Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 novembre 2017, n. 27544. Ritenuto colposo il comportamento del passeggero che attraversa i binari del treno e che – al passaggio di un regionale – rimane ferito.
Articolo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 novembre 2017, n. 27544. Ritenuto colposo il comportamento del passeggero che attraversa i binari del treno e che – al passaggio di un regionale – rimane ferito.

Ritenuto colposo il comportamento del passeggero che attraversa i binari del treno e che – al passaggio di un regionale – rimane ferito. In materia di responsabilita’ civile, il limite della responsabilita’ per l’esercizio di attivita’ pericolose ex articolo 2050 c.c. (indipendentemente dal punto, oggetto di contrasto in dottrina, se detta norma sia costruita come...

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 23 maggio 2016, n.10638.
Articolo

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 23 maggio 2016, n.10638.

In base al rinvio all’art. 2050 cod. civ., operato dall’art. 15 del codice della privacy, l’istituto che svolga un’attività di tipo finanziario o in generale creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016, n. 6844. In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con 1 età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 aprile 2016, n. 6844 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza del luglio 2005, il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda proposta da S.A. e C.E. , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore A. , per sentir condannare il Ministero dell’istruzione e la...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17547. I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno ed il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 17547 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 maggio 2015, n. 10131. Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma. Il proprietario che fa eseguire nel suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se l’esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 maggio 2015, n. 10131 Con atto di citazione ritualmente notificato M.A. , S.G. , C.G. (nato nel (…)), C.M. e Co.Gi. (nato nel (…)), esponevano: – che erano usufruttuarie le prime due e proprietari tutti gli altri di un immobile sito in (omissis) ; – che...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7093. Lo svolgimento volontario di attività sportiva (nel caso di specie durante una lezione di equitazione) comporta l’esposizione volontaria dell’atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. L’accettazione del rischio da parte dell’atleta o dell’allievo non esclude tuttavia la responsabilità dell’organizzatore della gara o dell’istruttore sportivo. Quest’ultima permarrà intatta in tutti i casi in cui l’organizzatore o l’istruttore abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell’incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza. Ora, se l’accettazione del rischio da parte dell’atleta non esclude la responsabilità dell’istruttore o della scuola nei casi di colpa concretamente accertata, a fortiori non la potrà escludere nei casi di responsabilità presunta dalla legge. Sicché, quando a carico della scuola sportiva sia configurabile una ipotesi di responsabilità aggravata (ad es., ex art. 2048, 2050, 2051 o, come nella specie, 2052 c.c.), la volontaria esposizione al rischio da parte dell’atleta diventa del tutto irrilevante, salvo che non integri gli estremi della condotta colposa di cui all’art. 1227, comma 1, c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7093 Svolgimento del processo 1. Il 16.6.1986, durante una lezione di equitazione, la sig.a Z.M. cadde dal cavallo che montava e patì lesioni personali. Nel 1989, per ottenere il risarcimento del conseguente danno, convenne dinanzi al Tribunale di Treviso il gestore della scuola di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11346. Un bimbo scivolò e cadde all'interno del parco divertimenti e i genitori lamentando la mancanza di personale addetto a controllare l’accesso degli utenti con richiesta di risarcimento del danno convennero in giudizio la società che gestiva tale parco. Per la Cassazione salire su un gonfiabile galleggiante non può ritenersi pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 maggio 2014, n. 11346 Svolgimento del processo 1. Il 15.6.1997 il sig. F.F. , minorenne all’epoca dei fatti, scivolò e cadde all’interno del parco divertimenti denominato “Aquafelix”, sito a Civitavecchia e gestito dalla società Gestioni Parchi Acquatici s.r.l. (che successivamente muterà la propria ragione sociale in “Euro...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 luglio 2012, n. 13214. L’attività di raccolta e distribuzione del gas, anche in bombole, è attività pericolosa; tale pericolosità non viene meno nel momento in cui la bombola passa nella disponibilità dell’utente consumatore finale

Le massime 1. L’attività di raccolta e distribuzione del gas, anche in bombole, è attività pericolosa; tale pericolosità non viene meno nel momento in cui la bombola passa nella disponibilità dell’utente consumatore finale. 2. La presunzione di colpa di cui all’art. 2050 c.c. presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe...