Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 novembre 2017, n. 27825. La sospensione della patente in caso di rifiuto a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti

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Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore dell’Amministrazione ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Atteso che:
l’unico motivo di ricorso (col quale e’ denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., articolo 187 C.d.S., comma 3 e articolo 223 C.d.S., per avere il giudice dell’impugnazione annullato la sanzione per mancata contestazione all’incolpato dell’ipotesi di reato di cui all’articolo 187 C.d.S., comma 1, ritenendo la sussistenza di una necessaria correlazione tra le suddette norme) e’ manifestamente fondato.
Giova rammentare in premessa l’indirizzo di questa Corte per il quale sussiste la violazione del precetto posto alla L. n. 689 del 1981, articolo 14 – per il quale deve sussistete necessaria correlazione fra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata – le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in tali casi viene leso il diritto di difesa del medesimo (ex multis Cass. 1876 del 2000 e Cass. n. 10145 del 2006).
Venendo al caso sottoposto, si rileva che la fattispecie legale,, la cui violazione venne ascritta al (OMISSIS), e’ quella di aver violato il precetto di cui all’articolo 187 C.d.S., comma 8, che prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche’ quelle di cui del medesimo articolo 186, comma 2-quinquies”.
L’avere pertanto il Prefetto contestato al (OMISSIS) il rifiuto manifestato a sottoporsi all’accertamento medico, pur espressamente richiamato, significa aver interamente adempiuto all’obbligo di contestare – con chiarezza e con puntuale richiamo alla norma – la condotta vietata dal precetto, restando irrilevante la specifica indicazione degli “addebiti integranti con certezza gli estremi di un reato per il quale e’ prevista la sospensione o la revoca della patente di guida, come espressamente statuito dall’articolo 223 C.d.S.”. Trattasi all’evidenza di misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessita’ di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l’obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti, che puo’ essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 8 del predetto articolo (Cass. n. 21447 del 2010).
Essendosi da tali principi il giudice unico del Tribunale di Brindisi discostato, la decisione impugnata va cassata.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
D’altro canto, attese le risultanze sopra evidenziate, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto perche’ si evidenzi la prova del fatto contestato, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta da (OMISSIS).
Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimita’ vanno poste a carico dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da (OMISSIS);
condanna l’intimato alla rifusione, in favore dell’Amministrazione ricorrente, delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 300,00 per la fase di studio, Euro 100,00 per la fase introduttiva ed Euro 300,00 per la fase decisionale, nonche’ di quello di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

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