Possibile riconoscere la tenuità del fatto per la coltivazione di 18 piante di canapa indiana.

Sentenza 20 novembre 2017, n. 52721
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO MOGINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANIELLO ROBERTO che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’articolo 131 bis c.p. e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale ad esito di giudizio abbreviato e’ stato condannato, a lui concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in relazione alla coltivazione di 18 piante di canapa indiana.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando:
a) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 con riferimento all’omessa valutazione in concreto dell’offensivita’ della condotta in contestazione, avendo la Corte territoriale, in assenza di qualsivoglia accertamento della capacita’ drogante della sostanza estraibile dalle piante sequestrate, ritenuto dimostrativa della finalita’ di spaccio la mera conformita’ del tipo botanico avente attitudine, una volta giunto a maturazione, a produrre la sostanza stupefacente;
b) violazione dell’articolo 131 bis c.p. e difetto di motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, purtuttavia sollecitata dal ricorrente all’udienza tenutasi in data 12/1/2016 dinanzi alla Corte di appello e per la quale sussistono tutti i presupposti;
c) violazione di legge penale in relazione agli articoli 132 e 133 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, con riferimento alla conferma del trattamento sanzionatorio inflitto ad esito del giudizio di primo grado in misura pari al minimo edittale all’epoca vigente, allorche’ nelle more della decisione impugnata quella cornice edittale e’ stata ridotta sia nel minimo che nel massimo (da sei mesi a quattro anni di reclusione anziche’ da un anno a sei anni di reclusione).
CONSIDERATO IN DIRITTO

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