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Ne consegue che, al cospetto di una motivazione, sul punto, adeguata e priva di vizi di manifesta illogicita’, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimita’, il motivo di ricorso deve ritenersi, da un lato, non consentito e, dall’altro, complessivamente infondato, atteso che la doglianza, peraltro, non prende in specifica considerazione, per intero, la base cognitiva, come in precedenza riassunta, che deve guidare il giudice nazionale nell’applicazione dei criteri desumibili dalla sentenza Taricco, a prescindere dalla pure rilevante questione, sottolineata dai difensori in sede di discussione, circa l’esito che potranno avere, in tema di compatibilita’ con i principi Supremi che regolano la materia penale, le questioni pregiudiziali che la Corte costituzionale ha devoluto, con l’ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24, alla Corte di giustizia.
4. Il primo motivo di ricorso proposto da (OMISSIS) S.r.l. e’ inammissibile perche’ non consentito e manifestamente infondato.
La ricorrente elude completamente sia la ratio decidendi del tribunale che quella della Corte di appello sul punto della immediata riferibilita’ dell’imbarcazione all’imputato (OMISSIS) e della costituzione della societa’ (OMISSIS) S.r.l. all’esclusivo fine di fungere da schermo o da “strato isolante” tra il “(OMISSIS)” e l’effettivo proprietario dell’imbarcazione.
E’ sufficiente considerare, salvo a rinviare ad ulteriori osservazioni svolte dal tribunale (da pagina 6 a pagina 14 della sentenza) e richiamate anche dalla Corte di appello (pagina 6 della sentenza), come sia emerso che socio unico della (OMISSIS), formale proprietaria del natante, fosse la (OMISSIS) LLC, della quale l’imputato (OMISSIS) era amministratore unico e legale rappresentante e come tutto il denaro pervenuto sui conti della (OMISSIS) a titolo di finanziamento per l’effettuazione dai lavori di bordo provenisse dalla (OMISSIS) Limited, la quale societa’, oltre a riportare nelle denominazioni le iniziali di (OMISSIS), aveva sede sociale presso lo stesso indirizzo in cui aveva la propria sede anche la (OMISSIS) LLC (come anticipato, socio unico della (OMISSIS) e societa’ direttamente riferibile ad (OMISSIS) che della stessa era amministratore unico), presentava l’imputato (OMISSIS) quale “management member”, figura assimilabile a quella del socio accomandatario. Tale ricostruzione e’ stata resa possibile dal sequestro di alcune mail, prodotte nel corso del dibattimento, scambiate tra (OMISSIS) e (OMISSIS), avvocato statunitense di (OMISSIS), nelle quali si discuteva in ordine a quanti “stati isolanti” fosse opportuno interporre tra l’imbarcazione ed il predetto (OMISSIS) al solo fine di non far risultare in Italia che l’imputato fosse l’effettivo proprietario dell’imbarcazione. Tali e-mail, secondo i giudici del merito, dimostravano dunque inconfutabilmente l’immediata riferibilita’ ad (OMISSIS) dell’imbarcazione e davano contezza del fatto che la (OMISSIS) venne costituita all’esclusivo fine di fungere da schermo o “strato isolante”, per usare le parole contenute in una delle e-mail in esame, tra il “(OMISSIS)” e l’effettivo proprietario. La sentenza di primo grado da’ poi atto che il natante venne interamente pagato da (OMISSIS), il quale verso’ personalmente l’anticipo pari al 10% del prezzo complessivo pattuito ed effettuo’ la rimessa sul conto corrente della (OMISSIS) affinche’ questa provvedesse al versamento del saldo. E’ infine emersa in modo incontestato una totale ingerenza di (OMISSIS) nella gestione dell’imbarcazione: era infatti a lui che il comandante si riferiva per ogni problematica di bordo e fu lui che, sul finire dell’estate del 2006, decise, senza neppure chiedere il parere di (OMISSIS), amministratore della societa’ formalmente proprietaria del natante, di affidare la stessa in gestione alla societa’ (OMISSIS), per il tramite della quale fece cambiare l’originario equipaggio di cui era rimasto insoddisfatto. A cio’ si aggiunga che, a seguito dell’acquisto, l’imbarcazione venne sottoposta ad una serie di lavori, non solo aventi ad oggetto interventi necessari per l’iscrizione della stessa al registro internazionale, ma anche relativi alla estetica degli interni voluti da (OMISSIS) e dalla di lui consorte. Gli incontrastati elementi appena riassunti dimostravano pertanto) univocamente, l’immediata riferibilita’ del “(OMISSIS)” all’imputato (OMISSIS), il quale peraltro, come emerge dal memoriale prodotto dalla difesa, non ha contestato la circostanza ed ha ammesso di avere personalmente scelto, sul finire dell’anno 2005, l’imbarcazione da acquistare, essendo sua intenzione, per il tramite di essa, “navigare nel (OMISSIS)”.
Numerosi altri elementi hanno poi univocamente indicato come l’imbarcazione non avesse alcuna vocazione commerciale e, tra questi elementi, le dichiarazioni rese, in qualita’ di testimone garantito stante l’intervenuta irrevocabilita’ della sentenza ex articolo 444 c.p.p., emessa nei suoi confronti, da (OMISSIS), il quale aveva dichiarato che (OMISSIS) voleva utilizzare personalmente la barca; che la destinazione a noleggio era solo formale; che l’imputato (OMISSIS) era disinteressato al fatto che la societa’ (OMISSIS) producesse utili; che negli anni 2006 e 2007 (OMISSIS) verso’ denaro alla societa’ (OMISSIS) al solo fine di provvedere ai pagamenti necessari per le spese di gestione del natante e che mai verso’ nelle casse della societa’ i corrispettivi per i periodi in cui lo stesso ebbe ad utilizzare l’imbarcazione.
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