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La sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Cassazione, quindi, esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza (capi e punti) e non comprese in quelle annullate, ne’ ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale.
Tanto si verifica sia quando la sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, sia quando la stessa pronuncia abbia ad oggetto, come nella specie, una o piu’ statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d’imputazione (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 16/01/1991, Rv. 186165).
Ai fini dell’individuazione delle parti della sentenza che acquistano autorita’ di cosa giudicata e delle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, occorre avere riguardo a quelle statuizioni che hanno autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa imputazione, come nel caso di specie, individuano aspetti non piu’ suscettibili di riesame (Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 05/05/2015, Rv. 263636, cit.).
Ed e’, quindi, da escludere la operativita’ delle cause di estinzione del reato relativamente alle parti della decisione sulle quali si e’ formato il giudicato, non potendo l’articolo 129 c.p.p. che pur prevede l’efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la “barriera del giudicato”, essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorita’ hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il relativo iter processuale.
Ne consegue che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora – come nel caso in esame – siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante (o attenuante) – che non costituiscono elementi costitutivi del reato ma ne sono elementi accidentali non necessari per la sua esistenza ed incidenti solo sulla sua gravita’ in senso aggravante o attenuante sulla pena -, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilita’ impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento (cfr Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Rv. 264815, Sez. 3, n. 19690 del 03/04/2013, Rv. 256377; Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Rv. 260327; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010 Rv. 246806; Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007, Rv. 236462; Sez. U, n. 4460 del 19 gennaio 1994, Rv. 196888, cit.).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa di Ammende.
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