Ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell’animale ai danni per l’intero

Corte di Cassazione

sezione terza civile

ordinanza 19 luglio – 30 novembre 2017, n. 28652
Presidente Spirito – Relatore Moscarini

Fatti di causa

Pi. Bi. ed En. Gu. ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la loro responsabilità, ai sensi dell’art. 2052 c.c. in qualità di proprietari di un cane, in solido con la Pa., nonna del piccolo Gi. Di Ru., per l’incidente occorso al bambino nel giardino di loro proprietà quando il medesimo, posto a terra dalla nonna, fu azzannato da un pastore tedesco perdendo, a seguito di tale incidente, la vista da un occhio.
Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 18/10/2012, aveva accertato la pari responsabilità di Bi.-Gu., da un lato, e della Pa., dall’altro, in ordine al sinistro, condannando i medesimi, in solido, a risarcire i danni ai genitori del piccolo Gi., Sa. Di Ru. e Si. Mo., nella qualità di legali rappresentanti del minore, nella misura di Euro 384.012,60 (oltre rivalutazione da gennaio 2011 ed interessi legali) a titolo di danno biologico, di Euro 1.090,00 quale risarcimento per il danno proprio e di Euro 50.000, ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali.
La Corte d’Appello di Firenze, adita da Bi. e Gu., con sentenza del 6/11/2014, ha respinto l’appello principale, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado ed ha accolto l’appello incidentale della Pa., riducendo dal 50% al 20% la misura della sua responsabilità in concorso con quella, prevalente, dei proprietari del cane. In sintesi, il giudice d’appello ha confermato che il comportamento della Pa. era stato tenuto in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo, si da doversi escludere l’imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento integrante il fortuito; ha confermato la responsabilità della Pa. per violazione delle regole di prudenza di cui all’art. 2043 c.c., condannandola al 20% del risarcimento dovuto; ha ritenuto infondato il motivo d’appello relativo alla sproporzione della personalizzazione del danno biologico subito dal minore rispetto all’entità della lesione, considerata la perdita completa della vista da un occhio e le future conseguenze del fatto sul danno cd. esistenziale; ha rigettato il motivo di appello relativo alla liquidazione eccessiva del danno non patrimoniale, in ragione della perdurante ed insanabile sofferenza dei genitori; ha condannato gli appellanti principali all’80% delle spese del grado, compensato il residuo 20%, ed ha liquidato le spese in favore dell’appellante incidentale Pa. e, per essa, ammessa al gratuito patrocinio, in favore dello Stato italiano.
Avverso la sentenza Pi. Bi. ed En. Gu. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Sa. Di Ru. e Si. Mo. resistono con controricorso. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Ragioni della decisione

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *