Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 7 dicembre 2017, n. 29333. Omessa diagnosi di malformazione del feto

Omessa diagnosi di malformazione del feto; il ricorso alle tabelle milanesi per risarcire il danno parentale e il dolore subìto per la morte della figlia ad un anno di vita a causa delle gravi malformazioni non rilevate dall’ecografia, deve ritenersi ragionevole e comprensivo di tutte le voci e non “irrisorio”.

Sentenza 7 dicembre 2017, n. 29333
Data udienza 27 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2562/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del suo Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 3675/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio (OMISSIS), medico ecografista, deducendo di essere stati genitori di una bambina che era morta, dopo un anno di vita, a seguito di una malattia congenita (sindrome di Goldenhar), associata a gravi malformazioni strutturali e funzionali e diagnosticabile, durante la gravidanza, mediante l’esame ecografico del feto; aggiunsero che, all’esito dell’ecografia effettuata alla 22 settimana di gestazione, l’ (OMISSIS) non aveva rilevato anomalie, avendo tuttavia omesso di effettuare alcune visualizzazioni e misurazioni che avrebbero consentito di riscontrare le gravi malformazioni che la bambina aveva poi presentato alla nascita; lamentarono che la mancata diagnosi aveva impedito alla madre di autodeterminarsi in ordine all’interruzione della gravidanza e che la nascita della bambina cosi’ gravemente malformata e le sue penose condizioni di salute durante l’anno di permanenza in vita avevano determinato gravi sofferenze sia alla piccola che ai genitori; dedussero, inoltre, che questi ultimi avevano subito anche pregiudizi all’integrita’ psico-fisica e che la madre aveva dovuto abbandonare il proprio impiego per poter assistere la figlia; chiesero pertanto la condanna dell’ (OMISSIS) al risarcimento di tutti i danni conseguiti all’omessa diagnosi della patologia.
L’ (OMISSIS) contesto’ la pretesa e chiamo’ in causa, per l’eventuale manleva, le proprie assicuratrici (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., che si costituirono anch’esse nel giudizio.
Il Tribunale di Roma rigetto’ le domande, compensando le spese di lite.
In riforma della sentenza, la Corte di Appello ha accertato la responsabilita’ dell’ (OMISSIS), condannandolo al pagamento di 141.436,00 Euro, oltre accessori e spese legali del doppio grado, disponendo altresi’ la manleva a carico delle due assicuratrici, in proporzione delle quote contrattualmente previste.
Ritenendo non adeguatamente risarciti i danni, hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) e il (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi; ha resistito l’ (OMISSIS) con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; in relazione ad entrambi, ha dedotto la (OMISSIS) s.p.a., con distinti controricorsi.
Hanno depositato memoria i ricorrenti principali e la societa’ assicuratrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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