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Secondo i principi di questa Corte (Cfr. da ultimo Cass. n. 12288/2016; Cass. n. 12408/2011), in tema di liquidazione del danno alla persona e con riferimento ai criteri di cui alle cd. Tabelle milanesi, non soddisfa l’onere di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il ricorso per cassazione che si limiti a riportare le somme di denaro pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio in forza delle citate tabelle, senza fare specifica indicazione delle stesse tra i documenti posti a fondamento del ricorso, come prescritto dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), ed omettendo di indicare puntualmente con quale atto processuale sono state prodotte nel giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultano reperibili milanesi (cfr. Cass. n. 17678/16). Rimane escluso, infatti, per la stessa conformazione del giudizio di legittimita’ che la Corte, con riferimento alle menzionate tabelle, possa far ricorso al notorio o debba procedere alla loro ricerca di sua propria iniziativa.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, della “motivazione apparente e/o irriducibile contraddittorieta’ circa un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero in merito al criterio per la quantificazione del danno”.
Il Giudice di secondo grado avrebbe fondato il proprio parere circa la adeguatezza della percentuale di invalidita’ permanente a compensare sia il danno funzionale che quello estetico, discostandosi dalle risultanze della ctu espletata in primo grado, su “tabelle medico legali per la valutazione del danno biologico” senza identificare le tabelle richiamate e senza dare conto di cosa emergerebbe da tali tabelle.
Inoltre, sarebbe illogica la sentenza impugnata per aver posto a fondamento della propria decisione un documento di parte, formato al di fuori del processo, anziche’ la ctu espletata in primo grado, i cui risultati non sono mai stati contestati.
Il motivo e’ infondato.
Il giudice del merito ha dato piena contezza del criterio di valutazione del danno estetico. Inoltre il motivo incontra il limite posto da Cass. S. U. n. 8053-8054/2014.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la “motivazione apparente e/o illogicita’ manifesta ovvero contraddittorieta’ manifesta della stessa circa un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero in merito al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante”.
Sarebbe fatto notorio che il declassamento in ambito militare determina l’acquisizione della qualifica di soldato semplice e che un soldato semplice, all’epoca dei fatti percepiva Lire 5.0000 al giorno.
Cio’ avrebbe dispensato il (OMISSIS) da fornire la prova delle suddette circostanze.
4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la “motivazione apparente e/o illogicita’ manifesta della stessa circa un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero in merito al danno da perdita di chance. Costituirebbero fatti notori anche il fatto che il genio Ferrovieri rilasciava la qualifica di specializzato a coloro che completavano la ferma triennale e che tale specializzazione costituiva titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi riservati.
Inoltre, considerato che il Reggimento genio ferrovieri e’ un corpo dell’esercito altamente specializzato, per far parte del quale occorre partecipare ad un severo concorso, gia’ nel momento in cui l’odierno ricorrente aveva partecipato a tale concorso e nel successivo arruolamento avevano preso concretezza le aspirazioni del ricorrente.
Il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente e devono essere disattesi.
Il ricorso al fatto notorio ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l’esercizio sia positivo, sia negativo, del potere di fare ricorso al notorio non e’ sindacabile in sede di legittimita’, ed egli non e’ tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile solamente la positiva assunzione, a base della decisione, di un’inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorieta’ locale) o in un particolare settore di attivita’ o di affari da una collettivita’ di persone di media cultura.
In tale nozione, evidentemente, non rientrano lo stipendio percepito da un soldato semplice in un dato periodo temporale, ovvero la circostanza che il conseguimento di una certificazione presso un corpo dell’esercito dia titoli preferenziali per l’accesso a concorsi presso enti privati. Cio’ senza considerare che il ricorrente in realta’ richiede un nuovo accertamento di merito.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
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