Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 novembre 2017, n. 27825. La sospensione della patente in caso di rifiuto a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti

La sospensione della patente in caso di rifiuto a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti costituisce, all’evidenza, una misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l’obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti.

Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27825
Data udienza 19 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11405/2015 proposto da:
PREFETTO DI BRINDISI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1809/2014 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 30/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Prefetto di Brindisi irrogava a (OMISSIS) la sanzione della sospensione della patente di guida per mesi 24 per non avere dato la propria disponibilita’ a sottoporsi all’esame di verifica della eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, come riportato dal verbale dei Carabinieri del (OMISSIS), provvedimento che veniva impugnato dal sanzionato davanti al Giudice di pace di Ceglie, il quale rigettava il ricorso con sentenza n. 60 del 2011.
In virtu’ di rituale impugnazione interposta dal (OMISSIS), il Tribunale di Brindisi accoglieva il gravame e per l’effetto annullava il decreto impugnato per essere stato emesso contra legem.
Il Prefetto di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
L’intimato non ha svolto difese.

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