Il mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze tecniche, puo’ fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo, e non ha di conseguenza alcun obbligo di sindacarne passo passo l’operato, o prevenirne gli errori.

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[…]

proposte dall’associato alla pubblica amministrazione, per il tramite dell’associazione.
Per effetto di questa pattuizione, nel contratto di associazione venne inserito un patto inquadrabile come avente causa mista, tanto del mandato (nella parte in cui la CIA si obbligava a compiere atti giuridici, come la presentazione di domande), quanto del contratto d’opera (nella parte in cui la CIA si obbligava a compiere attivita’ materiali, quali la correzione degli errori contenuti nelle domande inoltrate per suo tramite da parte dell’associato).
Ora, la colpa civile consiste nella deviazione da una regola di condotta.
Tale regola puo’ essere imposta da una norma, scaturire da un patto contrattuale, o dettata dalla comune prudenza.
E’ in colpa dunque chi viola la legge, chi non adempie un patto contrattuale, e chi tiene una condotta difforme da quella che, al suo posto, avrebbe tenuto una persona di media diligenza (concetto che si riassume nel brocardo dell’homo eiusdem generis et condicionis).
Nel caso di specie non esistevano norme di legge che imponevano all’agricoltore associato alla CIA di controllare gli errori eventualmente contenuti nelle proprie domande rivolte alla pubblica amministrazione, ne’ il contratto di associazione prevedeva patti in tal senso.
La condotta di (OMISSIS) si sarebbe dunque potuta ritenere colposa solo se fosse stata difforme da una regole di comune prudenza, ai sensi dell’articolo 1176 c.c.: ma colui il quale conferisce un mandato per il compimento di un determinato atto, ed assegna contestualmente al mandatario il compito di individuare e sanare eventuali errori commessi dal mandante, puo’ per cio’ solo fare legittimo affidamento su quest’ultimo.
A chi si rivolga ad un avvocato, ad esempio, non sara’ certo addebitabile a titolo di colpa il non averne controllato l’operato, e non avere individuato e sanato di propria iniziativa eventuali errori commessi dal professionista, per la semplice ragione che un obbligo di tal fatta non e’ dettato ne’ dalla legge, ne’ dal contratto, ne’ dalla ordinaria diligenza.
Allo stesso modo, (OMISSIS) avendo attribuito alla CIA Nazionale il compito di presentare le domande e verificarne la correttezza formale, non aveva alcun onere di controllarne l’operato, almeno fino a quando l’errore del mandatario non gli fu reso evidente, manifesto e conclamato: e se non esisteva tale onere, non poteva nemmeno affermarsi la colpa dell’associato, perche’ la condotta da questi tenuta non poteva ritenersi “deviante” rispetto ad alcun precetto legale, contrattuale o prasseologico, fino a quando l’inadempimento della CIA non gli fu reso.
3.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio anche su questo punto. Il giudice del rinvio, nel riesaminare l’appello proposto da (OMISSIS), applichera’ i seguenti principi di diritto:
“(A) Il concorso della vittima nella causazione o nell’aggravamento del danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, sussiste solo quando la condotta del danneggiato sia stata colposa, vale a dire irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza”.
“(8) Il mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze tecniche, puo’ fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo, e non ha di conseguenza alcun obbligo di sindacarne passo passo l’operato, o prevenirne gli errori. Ne consegue che, in caso di inadempimento da parte del mandatario, non e’ ravvisabile a carico del mandante alcun concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., per non avere di propria iniziativa prevenuto o sanato gli errori del mandatario, fino a quando questi ultimi non gli siano in qualunque modo resi noti ed evidenti”.
4. Il terzo motivo del ricorso principale.
4.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Il motivo contiene una censura cosi’ riassumibile:
(-) la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la colpa esclusiva del danneggiato, poiche’ questi, dopo il rigetto della sua domanda di contributi per l’anno 1999, non la reitero’ per l’anno 2000;
(-) per giungere a questa conclusione, tuttavia, la Corte d’appello trascuro’ due circostanze:
(a) che l’AIMA comunico’ alla CIA sin dal 1999 che la domanda era stata rigettata, e che il vizio di sottoscrizione “non poteva essere sanato”;
(b) che egli venne a conoscenza del rigetto della propria domanda solo nel 2002, trovandosi cosi’ nell’impossibilita’ di reiterare qualsiasi domanda.
Soggiunge che tale circostanza risultava dalla sentenza gia’ pronunciata dal Tribunale di Nuoro e passata in giudicato, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per gli anni 1999-2002.
4.2. Prima di esaminare nel merito il presente motivo, v’e’ da rilevare come esso non resti assorbito dall’accoglimento dei due motivi precedenti.
Per effetto dell’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, infatti, il giudice del rinvio dovra’:
(a) riesaminare la domanda nei confronti della CIA di Nuoro, rispettando il giudicato esterno in merito all’insussistenza del concorso colposo del fatto del danneggiato;
(b) riesaminare la domanda nei confronti della CIA nazionale e di (OMISSIS), applicando il principio per cui non puo’ ritenersi in colpa il mandante che non abbia controllato l’operato del mandatario.
Risolte tali questioni, il giudice del rinvio dovra’ pero’ affrontare il tema del quantum debeatur, ed affrontando tale aspetto dovra’ stabilire se l’errore commesso dalla CIA potesse o non potesse essere sanato, giacche’ da tale quesito dipende la commisurazione del danno lamentato dall’odierno ricorrente.
Pertanto il terzo motivo del ricorso, nella parte in cui prospetta l’omesso esame del fatto decisivo in merito anche alla questione della reiterabilita’ della domanda di concessione del contributo, non resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.
4.3. Venendo dunque all’esame del merito, si rileva come la Corte d’appello abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da (OMISSIS) cosi’ argomentando:
(a) (OMISSIS), per avere diritto al contributo comunitario, avrebbe dovuto notificare all’AIMA l’avvenuto acquisto dei diritti di premio;
(b) nell’anno 1999 tale notificazione non avvenne ritualmente;
(c) tuttavia egli avrebbe potuto reiterarla a partire dall’anno dopo (2000): non avendolo fatto, doveva imputare a se stesso il pregiudizio patito.
Tale statuizione viene censurata dal ricorrente, il quale sostiene che essa sarebbe erronea sia perche’ la domanda di erogazione del contributo non era reiterabile, sia perche’ egli solo nel 2002 venne a conoscenza del fatto che la sua domanda, inoltrata per il tramite della CIA, era stata rigettata.
La prima di queste due ultime affermazioni e’ erronea, la seconda e’ fondata.
4.4. La materia dei mercati delle carne bovine era disciplinata, all’epoca dei fatti oggetto del presente giudizio e limitatamente alle questioni qui agitate, da due regolamenti comunitari:
(-) il Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, successivamente modificato dal Regolamento (CEE) n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992;
(-) il Regolamento CEE n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, cit., il quale ha dettato le modalita’ di applicazione del Regolamento 805/68.
I suddetti regolamenti 805/68, 2066/92 e 3886/92 prevedono un sistema cosi’ concepito:
(a) l’allevatore di vacche nutrici ha diritto ad un “premio”, che viene erogato a sua domanda (articolo 4b Reg. 805/68, come modificato dall’articolo 1 Reg. 2066/92);
(b) questo diritto puo’ essere trasferito ad altri allevatori (articolo 4e, comma 2, Reg. 805/68, come sopra modificato);
(c) il trasferimento di diritti al premio “acquista efficacia esclusivamente dopo la notifica congiunta alle autorita’ competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve” (articolo 34, comma 2, Reg. CE 3886/92).
Se manca la notifica, dunque, il diritto di premio non si trasferisce e resta in capo al cedente.
4.5. A fronte di questa disciplina, la Corte d’appello ha ritenuto che (OMISSIS) avrebbe potuto reiterare la notifica della cessione, e che di conseguenza fu sua colpa se perse il suddetto diritto per gli anni successivi al 1999.
Tale statuizione viene impugnata da (OMISSIS), il quale sostiene invece che la Corte d’appello non avrebbe considerato il “fatto” (rectius, la regola giuridica) di non reiterabilita’ della domanda di concessione del premio.
Tale allegazione del ricorrente e’ infondata.
4.6. La Corte d’appello infatti non ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto reiterare la domanda di concessione del premio; ha affermato che avrebbe potuto reiterare la notifica dell’avvenuta cessione dei diritti di premio: e tale affermazione non e’ scorretta.
Infatti ne’ il Reg. CE 805/68, ne’ il Reg. CE 3886/92, prevedono espressamente che la tempestiva notifica all’autorita’ nazionale della cessione dei diritti di premio sia prevista a pena di decadenza.
L’articolo 34, comma 2, Reg. 3886/92 stabilisce infatti:
“Il trasferimento dei diritti al premio nonche’ la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorita’ competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.
Tale notifica deve essere effettuata entro un termine che sara’ fissato dallo Stato membro e, al piu’ tardi, due mesi prima del giorno iniziale del periodo di presentazione delle domande stabilito da ciascuno Stato membro”.
La norma dunque stabilisce che la notifica deve avvenire prima dell’apertura dei termini per la domanda di premio, e null’altro. Se ne inferisce che una notifica tardiva ha il solo effetto di impedire il trasferimento dei diritti di premio dal cedente al cessionario, ma non la perdita della facolta’ di eseguire nuovamente la notificazione.
A conforto di questa conclusione sta la Circolare del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12.1.1999, n. 1, la quale al § 2.6: stabilisce:
“La notifica (della cessione dei diritti di premio), da redigere su apposito prestampato distribuito dall’A.I.M.A., deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara’ riconosciuto valido”.
Anche la suddetta circolare conferma dunque che la tardiva notifica impedisce il trasferimento dei diritti, ma non commina alcuna decadenza dalla possibilita’ di eseguire una nuova notifica.
A tali conclusioni questa Corte e’ gia’ pervenuta, sia pure con riferimento a contributi di diversa natura. In particolare, con riferimento al regime dei premi comunitari per l’abbattimento e la sostituzione di vacche da latte con vacche da carne, si e’ affermato che “l’eventuale tardiva (ultrannuale) documentazione dell’avvenuta sostituzione (dell’animale) determina l’esclusione in capo alla Regione della mora relativa alla concessione del premio supplementare, ma non cagiona la decadenza dell’allevatore dal diritto al premio stesso, le volte in cui questi abbia tempestivamente abbattuto il bestiame da latte e sollecitamente immesso quello da carne” (Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 12/07/2001).
Nella motivazione di quest’ultima sentenza si afferma espressamente che la tesi secondo cui l’allevatore decade dal diritto al premio in caso di tardiva notifica (in quel caso non della cessione dei diritti, ma dell’abbattimento dell’animale) “confligge (…) con il fondamentale principio per il quale le decadenze per l’esercizio deí diritti non possono che essere espressamente previste dalla legge ed attribuisce poi, siffatta valenza decadenziale ad un termine che, secondo interpretazione letterale e sistematica, venne posto al solo fine di accelerare – in favore dell’allevatore – la erogazione del premio”.
La Corte d’appello, in conclusione, non ha violato la legge, ne’ trascurato di esaminare documenti decisivi, nell’affermare che la notifica della cessione dei diritti di premio poteva essere reiterata.
E va da se’ che qualunque diversa affermazione contenuta negli atti inviati dalla pubblica amministrazione ad (OMISSIS) sarebbe manifestamente illegittima, e per cio’ solo disapplicabile dal giudice ordinario.
4.7. Fondata e’ invece la censura con la quale il ricorrente lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, ovvero la circostanza che egli solo nel 2002 apprese del rigetto della sua domanda di erogazione del premio.
Tale circostanza emerge dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro sulla prima domanda proposta da (OMISSIS) (allegata sub 39 al fascicolo del ricorrente), ed ha il carattere della decisivita’.
Come gia’ detto nell’esame del secondo motivo, infatti, il mandante non ha l’obbligo di vigilare sull’operato del mandatario e prevenirne eventuali errori.
Tuttavia, una volta che l’errore commesso dal mandatario sia stato per qualsivoglia ragione reso noto e manifesto al mandante, in teoria non puo’ escludersi che questi, colposamente omettendo di adottare condotte esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza, possa fornire un contributo colposo alla causazione od all’aggravamento derivato dall’inadempimento del mandatario, ai sensi dell’articolo 1227 c.c..
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di avere prodotto in giudizio un documento dal quale emergeva che solo nel 2002 la AGEA gli rese noto che la sua domanda era stata rigettata: dunque solo in quell’anno il mandante venne a conoscenza dell’inadempimento del mandatario.
Tale documento effettivamente non risulta essere stato preso in esame dalla Corte d’appello.
Se lo fosse stato, questa non avrebbe potuto affermare che sin dall’anno 2000 (OMISSIS) avrebbe potuto reiterare la notifica della cessione dei diritti, e di conseguenza instare per l’erogazione del premio comunitario.
La sentenza andra’ dunque cassata anche sotto questo profilo; ed il giudice di rinvio, nel riesaminare l’appello di (OMISSIS), dovra’ prendere in esame il momento in cui l’odierno ricorrente venne per la prima volta a sapere dell’inadempimento della CIA.
5. Il quarto motivo del ricorso principale.
5.1. Col quarto motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli articoli 38 e 1710 c.c.; articoli 113 e 115 c.p.c.; articolo 33 Reg. CE 3886/92.
Formula una tesi cosi’ riassumibile:
(-) la Corte d’appello ha ritenuto che (OMISSIS) fosse in colpa per non avere reiterato la domanda di erogazione del premio per gli anni successivi al 1999;
(-) quest’affermazione e’ erronea in diritto, perche’ la Corte d’appello ha infatti confuso il pagamento del premio, col diritto a pretenderlo. Deduce che egli non poteva pretendere per gli anni successivi al 1999 alcun premio, perche’ l’atto di acquisto del bestiame e di contestuale trasferimento dei “diritti di premio” non era mai stato notificato dalla AGEA, a causa della omissione della CIA.
Pertanto, per effetto di tale errore, egli non aveva mai acquistato alcun diritto al premio, e non avendo tale diritto, non poteva formulare alcuna domanda di pagamento.
5.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei motivi che precedono.
6. Il quinto motivo del ricorso principale.
6.1. Col quinto motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile la sua domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito. Cio’ per due ragioni:
(a) nei confronti della CIA Nazionale e (OMISSIS), perche’ essi non avevano partecipato al primo giudizio, e quindi nessun frazionamento per essi vi era stato;
(b) in ogni caso, perche’ il divieto di frazionamento del credito sussiste solo quando il credito frazionato aveva ad oggetto una somma determinata o determinabile, requisito nel nostro caso insussistente, perche’ i contributi versati dall’AGEA variano di anno in anno.
6.2. Il motivo e’ inammissibile, perche’ censura non un’autonoma ratio decidendi, ma un mero obiter dictum, come gia’ spiegato al § 1 dei “Motivi della decisione” della presente sentenza.
7. Il ricorso incidentale condizionato.
7.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, la CIA nazionale sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c.; articoli 81 e 112 c.p.c.); sia dal un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Espone, al riguardo, di avere eccepito sin dal primo grado di giudizio di non avere mai intrattenuto alcun rapporto con (OMISSIS) e che quindi era priva di “legittimazione sostanziale” (rectius, non aveva alcun obbligo, ne’ alcun debito, nei confronti dell’attore). Lamenta che tuttavia tale sua eccezione non venne esaminata dalla Corte d’appello.
7.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia il motivo e’ infondato, perche’ omessa pronuncia non vi fu: la Corte d’appello, infatti, avendo ritenuto sussistente la colpa esclusiva del danneggiato, non era tenuta ad esaminare le eccezioni della CIA nazionale, le quali restarono semplicemente assorbite.
Va da se’ che tali eccezioni dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio, previa verifica della loro corretta riproposizione nel primo giudizio di appello, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..
8. Sintesi.
In conclusione il giudice del rinvio, nel riesaminare l’appello proposto da (OMISSIS), dovra’:
(a) nei confronti della CIA di Nuoro, tenere conto del giudicato formatosi sulla insussistenza del concorso colposo della vittima;
(b) nei confronti di tutte le parti, tenere conto della condotta del danneggiato applicando i principi enunciati supra, al § 3.5 della presente decisione, ovvero che non e’ concepibile una culpa in vigilando del mandante per omesso controllo dell’operato del mandatario, almeno fino a quando l’inadempimento del mandatario non gli sia reso noto in qualunque modo;
(c) nel valutare la condotta del danneggiato ed, eventualmente, nella stima del danno, tenere conto dei principi sopra esposti circa la reiterabilita’ della notifica della cessione dei diritti.
9. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale;
(-) dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
(-) dichiara inammissibile il quinto motivo del ricorso principale;
(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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