Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29499. Rinvio alle Sezioni unite sul quesito relativo al sistema di preclusioni in appello introdotto dal Dl 432/1995 per chiarire se la domanda di garanzia o di regresso condizionata dall’accoglimento della principale…

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CHE:
1. Con il primo, il secondo e il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli articoli 2048, 2055 e 1917 c.c. e articoli 112, 343 e 346 c.p.c., nonche’ la nullita’ della sentenza della Corte d’appello (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nella parte in cui sono state dichiarate inammissibili (e, percio’, non esaminate) la domanda di regresso nei confronti dell’istituto scolastico (cor)responsabile dell’incidente per omessa sorveglianza sul minore e le istanze di manleva rivolte alle compagnie assicuratrici chiamate in causa.
In particolare, (OMISSIS) e (OMISSIS) sostengono di non aver avanzato un’impugnazione incidentale – soggetta al termine decadenziale stabilito dall’articolo 343 c.p.c., comma 1, (nella specie, non rispettato) – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato le richieste risarcitorie degli attori e dichiarato assorbite le istanze dei convenuti nei confronti dei chiamati in causa, bensi’ di aver ritualmente riproposto (ex articolo 346 c.p.c.) le proprie domande al momento della costituzione in appello; conseguentemente, la Corte veneziana avrebbe errato nel comminare la sanzione di inammissibilita’ di dette domande omettendo poi di esaminarle nel merito.
Risulta anche dalla sentenza impugnata che nel primo grado del giudizio gli odierni ricorrenti avevano domandato in via principale il rigetto delle richieste risarcitorie degli attori e, logicamente in via subordinata, che l’obbligazione risarcitoria scaturita dall’applicazione dell’articolo 2048 c.c. fosse attribuita o quantomeno estesa all’istituto scolastico, nonche’ di essere manlevati dalle compagnie con le quali avevano stipulato polizze assicurative: si tratta, all’evidenza, di domande condizionate all’accoglimento della pretesa avversaria (principale) di cui era stata chiesta la reiezione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che “in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281-01; a tale orientamento hanno successivamente aderito Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 832 del 16/01/2017, Rv. 642557-01 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5689 del 07/03/2017, Rv. 644659-01).
Il suesposto principio di diritto, espressamente formulato con riguardo alla domanda di garanzia, si attaglia anche a quella di regresso, poiche’ anch’essa e’ rimasta assorbita in primo grado dal rigetto della richiesta risarcitoria degli attori: non sembra dunque corretto pretendere – come invece fa la sentenza impugnata – un appello incidentale proposto ritualmente (ex articolo 342 c.p.c.) e tempestivamente (a pena di decadenza) a norma dell’articolo 343 c.p.c. dalla parte convenuta (peraltro priva di interesse ad impugnare una decisione a se’ favorevole), essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..
Alla luce del menzionato orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice della nomofilachia dovrebbe reputarsi errata la pronuncia di inammissibilita’ dell’appello incidentale contenuta nel dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Venezia e fondata sul disposto dell’articolo 343 c.p.c., comma 1, inapplicabile alla fattispecie de qua.
2. Tuttavia, qualora la causa potesse essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., il ricorso non potrebbe essere definito cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per la decisione sulle domande non esaminate (come invece richiede la parte ricorrente).
Ad avviso del Collegio, e’ preliminarmente indispensabile stabilire se le domande degli odierni ricorrenti siano state tempestivamente riproposte in secondo grado e, quindi, se siano ammissibili.
E’ pacifico che le predette istanze nei confronti delle compagnie assicuratrici e dell’istituto scolastico sono state riproposte al momento della costituzione in appello, avvenuta con comparsa depositata il 25 ottobre 2006 e, cioe’, meno di 20 giorni prima dell’udienza fissata per l’8 novembre 2006.
Nella fattispecie viene in rilievo, dunque, non gia’ il termine di 20 giorni prescritto dall’articolo 343 c.p.c., comma 1, per l’appello incidentale, bensi’ quello indicato dall’articolo 347 c.p.c., comma 1, disposizione che – nel richiamare per la costituzione in appello “i termini per i procedimenti davanti al tribunale” e, segnatamente, l’articolo 166 c.p.c. per la parte “convenuta” in secondo grado impone all’appellato di costituirsi “almeno venti giorni prima dell’udienza” fissata nell’atto introduttivo del gravame.
Per esplicito disposto normativo (articolo 343 c.p.c., comma 1) la tardiva costituzione dell’appellato preclude la proponibilita’ dell’appello incidentale.
Nel caso de quo occorre invece domandarsi se la mancanza di una tempestiva costituzione comporti altresi’ la decadenza dalla facolta’ di riproporre, a norma dell’articolo 346 c.p.c., le domande condizionate rimaste assorbite dal rigetto delle istanze avversarie oppure se, al contrario, tali domande possano essere riproposte in appello in un momento processuale successivo, finanche all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Pur avendo le Sezioni Unite della Corte recentemente fornito ampie e convincenti argomentazioni sul tema della riproposizione delle domande e delle eccezioni rimaste assorbite e sui diversi casi in cui, invece, la parte deve reputarsi soccombente ed e’ onerata dell’appello (Cass., Sez. U., Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281-01; Cass., Sez. U., Sentenza n. 11799 del 12/05/2017, Rv. 644305-01), nelle citate pronunce non e’ possibile rinvenire un chiaro indirizzo ermeneutico sulle modalita’ e, soprattutto, sui termini per esercitare la facolta’ di riproporre domande ed eccezioni.

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