Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 dicembre 2017, n. 56079. Nell’ipotesi in cui dopo la prima notificazione, in presenza di avvertimento prescritto dall’art. 161, comma 2, 369 -bis cod. proc. pen., manchi un domicilio “dichiarato, eletto o determinato’

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Dall’esame degli atti, a cui questa Corte ha accesso in presenza della devoluzione di un error in procedendo, risulta che l’imputato non ha eletto domicilio, che l’avviso di conclusione delle indagini, ex articolo 415 bis c.p.p., e’ stato notificato al domicilio di fatto in (OMISSIS) a mani proprie, che, in assenza di elezione di domicilio e nomina di un difensore di fiducia, il decreto di citazione a giudizio e’ stato notificato in (OMISSIS), a mezzo raccomandata, con notificazione perfezionata con la compiuta giacenza stante l’assenza del destinatario.
L’articolo 157 cod.proc.pen., che detta la disciplina per la notificazione all’imputato non detenuto, stabilisce che, salvo quanto previsto dall’articolo 161 c.p., ossia il caso di elezione/dichiarazione di domicilio, la prima notificazione all’imputato non detenuto e’ eseguita mediante consegna di copia alla persona o in mancanza alla persone qualificate indicate dalle norma. Se cio’ non e’ possibile la notificazione, questa e’ eseguita nella casa di abitazione o nei luoghi in cui l’imputato esercita l’attivita’ lavorativa o, ai sensi del comma 2, nel luogo di temporanea dimora o recapito.
La prima notificazione, ossia la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis c.p.p., e’ stata correttamente espletata, ai sensi dell’articolo 157 c.p., con consegna dell’atto “a mani proprie” dell’imputato nel luogo di dimora (temporaneo o non) non risultando, l’imputato, avere una residenza ne’ nel Comune di (OMISSIS), ne’ in quello di (OMISSIS).
La successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato e’ stata effettuata nel Comune di (OMISSIS), luogo ove in precedenza si era perfezionata, a mani proprie, la precedente notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, atto che – si rammenta – contiene gli avvisi ex articolo 161 c.p.p., comma 2, articoli 369 bis e 415 bis c.p.p., e in assenza di elezione di domicilio.
Deve, infatti, rammentarsi che, tramite il primo atto notificato (l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p.) l’imputato era avvertito, ex articolo 161 c.p.p., comma 2, articolo 369 bis c.p.p., che in caso di mancata, insufficiente o inidoneita’ della dichiarazione di domicilio, le successive notificazioni sarebbero state eseguite nel luogo in cui l’atto era stato notificato, ossia, nel caso in esame, in (OMISSIS), ove in assenza del destinatario, si e’ perfezionata la notificazione con la compiuta giacenza.
Tale notificazione e’ stata correttamente effettuata, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., norma generale che trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato, dopo la prima notificazione e gli avvertimenti di legge, non abbia eletto domicilio e non abbia nominato difensore di fiducia, ed e’ stata correttamente effettuata nel luogo, la “dimora”, ove era avvenuta a mani proprie la prima notificazione.
Deve affermarsi il principio di diritto secondo cui nell’ipotesi in cui dopo la prima notificazione, in presenza di avvertimento prescritto dall’articolo 161 c.p.p., comma 2, articolo 369 bis c.p.p., manchi un domicilio “dichiarato, eletto o determinato”, le successive notificazioni vanno compiute, ai sensi dell’articolo 157, dello stesso codice, che e’ norma generale, nello stesso luogo in cui si e’ perfezionata la prima notificazione.
Ne consegue che alcuna nullita’ assoluta conseguente ad omessa citazione a giudizio dell’imputato sussiste nel caso in esame.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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