Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 novembre 2017, n. 52436. In ordine al sequestro preventivo di depuratori

[….segue pagina antecedente]

Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio d diritto:
“Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’articolo 452-bis cod. pen., e’ reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attivita’ non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, e ai fini del sequestro preventivo (nel caso di depuratori) e’ sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi”.
6. Tutto il resto del ricorso contiene censure relative alla motivazione, e non alla violazione di legge (sia per i punti di prelievo dei campioni per le analisi – su cui vedi Sez. 3, n. 1296 del 10/03/2016 – dep. 12/01/2017, Seghezzi, Rv. 26883801 – per gli scarichi industriali -, e sia per le modalita’ esecutive, le prescrizioni impartite con i decreti di sequestro).
Su questi aspetti il ricorso, oltre a riguardare profili attinenti alla motivazione, e’ oltremodo generico, poiche’ non rappresenta nemmeno quali sono le prescrizioni impartite, al fine di valutare una eventuale competenza in sede di incidente di esecuzione o di ricorso in sede di legittimita’: “I provvedimenti riguardanti le modalita’ di esecuzione del sequestro preventivo non sono ne’ appellabili ne’ ricorribili per Cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui, nonostante il Tribunale del riesame avesse disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma di poco superiore a tremila Euro, erano stati sottoposti a vincolo beni per un valore complessivo di circa trenta volte superiore. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, in cui era stata dedotta l’erronea estensione del vincolo reale)” (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015 – dep. 04/11/2015, Steccato Vattume’, Rv. 26510301).
Per i punti di prelievo comunque risulta evidente che gli stessi devono compiersi prima della eventuale diluizione delle sostanze inquinanti con altre materie (liquidi o solidi) non inquinate.
6. Sul periculum il Tribunale rileva come gli accertamenti recenti dei consulenti dei P.M. (6 luglio 2016), e la nota del Sindaco del 27 luglio 2016, fanno emergere un quadro attuale preoccupante per l’aggravamento dell’inquinamento delle acque e dell’aria.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *