Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 dicembre 2017, n. 56272. In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante (o attenuante)

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2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis.
Argomenta che la Corte territoriale aveva esposto sul punto una motivazione carente ed illogica con riferimento a dati di fatto (percepibilita’ dell’ostacolo, condizioni atmosferiche e grado di illuminazione della strada) che potevano essere valutati solo a mezzo di perizia o consulenza tecnica; inoltre, la motivazione presenterebbe anche aspetti di contraddittorieta’ interna – in relazione alla responsabilita’ dell’imputato nella causazione del sinistro (concorrente o esclusiva) – ed esterna per vizio di travisamento della prova testimoniale – in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) che non era il conducente ma il passeggero dell’auto che era transitata sul luogo del sinistro poco prima dell’evento.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 624 c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento della causa di estinzione del reato per prescrizione ed al mancato proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..
Argomenta che la disposizione di cui all’articolo 642 c.p.p. stabilisce espressamente che la sentenza acquisisce autorita’ di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata e che, nella specie, la parte della sentenza riguardante l’accertamento del reato e l’affermazione di responsabilita’ risultano strettamente connesse con l’accertamento della contestata aggravante dell’incidente stradale.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
In data 10.10.2017, il difensore di ufficio del ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha richiamato i motivi proposti in ricorso e dedotto – in relazione al primo motivo di ricorso – che la Corte di merito aveva affermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis ponendo a base della decisione una nozione di incidente contraria al senso letterale della predetta disposizione normativa, che richiede che l’incidente sia provocato dall’agente in via esclusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Giova ricordare che costituisce principio consolidato che, in tema di guida in stato di alterazione psicofisica, per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilita’ della circostanza aggravante prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, e’ necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, Rv. 270612; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209).
Ed e’ stato affermato (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Rv. 253734; Sez. 4, n. 6381 del 2012, non mass) che il concetto di “incidente stradale” richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, e’ ben piu’ ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi, in quanto esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensi’ qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumita’ altrui e dello stesso conducente. L’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, punisce piu’ severamente il fatto di colui che, postosi alla guida in condizioni psico-fisiche alterate dall’uso di alcolici, abbia non solo percio’ messo in atto condotta d’astratto pericolo, ma abbia dato luogo a ad una emblematica e comprovata anomalia nella marcia del veicolo, costretto ad arrestarsi attraverso modalita’ patologiche: quel rende la fattispecie aggravata e’ il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez.4, n.36777 del 02/07/2015, Rv.264419, cit.).
E’ sufficiente, quindi, che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talche’ basta qualsiasi, purche’ significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez.4, n.36777 del 02/07/2015, Rv.264419).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante articolo 186 C.d.S., comma 2 bis esponendo argomentazioni congrue e logiche, facendo buon governo dei principi suesposti.

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