissione del reato (nel caso il pagamento integrale), che elimina l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, il soggetto puo’ beneficiare della non punibilita’. Le cause di punibilita’ sopravvenute implicano un termine entro il quale deve essere tenuto il comportamento del reo; e’ il legislatore che individua il termine relativamente alla fattispecie concreta regolata. La ratio delle cause sopravvenute di non punibilita’ consiste nell’interesse (concreto) che ha l’ordinamento ad incentivare comportamenti antagonisti al fatto criminoso; il ricorso a tali cause di non punibilita’ e’ possibile quando lo stato di sofferenza del bene giuridico e’ materialmente eliminabile, e quando il legislatore giudichi particolarmente efficace l’intervento antagonistico da parte dell’autore del fatto (il pagamento, pertanto, e’ per l’ordinamento un motivo valido – in assoluto – per la causa di non punibilita’). Esempi di cause sopravvenute di non punibilita’ sono la desistenza volontaria (articolo 56 c.p., comma 3: “Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se’ un reato diverso”; il termine qui e’ dato dalla non consumazione del reato, non realizzazione dell’evento) e la ritrattazione (articolo 376 c.p.p.: “Nei casi previsti… il colpevole non e’ punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsita’ sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e’ punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile”; il termine qui e’ dato in relazione agli sviluppi del processo penale e del processo civile). Altra causa sopravvenuta di non punibilita’ e’ quella del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1 bis, il pagamento delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione o dall’avvenuto accertamento della violazione.
Il termine che il legislatore individua puo’ essere riferito, quindi, ad una fase processuale – se necessario, e pratico -, o ad altre evenienze extraprocessuali. Il termine entro il quale deve essere tenuto il comportamento del reo, per l’applicazione della causa sopravvenuta di non punibilita’ e’, pero’, sempre un termine “sostanziale”, anche se per praticita’ inserito all’interno della scansione temporale del processo. Il termine e’ connaturale alla causa sopravvenuta di non punibilita’, non e’ una evenienza accessoria, ma strutturale (essendo causa sopravvenuta alla commissione del reato, e il termine e’ inoltre incentivante per il reo al comportamento riparatore antagonista). Tutti i termini previsti dalla legge nelle ipotesi di cause sopravvenute di non punibilita’ ricevono in questo modo una “parita’ di trattamento”, per l’applicazione dell’articolo 2 c.p., e articolo 7, CEDU. Distinguere a tal fine i termini delle cause sopravvenute di non punibilita’ in processuali (se inseriti nella dinamica degli atti del processo) e sostanziali (se relativi a scadenze non collegate con il processo), sarebbe sicuramente incostituzionale, e contrario alla ragionevolezza, costituirebbe inoltre un’interpretazione non restrittiva della norma penale, a scapito del favor rei – vedi C.edu G.C. Grigoriades V/ Grecia, 25 novembre 1997, § 38 – (per la considerazione del termine come processuale, vedi Sez. 3, n. 30139 del 12/04/2017 – dep. 15/06/2017, Fregolent, Rv. 27046401: “Nel caso di specie, il requisito normativo secondo cui tale possibilita’ deve essere esperita prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ha evidentemente natura processuale e non sostanziale. Pertanto, in assenza di disciplina transitoria, opera una preclusione processuale, prevista dalla legge che non contrasta con il principio della retroattivita’ della lex mitior sostanziale.

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