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Occorre infine considerare come la Corte di appello abbia esaustivamente replicato alle obiezioni formulate dalla societa’ ricorrente con la prima impugnazione, in gran parte gia’ elusiva della ratio decidendi della sentenza del tribunale, respingendo la deduzione circa il fatto che l’imputato avesse sempre corrisposto, in relazione ai periodi in cui utilizzo’ l’imbarcazione, il corrispettivo dovuto per il noleggio, dato che il pagamento sarebbe avvenuto mediante la rinuncia, tacita, ai crediti di restituzione da lui vantati nei confronti della societa’ in conseguenza delle risorse conferitele a titolo di “finanziamento soci”.
La Corte di appello ha disatteso l’assunto sul logico rilievo che, se e’ vero che l’erogazione di finanziamenti dall’imputato a (OMISSIS) determinava il sorgere di un credito dello stesso nei confronti di (OMISSIS) e che la prospettata rinuncia a tali crediti determinava per la societa’ una sopravvenienza attiva, era proprio la possibilita’, rilevata a posteriori, di imputare la sopravvenienza, cosi’ determinatasi, a pagamento del corrispettivo (che sarebbe stato) dovuto per il noleggio a rivelare l’artificiosita’ di tale soluzione, che non rispecchiava la realta’ sottostante, ma ne forniva una rappresentazione alterata.
Sostenere che il pagamento dei corrispettivi dovuti in forza dei contratti di noleggio (mai stipulati) poteva individuarsi nella rinuncia dell’imputato al credito vantato nei confronti della societa’ in forza dei finanziamenti erogati equivaleva, nella sostanza, a riconoscere l’inesistenza dei contratti di noleggio.
A parere della corte de merito, la coincidenza, prospettata dalla societa’ ricorrente, tra l’importo delle somme oggetto di finanziamento e l’importo dei corrispettivi (che sarebbero stati) dovuti per i periodi di utilizzazione dell’imbarcazione da parte dell’imputato e’ risultata, se pure presente, del tutto “accidentale”.
Infatti, secondo le stesse ammissioni dell’imputato e della (OMISSIS), l’ammontare dei finanziamenti eseguiti in favore di quest’ultima era determinato dal costo degli interventi di sistemazione e di manutenzione dell’imbarcazione ed era percio’ irrelato all’ammontare dei corrispettivi che l’imputato avrebbe dovuto corrispondere a titolo di corrispettivo del noleggio.
Era tuttavia assente, tra l’imputato e (OMISSIS), qualsiasi rapporto negoziale che deve necessariamente intercorrere tra noleggiatore e noleggiante, come ampiamente dimostrato dalla sentenza del tribunale (pagine da 6 a 14 della sentenza).
Inoltre la circostanza che l’imbarcazione fosse stata pubblicizzata a fini di noleggio a terzi anche prima dell’inizio della verifica non confutava gli argomenti suindicati perche’ la circostanza si accordava con l’intento di creare un’apparenza di commercialita’.
La Corte di appello ha, infatti, osservato come l’unico contratto di noleggio tra l’imputato e (OMISSIS) fosse indubbiamente simulato perche’ recante una data anteriore a quella in cui ne sarebbe stata possibile la stipulazione (per le ragioni, univoche, indicate dal tribunale alle pp. 8, 9 e 10 della sentenza impugnata), mentre gli unici due contratti di noleggio tra (OMISSIS) e noleggiatori “terzi” erano stati, significativamente, stipulati solo dopo che era iniziata la verifica che aveva dato origine al presente procedimento.
Posto che solo assertivamente la ricorrente rivendica che non siano state prese in considerazione prove decisive, omettendo peraltro di indicare le ragioni per le quali il risultato della prova sarebbe stato in grado di scardinare gli elementi sui quali e’ stata fondata la responsabilita’ penale, occorre conclusivamente considerare come, al cospetto di tali elementi che hanno esaminato tutti gli aspetti della vicenda, il motivo di ricorso si connoti, oltre che per la sua manifesta infondatezza, anche per la sua portata tipicamente fattuale, laddove la societa’ ricorrente, nel censurare la congruita’ della motivazione, ha introdotto censure di merito che non possono rientrare nell’orizzonte cognitivo del giudice di legittimita’, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all’interno del quale non e’ possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice del merito.
5. Il secondo motivo di ricorso sollevato dalla (OMISSIS) s.r.l. e’ infondato.
I Giudici del merito hanno correttamente affermato che, per la Corte Edu, puo’ parlarsi di “ne bis in idem” Europeo se ed in quanto i fatti oggetto dei distinti procedimenti siano esattamente gli stessi. Cio’ che e’ invece escluso nel caso di specie, ove l’oggetto del procedimento per il recupero di quanto evaso e’ esclusivamente il fatto consistito nell’omesso versamento delle somme dovute ad Inps ed Inail e nell’evasione di imposta mentre il fatto oggetto del procedimento per responsabilita’ amministrativa dell’ente in relazione al reato di truffa ai danni del Ministero dei trasporti e’ connotato, come ha puntualmente osservato il Procuratore generale di udienza, da elementi ulteriori (l’artificio, il raggiro e l’induzione in errore), che lo differenziano radicalmente dal primo.
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