Il mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze tecniche, puo’ fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo, e non ha di conseguenza alcun obbligo di sindacarne passo passo l’operato, o prevenirne gli errori.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 27 marzo 2018, n. 7515.

Il concorso della vittima nella causazione o nell’aggravamento del danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, sussiste solo quando la condotta del danneggiato sia stata colposa, vale a dire irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza.
Il mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze tecniche, puo’ fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo, e non ha di conseguenza alcun obbligo di sindacarne passo passo l’operato, o prevenirne gli errori. Ne consegue che, in caso di inadempimento da parte del mandatario, non e’ ravvisabile a carico del mandante alcun concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., per non avere di propria iniziativa prevenuto o sanato gli errori del mandatario, fino a quando questi ultimi non gli siano in qualunque modo resi noti ed evidenti.

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Sentenza 27 marzo 2018, n. 7515
Data udienza 22 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17144/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CIA CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI ASS.PROV.LE NUORO, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
CIA CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI ASS.NE NAZIONALE, (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI – CIA, in persona del Presidente (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), CIA CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI ASS.PROV.LE NUORO, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 12/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’in subordine rigetto del ricorsocon assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2008 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Nuoro la Confederazione Italiana Agricoltori – CIA (d’ora innanzi, per brevita’, “la CIA Nazionale”), la Confederazione Italiana Agricoltori Associazione Provinciale di Nuoro (d’ora innanzi, per brevita’, “la CIA di Nuoro”), e (OMISSIS), esponendo:
-) di essere un allevatore di bovini, iscritto alla CIA Nazionale;
-) la CIA Nazionale ha per statuto l’obbligo di prestare assistenza agli iscritti;
-) nel 1999 aveva acquistato da (OMISSIS) 28 bovini; contestualmente, il venditore gli aveva trasferito 20 “diritti al premio”, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (recante “modalita’ di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/891;
-) il trasferimento dei diritti al premio e’ soggetto a ratifica da parte dell’AIMA;
-) la CIA Nazionale aveva tuttavia trasmesso all’AIMA, per la ratifica, un atto diverso da quello sottoscritto dai due allevatori, e privo delle sottoscrizioni di questi ultimi;
-) di conseguenza, l’AIMA aveva negato la ratifica del trasferimento dei “diritti al premio”;
-) questo fatto aveva determinato la perdita, da parte dell’attore, dei contributi comunitari alla zootecnia (diritti di premio) per le annate dal 1999 al 2004, cosi’ come previsti dal Reg. CE 3886/92, cit.; e dal 2004 in poi cosi’ come previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (recante “norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001”);
-) di questo pregiudizio dovevano rispondere la CIA Nazionale e la CIA di Nuoro, quali mandatarie dell’attore; sia (OMISSIS), ex articolo 38 c.c., il quale aveva agito in nome e per conto della CIA di Nuoro.
1.1. L’attore preciso’ di avere gia’ convenuto una prima volta la CIA di Nuoro dinanzi al Tribunale di Nuoro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la perdita dei contributi comunitari sofferta negli anni dal 1999 al 2002, e che tale domanda era stata accolta con sentenza passata in giudicato.
Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della perdita dei diritti di premio per il periodo dal 2003 al 2008 (domanda poi estesa fino a ricomprendere tutti le annualita’ di contributi perduti, secondo la prospettazione attorea, sino al 2011).
2. Tutti i convenuti si costituirono; la CIA nazionale e (OMISSIS) negando la propria responsabilita’; la CIA di Nuoro deducendo di avere gia’ versato all’attore la somma di 11.239,18 Euro, e di nulla dovere per il periodo successivo al 2002.
3. Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 296 del 2012 dichiaro’ il difetto di legittimazione della CIA nazionale e di (OMISSIS); rigetto’ invece la domanda nei confronti della CIA di Nuoro.
Il Tribunale ritenne insussistente il danno lamentato dall’attore, sul presupposto che il contributo comunitario, perduto per gli anni 1999-2002, ben poteva essere richiesto per gli anni successivi, e non lo fu per negligenza dell’attore.
4. La sentenza venne appellata dal soccombente.
Con sentenza 12.2.2014 n. 65 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, ammise la legittimazione passiva (rectius, sostanziale) della CIA nazionale e di (OMISSIS), ma rigetto’ la domanda proposta nei loro confronti.
Confermo’, altresi’, la statuizione di rigetto della domanda nei confronti della CIA di Nuoro.
La Corte d’appello fondo’ la propria decisione sul rilievo che l’attore, pur avendo perduto il contributo per l’anno 1999, avrebbe ben potuto richiederlo per gli anni successivi, in quanto il vizio a causa del quale la sua prima richiesta venne rigettata (e cioe’ la mancanza di sottoscrizione del modulo contenente l’istanza) non ne impediva la riproposizione.
Soggiunse poi la Corte d’appello, ad abundantiam, che in ogni caso la domanda era inammissibile, perche’ l’attore aveva frazionato un credito unitario, domandando nel giudizio introdotto nel 2003 i danni patiti fino al 2002, e poi nel successivo giudizio introdotto nel 2008 i danni patiti fino al 2011.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria la CIA nazionale e la CIA di Nuoro.
La prima ha altresi’ proposto ricorso incidentale condizionato. (OMISSIS) non si e’ difeso in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In via preliminare ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, questa Corte deve stabilire se la sentenza impugnata, nella parte in cui fa cenno alla “inammissibilita’” della domanda per frazionamento del credito risarcitorio (pag. 5), contenga un’autonoma ratio decidendi, ovvero un mero obiter dictum.
Nel primo caso, infatti, dovrebbe applicarsi la regola per cui, una volta affermata dal giudice di merito l’inammissibilita’ della domanda, tutte le altre statuizioni devono ritenersi tamquam non essent, dal momento che dichiarando inammissibile la domanda, il giudice si spoglia della potesta’ giurisdizionale, e null’altra statuizione potrebbe adottare: con la conseguenza che l’unica statuizione impugnabile in cassazione resta quella di inammissibilita’.
Nel secondo caso, invece, nessuna statuizione potrebbe dirsi compiuta in merito all’inammissibilita’ della domanda, e di conseguenza nessuna impugnazione sarebbe necessaria sul punto.
Cio’ posto in teoria, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata, la’ dove discorre di inammissibilita’ della domanda a causa del frazionamento del credito (pag. 5, quintultimo capoverso), non contenga alcuna autonoma ratio decidendi, ma solo un’affermazione compiuta obiter dictum.
Tanto si desume:
(a) dalla circostanza che nel dispositivo della sentenza e’ contenuta una statuizione di rigetto, non di inammissibilita’;
(b) dall’uso del condizionale (“se fosse vero che ecc., la domanda sarebbe stata inammissibile”), il quale e’ il modo che indica la degradazione dell’azione ad auspicio, desiderio o possibilita’: e dunque esprime un mero giudizio ipotetico.
Deve pertanto concludersi che la sentenza d’appello fu decisione di rigetto e non d’inammissibilita’, e che non contenendo statuizioni in tema di inammissibilita’ costituenti autonome rationes decidendi, esse non sono suscettibili di passare in giudicato e non dovevano essere impugnate.
2. Il primo motivo del ricorso principale.
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 113 c.p.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato esterno.
Ricorda come, in un precedente giudizio da lui promosso nei confronti della CIA di Nuoro, quest’ultima era stata condannata al risarcimento del danno scaturente dagli stessi fatti oggetto del presente giudizio, sia pure limitatamente ai pregiudizi patiti dall’attore negli anni dal 1999 al 2002.
La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto stabilire, in punto di fatto, che l’attore avrebbe potuto evitare il danno reiterando la domanda di ratifica dell’atto di cessione dei premi sin dall’anno 2000.
2.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’e’ da rilevare come la sua intitolazione formale non corrisponda alla censura effettivamente proposta dal ricorrente.
Questi infatti lamenta la violazione del giudicato, e dunque un tipico error in procedendo, da far valere in questa sede ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Tuttavia l’errore commesso dal ricorrente nell’inquadramento della censura da lui proposta non ne impedisce l’esame.
Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioe’ erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’articolo 360 c.p.c.), il ricorso non puo’ per cio’ solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 7-9 del ricorso e’ sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, del vincolo di giudicato esterno: e dunque il motivo e’ ammissibile.
2.3. Venendo dunque all’esame del merito, il primo motivo di ricorso e’ infondato, rispetto alle domande proposte nei confronti di (OMISSIS) e della CIA nazionale: questi ultimi, infatti, non hanno partecipato al giudizio proposto da (OMISSIS) nel 2003 contro la CIA di Nuoro, ed alcun effetto vincolante poteva avere, nei loro confronti, la sentenza pronunciata all’esito di quel giudizio.
2.4. Rispetto alle domande proposte dall’attore nei confronti della CIA di Nuoro, invece, il motivo e’ fondato.
E’ la stessa sentenza impugnata, infatti, a dichiarare che il credito di (OMISSIS) per la mancata erogazione dei contributi comunitari “era stato riconosciuto dalla sentenza 2/2007 del Tribunale di Nuoro, poi confermata da questa Corte (d’appello) e passata in giudicato”.
E’ altresi’ pacifico tra le parti che tale sentenza fu pronunciata nel contraddittorio con la sola CIA di Nuoro.
Pertanto, poiche’ quella sentenza aveva accolto la domanda attorea senza ravvisare alcun concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento di danno, su tale questione si era formato il giudicato esterno, e la sentenza qui impugnata non avrebbe potuto ridurre il risarcimento in ragione d’un preteso concorso colposo della vittima nella causazione del danno, in applicazione dell’articolo 1227 c.c..
E’ irrilevante, invece, che nel primo giudizio l’attore chiese il risarcimento di alcuni danni, e nel secondo giudizio di altri.
Altro, infatti, e’ l’accertamento dell’esistenza della colpa, del nesso di causa e dell’eventuale concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento dannoso, ben altro e diverso e’ l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del danno derivato dal fatto illecito.
Pertanto l’accertamento della colpa e l’accertamento del danno formano oggetto di due statuizioni giurisdizionali diverse, suscettibili di passare in giudicato, ricorrendone i presupposti, indipendentemente l’una dall’altra.
2.5. Infondate, invece, sono le deduzioni difensive svolte, sul punto appena esaminato, dalla CIA di Nuoro alle pp. 40-42 del proprio controricorso.
La CIA di Nuoro deduce che l’inesistenza del giudicato, dovuta alla differenza di petitum e causa petendi tra il primo ed il presente giudizio, sarebbe stata confessata dallo stesso ricorrente, nelle memorie depositate ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, nel primo grado del presente giudizio.
Tale deduzione e’ infondata, in quanto il giudicato esterno non e’ nella disponibilita’ delle parti, e non puo’ formare oggetto ne’ di confessione, ne’ di ammissione, ne’ di non contestazione. Il giudicato formale e’ infatti istituto di diritto processuale, e quindi di diritto pubblico, e come tale sottratto alla disponibilita’ delle parti.
2.6. La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio; il giudice di rinvio nel riesaminare l’appello di (OMISSIS) nei confronti della CIA di Nuoro terra’ conto del giudicato esterno formatosi sulla insussistenza d’un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.
3. Il secondo motivo del ricorso principale.
3.1. Col secondo motivo del proprio ricorso (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. e gli articoli 113 e 115 c.p.c..
Il motivo contiene un censura cosi’ riassumibile:
(-) la Corte d’appello ha ritenuto che l’odierno ricorrente tenne una condotta colposa, allorche’ trascuro’ di attivarsi per emendare i vizi formali dei documenti inoltrati all’amministrazione, e finalizzati al pagamento del contributo comunitario;
(-) tuttavia egli non aveva alcun obbligo di controllare ed emendare la regolarita’ formale degli atti inoltrati alle amministrazioni competenti ai fini della concessione del contributo; tale compito infatti spettava alla CIA nazionale ed ai propri interna corporis, in virtu’ degli obblighi da essa assunti col contratto di associazione, nel quale si stabiliva che la CIA avrebbe provveduto a “correggere le eventuali anomalie presenti nelle domande” (rectius, nella notificazione all’amministrazione dell’avvenuta cessione dei diritti di premio).
In questo modo, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c., perche’ ha posto a carico dell’attore “lo svolgimento di attivita’ di pertinenza della CIA”.
3.2. Anche il presente motivo, cosi’ col primo, presenta una intitolazione niente affatto coerente col suo contenuto.
Nell’intitolazione, il ricorrente lamenta la violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova; ma nella illustrazione prospetta un vizio ben diverso: ovvero l’avere la Corte d’appello ritenuto in colpa il creditore, per non avere compiuto un’attivita’ gravante sul debitore.
Un errore che, si vera sunt exposita, costituirebbe violazione di ben altri precetti, ed in particolare delle regole sull’efficacia vincolante del contratto (articolo 1374 c.c.) e sui presupposti necessari da accertare per potere affermare la sussistenza del concorso colposo del danneggiato (articolo 1227 c.c.).

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