Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29329. E’ giuridicamente inesistente la decisione del giudice che si è dichiarato incompetente sul merito della controversia

E’ giuridicamente inesistente la decisione del giudice che si è dichiarato incompetente sul merito della controversia. L’inesistenza può essere fatta valere con ogni mezzo ed è rilevabile anche d’ufficio.

Ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29329
Data udienza 3 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22458-2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO GIUSTIZIA;
– intimati –
Nonche’ da:
MINISTERO GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 677/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PEPE ALESSANDRO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l. ed accolga il ricorso incidentale dei Ministeri dell’Economia e della Giustizia, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
CHE:
– (OMISSIS) S.rl. conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze innanzi al Tribunale di Roma;
– affermava che il bene oggetto di causa era stato acquisito dalla stessa attrice con atto di compravendita (risalente al 14 maggio 1991 e trascritto il 24 maggio 1991) da parte di (OMISSIS), al quale il cespite era stato ceduto, con atto del 29 febbraio 1984 trascritto il 27 marzo 1984, da (OMISSIS); nei confronti di quest’ultimo il Tribunale di Trapani – Sezione misure di prevenzione aveva emesso un provvedimento di sequestro (decreti del 29 settembre 1983 e del 4 ottobre 1983) che era stato trascritto in data 6 ottobre 1983 indicando erronee generalita’ del destinatario della misura (in particolare, la formalita’ si riferiva a (OMISSIS) nato a (OMISSIS), mentre il soggetto titolare degli immobili era nato il (OMISSIS)); conseguentemente, dalle verifiche nei registri immobiliari non poteva emergere l’esistenza del sequestro e il bene oggetto della vendita da (OMISSIS) (identificato con la corretta data di nascita) a (OMISSIS) risultava libero da gravami pregiudizievoli; solo in data 4 settembre 1986 (e, dunque, dopo l’alienazione menzionata) veniva trascritto il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Trapani il 4 ottobre 1984 e la formalita’ era adottata nei confronti del prevenuto individuato con giuste generalita’;
– asseriva (OMISSIS) che nel 1996 il Comune di Marsala, avvedutosi della trascrizione della confisca, aveva sospeso la procedura volta al rilascio di concessione edilizia per l’edificazione di un complesso industriale; di conseguenza, non potendosi nemmeno iniziare i lavori di costruzione, l’attrice perdeva un ingente finanziamento condizionato al compimento delle opere entro il 1999;
– accogliendo l’eccezione del convenuto, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Palermo, dove la causa veniva riassunta dalla (OMISSIS), la quale domandava la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dei provvedimenti di sequestro e di confisca e delle relative formalita’ pubblicitarie e l’accertamento dell’efficacia del trasferimento in suo favore dell’immobile (libero da gravami pregiudizievoli);
– la stessa (OMISSIS) conveniva innanzi al Tribunale di Palermo lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze e anche il Ministero della Giustizia per ottenere il risarcimento dei danni subiti, consistenti nella perdita del citato finanziamento e del prezzo corrisposto per l’acquisto dell’immobile, nonche’ nel lucro cessante conseguente alla mancata realizzazione delle opere;
– le cause venivano riunite dal Tribunale di Palermo che, respinta l’eccezione di difetto di competenza sollevata dall’Avvocatura dello Stato, con sentenza n. 1233 del 14 marzo 2011 dichiarava l’inefficacia del provvedimento di sequestro e della conseguente confisca, mentre rigettava la domanda risarcitoria;
– proponeva appello la (OMISSIS) domandando la riforma della sentenza di primo grado e il risarcimento dei danni subiti;
– proponevano appello incidentale i Ministeri, i quali chiedevano che venisse dichiarata l’inammissibilita’ dell’azione perche’ pronunciata dal giudice civile e non da quello penale, trattandosi di misure di prevenzione; in secondo luogo, contestavano la pretesa erroneita’ della trascrizione del sequestro, da ritenersi comunque sanata dalla corretta formalita’ riguardante la confisca;
– la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 677 del 25 marzo 2015, riformava la decisione di primo grado, dichiarando (in dispositivo) l’efficacia nei confronti di (OMISSIS) dei provvedimenti di sequestro e confisca e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia al pagamento dell’importo versato dall’appellante principale per l’acquisto dell’immobile, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
– nella motivazione della sentenza, la Corte territoriale statuiva, prima dell’esame delle questioni di merito, quanto segue: “La S.C. si e’ espressa nel senso che il sequestro di beni immobili disposto in pendenza di un procedimento di applicazione della misura di prevenzione ed il successivo provvedimento di confisca sono di competenza esclusiva del giudice penale, e l’esistenza di diritti sulla cosa confiscata puo’ essere fatta valere in sede civile soltanto se si verificano contestualmente due condizioni… Nessuna delle anzidette condizioni e’ ravvisabile nella specie, sicche’ la societa’ appellante avrebbe dovuto rivolgersi al Giudice della prevenzione e non gia’ all’ordinario Tribunale civile”;
– (OMISSIS) impugna la predetta sentenza della Corte d’appello di Palermo proponendo ricorso per cassazione articolato in due motivi;
– resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, i quali, per tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, propongono ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;
– il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1 e ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
– la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Col primo motivo, la (OMISSIS) denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2644 cod. civ. per avere la Corte di merito limitato l’applicabilita’ di detta norma “agli ordinari rapporti di vita civile”, escludendo cosi’ la fattispecie in esame “in cui prevalgono esigenze di prevenzione sociale conseguenti alla elevata pericolosita’ sociale dei soggetti che hanno alienato detti beni”, nonche’ per aver affermato che “gli errori materiali nella trascrizione del provvedimento di sequestro…
debbono essere considerati sanati dalla corretta trascrizione del provvedimento di confisca, i cui effetti retroagiscono alla data del provvedimento di sequestro”.
Col secondo motivo la ricorrente censura l’illogicita’, incongruita’ e irragionevolezza della motivazione (pur richiamando nella rubrica l’articolo 360 c.p.c., n. 3) addotta dal giudice di merito per rigettare la domanda di risarcimento dei danni consistiti nella perdita del finanziamento e del guadagno conseguente alla realizzazione del complesso industriale. In proposito, la Corte d’appello di Palermo ha cosi’ motivato la propria decisione: “Non puo’ revocarsi in dubbio che l’erronea trascrizione abbia costituito – contrariamente a quanto sul punto e’ stato affermato dal primo Giudice – la condicio sine qua non del lamentato lucro cessante… Appare, altresi’, evidente, tuttavia, che, ove il sequestro ed il successivo provvedimento di confisca fossero stati trascritti correttamente, la societa’ appellante non avrebbe potuto comunque acquistare… la proprieta’… e non avrebbe potuto egualmente fruire del finanziamento, ne’ realizzare il capannone…. In altri termini, la perdita di chances lamentata ha costituito una conseguenza soltanto indiretta dell’errore di trascrizione inerente la data di nascita del primo venditore (OMISSIS), e pur derivando eziologicamente da tale errore, non appare legata adesso da un nesso di logica consequenzialita’, sicche’ essa non costituisce un danno risarcibile”.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Avvocatura dello Stato censura la motivazione della sentenza impugnata (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), poiche’ la ritenuta irrilevanza dell’originario errore di trascrizione avrebbe dovuto logicamente condurre all’esclusione di qualsivoglia responsabilita’, diretta o indiretta, delle Amministrazioni convenute; al contrario, la Corte di merito aveva cosi’ argomentato: “E’ innegabile, pero’, che la societa’ (OMISSIS) abbia subito un danno diretto, effettivo e reale dall’errore… che ha determinato l’incolpevole affidamento della societa’ appellante… l’anzidetto danno diretto non puo’ che essere costituito dalla perdita della materiale disponibilita’ dell’immobile, dopo avere sostenuto l’esborso della somma di denaro necessaria per operarne l’acquisto. Appare percio’ evidente che la societa’ ha diritto alla restituzione, da parte dei Ministeri appellati, della somma di Euro 71.000,00 sborsata per l’acquisto dell’immobile”.
3. E’ pacifico, in giurisprudenza, che, nel valutare il portato decisionale della sentenza, non ci si deve limitare a considerarne il solo dispositivo, ma si deve esaminare anche la motivazione, al fine di intendere, mediante la correlazione tra le due parti della sentenza stessa, quale sia il contenuto reale della decisione del giudice e gli effetti che ne conseguono nel rapporto controverso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19754 del 27/9/2011, in motivazione); infatti, non costituisce errore materiale la mancata previsione in dispositivo di un diritto riconosciuto in motivazione in quanto il tenore di quest’ultima prevale in caso di non coincidenza tra le due parti della pronuncia (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10727 del 08/5/2013, Rv. 626616-01).
Muovendo da tale premessa, si osserva che la Corte d’appello di Palermo ha reso una inequivoca statuizione – non contenuta nel dispositivo, ma esplicita in parte motiva (ove si fa riferimento alla “competenza esclusiva del giudice penale”) – con cui ha declinato la propria competenza: “la societa’ appellante avrebbe dovuto rivolgersi al Giudice della prevenzione e non gia’ all’ordinario Tribunale civile” (e’ richiamato nella sentenza impugnata il precedente di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6661 del 30/3/2005, Rv. 580252-01).
Tale statuizione non e’ stata oggetto di impugnazione da parte della (OMISSIS) e cio’ comporta la definitivita’ dell’affermazione concernente la competenza esclusiva (attribuita dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dall’articolo 676 cod. proc. pen.) del giudice penale dell’esecuzione del provvedimento di prevenzione.
In assenza di censure sul punto, il Collegio non puo’ formulare alcuna valutazione sulla correttezza della predetta decisione, che rileva, pero’, come giudicato in punto di difetto di competenza del giudice adito.
4. Ciononostante, la sentenza impugnata non si arresta, come avrebbe dovuto, traendone le debite conclusioni sul piano del dispositivo (nel quale la pronuncia in rito non e’ riportata), ma prosegue affrontando il merito della causa e provvede, anche nel dispositivo, affermando l’efficacia dei provvedimenti di sequestro e di confisca e delle relative trascrizioni e stabilendo l’an e il quantum dei danni patiti dalla (OMISSIS).
Anche il Pubblico Ministero osserva (nella memoria ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1) che la motivazione sugli effetti e sulla natura della confisca, sulla pretesa inapplicabilita’ dell’articolo 2644 cod. civ. e sulle conseguenze risarcitorie e’ “sussidiaria”, come si evince chiaramente dalla locuzione “d’altra parte” che e’ impiegata dal giudice dell’appello per passare a ulteriori argomentazioni dopo il rilievo della “competenza esclusiva del giudice penale” (e, cioe’, dell’improponibilita’ della domanda dinanzi al giudice civile).
Cosi’ facendo, pero’, la Corte territoriale – che, nel declinare la propria competenza con una pronuncia in rito, si e’ spogliata della potestas iudicandi in relazione al merito della domanda avanzata – ha impropriamente inserito nella motivazione e nel dispositivo della sentenza argomentazioni e statuizioni sul merito.
Poiche’ la declinatoria della competenza e la decisione sul merito della regiudicanda non possono logicamente e giuridicamente coesistere, si deve ritenere che alla dichiarazione di incompetenza non possano far seguito, nella sentenza dello stesso giudice, argomentazioni relative alle questioni sostanziali della controversia, proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principaliter.

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