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Si pone come logicamente preliminare l’esame del ricorso incidentale dell’ (OMISSIS), in quanto propone (con i primi due motivi) censure che investono l’an debeatur.
SUL RICORSO INCIDENTALE:
1. Il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e articolo 132 c.p.c., n. 4, “in relazione alla “motivazione apparente” e/o “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” in ordine alla rinnovazione della c.t.u. e alla relativa valutazione”: l’ (OMISSIS) censura la pronuncia della Corte territoriale – per un verso – per aver “deciso di disporre una nuova CTU in sede di gravame, pur ritenendo la consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale correttamente espletata e senza fornire alcuna effettiva motivazione critica in ordine al contenuto e all’iter procedimentale di quest’ultima”, e – per altro verso – per non avere indicato “le ragioni per cui la seconda CTU sarebbe piu’ attendibile della prima, anche alla luce di tutti i fatti che hanno contraddistinto l’intera vicenda processuale”.
1.1. Il motivo e’ infondato in relazione ad entrambi i profili.
Invero, la Corte ha dato atto delle ragioni che l’hanno determinata a disporre la rinnovazione della c.t.u., individuandole nelle “contraddizioni emergenti dalla relazione tecnica di primo grado e della expertise che la corredava” e nelle “contrastanti conclusioni della detta consulenza rispetto alla perizia disposta dalla Procura della Repubblica”; risultano, per altro verso, irrilevanti le considerazioni svolte dal ricorrente incidentale sull’inesistenza dei vizi procedimentali evidenziati dagli appellanti (in merito al mancato avviso al c.t.p. circa il compimento di alcune operazioni), giacche’ la rinnovazione non venne disposta a fronte di una nullita’ procedimentale.
Inoltre, la Corte ha giustificato la sua piena adesione alla seconda c.t.u. evidenziandone la chiarezza e compiutezza di indagine nonche’ la coincidenza con le conclusioni dell’accertamento svolto in sede penale, che induceva ad un “giudizio di piena valenza scientifica ed attendibilita’”; la Corte ha motivato, altresi’, sulla possibilita’ di utilizzare elementi di prova emersi in un giudizio penale e sull’attendibilita’ delle valutazioni svolte – nel caso – dai consulenti del P.M., mentre ha contestato specificamente “la tesi della non apprezzabilita’ in ecografia prenatale del ponte cerebrale”, su cui si era basata la prima consulenza, in tal modo palesando ampiamente, anche nel merito, le ragioni della sua adesione alla consulenza svolta in secondo grado.
2. Il secondo motivo denuncia la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, anche con riferimento all’erronea valutazione della L. n. 194 del 1978, articoli 4 e 6”: dopo aver rilevato di non essere stato il ginecologo o l’ecografista di fiducia della (OMISSIS), il ricorrente incidentale evidenzia che non risultava che il ginecologo di fiducia dell’attrice o altri medici intervenuti avessero indirizzato la gestante ad effettuare esami piu’ approfonditi o avessero “rilevato alcunche’ dall’esame dell’ecografia effettuata dal Dott. (OMISSIS) o dagli altri esami ulteriormente espletati”; rileva, altresi’, che non sussisteva certezza che la (OMISSIS), ove informata della malformazione, avrebbe potuto interrompere la gravidanza, tenuto conto che la sindrome di Goldenhar non avrebbe comportato “alcun pericolo imminente ed irreparabile per la madre”.
2.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto – senza individuare specificamente gli errores iuris in cui si sostanzierebbe la violazione indicata in rubrica, propone deduzioni inconferenti sull’operato di altri medici e, per altro verso, si limita a porre in dubbio genericamente la sussistenza delle condizioni per l’interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno, senza contestare specificamente le affermazioni svolte dalla Corte (a pagg. 16 e 17 della sentenza) in merito al pericolo di danno alla salute fisica e psichica della donna.
3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 1223, 1226 e 2059 c.c., in riferimento alla valutazione e al ristoro dei danni, sostenendo l’implausibilita’ dell’ipotesi che la (OMISSIS) fosse stata costretta a rinunciare al proprio posto di lavoro e contestando che fosse risultato “dimostrato il carattere grave e irreversibile delle patologie psico-fisiche che sarebbero derivate e affliggerebbero i ricorrenti”.
3.1. La censura e’ inammissibile, in quanto, senza individuare specifici errori di diritto, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie e un diverso apprezzamento di merito in punto di prova del danno patrimoniale e del danno biologico sofferto dai ricorrenti principali.
SUL RICORSO PRINCIPALE:
4. Col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1223, 2043 e 2059 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, nonche’ “motivazione apparente e contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della motivazione”: lamentano una liquidazione incongrua dei danni subiti dai genitori iure proprio, evidenziando come la Corte abbia risarcito il solo “danno parentale”, trascurando tutte le altre voci di danno richieste; premesso che gli attori avevano chiesto “il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla nascita indesiderata della piccola (OMISSIS), e non gia’ solamente quelli conseguenti alla morte della bambina”, evidenziano che non risultano risarciti il danno correlato alla preclusione del diritto ad interrompere la gravidanza (che aveva esposto i genitori alla shock di veder nascere la figlia affetta da gravissime malformazioni) e i conseguenti pregiudizi attinenti ai profili del danno biologico, del danno morale subiettivo e del danno esistenziale.
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