Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 dicembre 2017, n. 56272. In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante (o attenuante)

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I Giudici di appello hanno rilevato come il (OMISSIS), che si trovava alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, tamponava una autovettura ferma sulla carreggiata, che costituiva ostacolo alla circolazione; hanno, quindi, ritenuto che l’incidente fosse da ricollegare eziologicamente anche alla concorrente condotta colposa del (OMISSIS), il quale, benche’ la strada fosse illuminata, vi fossero buone condizioni atmosferiche e l’auto ferma sulla carreggiata fosse visibile, non riusciva ad evitare l’ostacolo ma tamponava l’auto sospingendola con i suoi occupanti per circa diciassette metri senza che fossero rilevate dai verbalizzanti intervenuti sul posto tracce di frenata; la visibilita’ e percepibilita’ dell’ostacolo, desumibile dalla circostanza che altra autovettura sopraggiunta prima quella del (OMISSIS) evitava l’ostacolo aggirandolo e portandosi sull’opposta corsia di marcia, rendevano evidente che il (OMISSIS).
Risulta, quindi, accertato la verificazione di un incidente secondo la nozione rilevante ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, e la sua riconducibilita’ alla concorrente colpa del (OMISSIS) caratterizzata da una condotta fortemente condizionata dallo stato di ebbrezza tanto che, non avvedendosi dell’ostacolo non riusciva a porre in essere alcuna benche’ minima reazione volta ad evitare l’impatto.
Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicita’, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Pi ras, rv. 235508).
La doglianza avente ad oggetto il travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste (OMISSIS) e’, poi, inammissibile, in quanto, il ricorrente non ha adempiuto all’onere di allegazione a suo carico, essendosi limitato solo ad indicare quale atto oggetto di travisamento probatorio le dichiarazioni testimoniali senza integrale riproduzione nel testo del ricorso o allegazione in copia o individuazione precisa della collocazione dell’atto nel fascicolo processuale di merito (cfr Sez. 1, n.6112 del 22/01/2009, Rv.243225; Sez.6, n.10951 del 15/03/2006, Rv.233711; Sez.6, n.14054 del 24/03/2006, Rv. 233454).
L’accesso agli atti del processo non e’ indiscriminato, ma veicolato dall’atto di impugnazione che deve indicare “specificamente” quali siano gli atti ritenuti rilevanti al fine di consentire il controllo della motivazione del provvedimento impugnato, indicazione che potra’ assumere le forme piu’ diverse (integrale riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa della collocazione dell’atto nel fascicolo processuale di merito ecc.), ma sempre tali da non costringere la Corte di cassazione ad un lettura totale degli atti comunque esclusa dal preciso disposto della norma, tanto che la relativa richiesta con i motivi di ricorso deve ritenersi sanzionata dall’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 591 c.p.p. (Sez. 3, n. 12014 del 06/02/2007, Rv. 236223, Sez. 2, n. 31980, del 14/06/2006, Rv. 234929).
Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’inammissibilita’ del motivo proposto (Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Rv. 248192; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Rv. 260994; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilita’ dell’imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento.
In sede di giudizio di rinvio vige, infatti, il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati con conseguente preclusione per il giudice del rinvio di intervenire sui punti della sentenza non oggetto dell’annullamento (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Rv. 193421; Sez U, n. 4460 del 19/01/1994, Rv. 196887; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 05/05/2015, Rv. 263636).
La disposizione dell’articolo 624 c.p.p., comma 1, a norma della quale “se l’annullamento non e’ pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorita’ di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata” attribuisce l’autorita’ del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di annullamento; tale effetto non rappresenta l’espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell’annullamento parziale, atteso che il precetto detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, correlata alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilita’ connaturata alle statuizioni dell’organo posto al vertice del sistema giurisdizionale (diversamente, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, sui punti che non costituiscono oggetto di gravame non si forma il giudicato ma solo una preclusione al loro esame, con la conseguenza che, non essendo intervenuta decisione irrevocabile sull’intero capo, e’ sempre applicabile la causa di estinzione sopravvenuta: cfr., Sez.U, n.1 de119/01/2000, Rv. 216239; sez. 3, n. 7676 del 10/01/2012 Cc. Rv. 2519; Sez. 5, n. 46513 de 14/07/2014, Rv. 261036; Sez. 2 n. 50642 del 16/10/2014, Rv. 261716; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Rv. 268966).

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