Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 dicembre 2017, n. 56079. Nell’ipotesi in cui dopo la prima notificazione, in presenza di avvertimento prescritto dall’art. 161, comma 2, 369 -bis cod. proc. pen., manchi un domicilio “dichiarato, eletto o determinato’

Nell’ipotesi in cui dopo la prima notificazione, in presenza di avvertimento prescritto dall’art. 161, comma 2, 369 -bis cod. proc. pen., manchi un domicilio “dichiarato, eletto o determinato’, le successive notificazioni vanno compiute, ai sensi dell’articolo 157 dello stesso codice, che è norma generale, nello stesso luogo in cui si è perfezionata la prima notificazione

Sentenza 15 dicembre 2017, n. 56079
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2017 del Tribunale di Ferrara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 23 gennaio 2017, il Tribunale di Ferrara ha condannato (OMISSIS), alla pena di Euro 3.000 di ammenda, per il reato di cui all’articolo 727 c.pn., perche’ deteneva tre cani adulti e quattro cuccioli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive agli stessi di gravi sofferenze (denutriti, con presenza di lesioni), fatto commesso in (OMISSIS) fino al (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 606 c.p.c., comma 1, lettera c) e nullita’ della sentenza ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179, per l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato.
La nullita’ assoluta e di ordine generale sarebbe conseguente alla circostanza che il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato non presso la residenza dell’imputato, bensi’ presso un domicilio mai eletto, da cui la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato e conseguente nullita’ assoluta della sentenza.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non e’ fondato.

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