Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 20 novembre 2017, n. 52637. Compatibile con il rito abbreviato la richiesta di perizia per accertare vizi di mente

Se la richiesta di perizia psichiatrica per l’accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l’imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere, spetta tuttavia al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l’esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, l’ammissione della richiesta di perizia psichiatrica, anche in relazione alle modalità e alla serialità reiterata nel tempo delle condotte di aggressione alla sfera sessuale, e alla lucida e intelligente azione di adescamento compiuta con metodi fraudolenti che in concreto potrebbe risultare inconciliabile con un vizio di mente, parziale o totale

Sentenza 20 novembre 2017, n. 52637
Data udienza 11 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/09/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROMANO GIULIO che ha concluso per: “Rigetto del ricorso”;
Il difensore di parte civile, Avv. (OMISSIS), chiede il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e nota spese di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
Il difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS), chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di appello di Ancona, del 12 settembre 2016, in parziale riforma della decisione del giudice per le indagini preliminari – giudizio abbreviato – del Tribunale di Macerata, riduceva la pena inflitta a (OMISSIS) in anni 2 e mesi 2 di reclusione revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni 5, riducendo la misura di sicurezza personale ad anni 1 e mesi 6, con riduzione della somma liquidata alla parte civile per i danni ad Euro 6.000,00, relativamente al reato di cui agli articoli 56 e 609 bis c.p., articolo 609 ter c.p., n. 2, perche’, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco… ad abusare sessualmente del minore (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), a cui gia’ nei mesi precedenti aveva fatto avances dicendogli: “sei un bel ragazzo, peccato che sei fidanzato, se hai problemi con la tua ragazza, anche sessualmente, puoi tranquillamente venire da me… in caso di bisogno io ci sono”, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volonta’. Accadeva, infatti, che con la scusa di voler acquistare un materasso presso la ditta in cui il ragazzo aveva svolto uno stage lavorativo, lo attirava in casa e offrendogli un the’ gli somministrava del narcotico (benzodiazepine, come successivamente accertato dalle analisi) procurandogli subito stordimento e malessere, e dapprima gli faceva vedere un video sul telefonino che riprendeva la scena di un approccio sessuale con altro giovane, quindi lo faceva stendere a letto e iniziava a spogliarlo togliendogli le scarpe, non riuscendo nel suo intento perche’ il (OMISSIS), seppure in stato confusionale, riusciva a telefonare per chiedere aiuto e quindi veniva soccorso dal padre della fidanzata, in (OMISSIS).
2. L’imputato propone ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, e violazione di legge, relativamente all’errata declaratoria di certezza del modus operandi dell’imputato, errore logico motivazionale.
La sentenza impugnata evidenziava un modus operandi dell’imputato consistente nel somministrare bevande alcoliche o narcotici ai giovani, rendendoli incoscienti, per poi compiere con loro atti sessuali. Con corto circuito logico si ritiene di provare la somministrazione di narcotico alla parte offesa con la precedente somministrazione di alcol o narcotico ad altri due ragazzi. Non risulta pero’ nessuna prova della somministrazione di alcol o di narcotico ad altri ragazzi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)). Nessuno dei due afferma con certezza di essere stato narcotizzato. Il sonno profondo dei due potrebbe spiegarsi diversamente, per (OMISSIS) dal suo bere alcol in modo eccessivo e per (OMISSIS) dall’essersi addormentato tardi – le 3 di notte -.
2. 2. Mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, e violazione di legge, relativamente all’errata declaratoria di certezza della somministrazione dolosa di farmaco narcotizzante.

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