Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 marzo 2018, n. 6701. Il giudice nella motivazione della sentenza dove si liquida il risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie parentale, deve differenziare la posizione dei soggetti danneggiati che hanno agito in giudizio

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[…]

La riduzione dunque della percentuale di invalidita’ dal 25% (perc. “grezza”) al 21% non e’ frutto – come sembrano dolersi i ricorrenti – della arbitraria considerazione di fatti processualmente non emersi idonei a ridurre la rilevanza causale dell’evento lesivo, ma di considerazioni di carattere tecnico medico-legale, che attengono ai criteri adottati per la stima del danno psichico quale oggettivamente rilevato dall’esame medico-legale, criteri peraltro coerenti con le indicazioni che provengono dalla scienza medica, concordi nell’avvertire della necessita’ di tener sempre presente la natura inevitabilmente multifattoriale del danno psichico.

Con tali considerazioni il ricorso non si confronta, risolvendosi per tale aspetto nella mera generica critica del risultato valutativo ottenuto.

5.5. Inammissibile, per piu’ ragioni, e’ poi la censura con la quale si denuncia un’erronea individuazione del valore del punto secondo le Tabelle richiamate.

Non risulta, anzitutto, che la questione sia stata prospettata in sede di gravame e comunque la doglianza si appalesa generica e non autosufficiente, non essendo riprodotte le tabelle richiamate nella parte che si assume violata, ne’ precisato se esse siano state ritualmente prodotte in giudizio, ne’, ancora, la loro eventuale collocazione nel fascicolo di causa.

6. Il quinto motivo (pagg. 101-119) investe il rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente rappresentato dal costo dei servizi resi dalla societa’ infortunistica (OMISSIS) S.r.l. e si articola a sua volta in tre censure.

6.1. Con la prima i ricorrenti denunciano “violazione della regola processuale del tantum devolutum (quantum appellatum, n.d.r.) e del no eat judex ex officio”.

Rilevano che, mentre in primo grado la decisione sul punto aveva poggiato sul rilievo per cui tale danno avrebbe potuto evitarsi se i creditori avessero usato l’ordinaria diligenza ex articolo 1227 c.c., comma 2 – cio’ sull’implicito presupposto, assumono i ricorrenti, che il danno fosse provato nel quantum -, in appello, in assenza di contestazioni che mettessero in discussione tale implicita acquisizione, il rigetto era stato confermato, sia, in facto, per la ritenuta insufficienza probatoria in merito al tipo di attivita’ esercitata dalla mandataria, sia, in iure, per un preteso assorbimento dell’attivita’ stragiudiziale in quella tecnica endoprocessuale i cui costi rientrano tra le spese processuali da regolare ai sensi dell’articolo 91 c.p.c..

6.2. Con la seconda denunciano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “violazione del dovere del giudice di esaminare tutti i documenti versati in giudizio dagli attori e di non prescinderne”.

Rilevano che risultavano versati in atti i mandati, le raccomandate ex articolo 145 cod. ass., contenenti le ragionate richieste risarcitorie, formulate dalla societa’ infortunistica in nome e per conto delle vittime, nonche’ la raccomandata del 18/11/2008 con la quale la mandataria aveva respinto, in nome e per conto dei mandanti, l’offerta di pagamento a saldo formulata dalle (OMISSIS), imputandolo solo ai maggiori danni.

6.3. Con la terza deducono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione degli articoli 1223 e 1227 c.c., per avere la Corte d’appello confermato la non risarcibilita’ degli esborsi sostenuti dagli appellanti per retribuire l’attivita’ di assistenza stragiudiziale fornita dalla (OMISSIS) S.r.l. in quanto non necessaria e gia’ ricompresa nella rifusione delle spese di lite”.

7. Con il sesto motivo (pagg. 119-121) i ricorrenti denunciano, poi, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 e con riferimento al medesimo tema, violazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la produzione di documenti formati successivamente alla maturazione dei termini in primo grado e rappresentati dalle fatture a saldo delle competenze pagate alla (OMISSIS) S.r.l..

8. I suddetti motivi (quinto e sesto), anch’essi congiuntamente esaminabili perche’ strettamente connessi, sono in parte infondati, in altra parte inammissibili.

8.1. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere attivita’ stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non e’ configurabile come danno emergente e non puo’, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una piu’ pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilita’ per evitare il giudizio o per assicurare una tutela piu’ rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessita’ (v. in termini, da ultimo, Cass. 13/04/2017, n. 9548; v. anche Cass. Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Cass. 13/03/2017, n. 6422; Cass. 21/01/2010, n. 997).

Il riconoscimento e la liquidazione di tali esborsi sono poi soggetti agli oneri di domanda, allegazione e prova da osservare in tema di responsabilita’ civile extracontrattuale, dovendo dunque essere il danneggiato a dar prova non solo del sostenimento dell’esborso ma anche dell’attivita’ in concreto espletata dall’agenzia infortunistica e della sua utilita’ rispetto agli scopi suindicati (v. Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017, cit.).

Nel caso di specie la Corte di merito ha disconosciuto la risarcibilita’ dei detti esborsi in ragione della ritenuta mancanza di tale prova.

Ha infatti rilevato che: “gli attori hanno allegato fatture per il considerevole importo complessivo di Euro 54.850,00… a fronte di un’attivita’ sostanzialmente non provata, fatta eccezione per l’invio di alcune raccomandate”; “i contratti di mandato stipulati non giustificano il riconoscimento del danno emergente richiesto”; “l’invio delle raccomandate dirette a mettere in mora la convenuta compagnia di assicurazioni… (costituisce) esercizio di una condizione di improcedibilita’ dell’azione, come tale, il relativo costo non puo’ che essere assorbito nelle spese di lite”.

Decidendo in tal modo essa ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, palesandosi pertanto insussistente l’error iuris dedotto con la terza delle suindicate censure (§ 6.3). La decisione infatti, nei termini esposti, non e’ frutto di una aprioristica esclusione delle spese per i servizi resi da agenzia infortunistica dal novero dei danni risarcibili, ma piuttosto della valutazione della insussistenza, in fatto, alla stregua dei documenti acquisiti, di prova concreta delle prestazioni rese (plausibilmente ritenuta non ricavabile dalle fatture emesse dall’agenzia medesima, ne’ dai contratti di mandato) ovvero della loro utilita’ al fine di “assicurare una tutela piu’ rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessita’”, risultando poi meramente aggiuntivo e dunque non decisivo ai fini di detta valutazione il rilievo secondo cui le spese relative alle raccomandate di messa in mora possono considerarsi assorbite nelle spese di lite.

8.2. Ne’ l’esposta motivazione comporta violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.

Non e’ dato, anzitutto, ricavare dalla motivazione sul punto adottata dal giudice di primo grado (quale desumibile dalla relativa trascrizione contenuta nella sentenza di secondo grado) l’affermazione che da essa i ricorrenti assumono potersi trarre per implicito, ossia il riconoscimento della sussistenza di prova della concreta attivita’ espletata (ritenuta tuttavia dal tribunale inidonea a giustificare la pretesa risarcitoria perche’ superflua evitabile con l’ordinaria diligenza).

Al contrario e’ chiaro che la valutazione del primo giudice si muove espressamente su un piano astratto e ha riguardo esclusivamente alle sole allegazioni degli attori, gia’ di per se’ valutate, a prescindere dunque da alcuna verifica probatoria, inidonee a giustificare la domanda (si osserva infatti che “nel caso di specie, sebbene l’attivita’ prestata dalla societa’ di infortunistica (OMISSIS) S.r.l. sia astrattamente riconducibile al fatto illecito per cui e’ causa essa, tuttavia, non appare necessitata dall’illecito stesso. Gli attori hanno infatti allegato che l’attivita’ della societa’ stessa si sarebbe limitata all’invio di alcune raccomandate contenenti solleciti di pagamento; attivita’ che, si ritiene, ben avrebbe potuto essere svolta dagli attori stessi con l’uso dell’ordinaria diligenza”).

In tale contesto e’ evidente che la decisione dei giudici d’appello non decampa in alcun modo dai limiti del devoluto, quali segnati dai motivi d’appello e dalle eccezioni riproposte, esprimendo valutazioni non basate su accertamenti di fatto diversi da quelli postulati dal primo giudice e non piu’ posti in discussione dalle parti in appello, ma anzi pienamente coerenti e pressoche’ in tutto conformi a quelle del primo giudice.

Varra’ peraltro rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il limite all’effetto devolutivo segnato dall’articolo 346 c.p.c., con la prevista decadenza dalle domande e dalle eccezioni che, non accolte nella sentenza di primo grado, non sono espressamente riproposte, concerne esclusivamente le eccezioni in senso stretto e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione ne’ le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulle domande o eccezioni investite dal gravame e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche gia’ dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione, da intendersi implicitamente richiamate con la proposizione dell’impugnazione o l’istanza di rigetto di questa (Cass. 07/03/1990, n. 1768; Cass. 19/06/1993, n. 6843; Cass. 06/04/2000, n. 4322).

8.3. Ne discende anche l’inammissibilita’ della censura svolta con il sesto motivo, non essendo illustrata la decisivita’ del documento della cui mancata ammissione in appello ci si duole, ne’ comunque questa potendo obiettivamente apprezzarsi, in relazione al descritto quadro di riferimento, trattandosi di altra fattura idonea al piu’ a dimostrare l’avvenuto esborso ma non anche la consistenza delle prestazioni rese e la loro utilita’ ai fini predetti.

8.4. E’ anche inammissibile la censura che, all’interno del quinto motivo, e’ poi dedotta (v. supra § 6.2) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto estranea al relativo paradigma.

E’ noto infatti che, secondo il nuovo testo di detta norma processuale, quale risultante dalla modifica introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dall’11 settembre 2012), da’ luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre non integra tale vizio l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Id. 22/09/2014, n. 19881).

Nel caso di specie i ricorrenti si dolgono genericamente del mancato esame “di tutti documenti versati in giudizio” (v. pag. 102 del ricorso), facendo poi un po’ meno generica menzione soltanto dei “mandati”, delle “raccomandate ex articolo 145 cod. ass., contenenti le ragionate richieste risarcitorie, formulate dalla societa’ infortunistica in nome e per conto delle vittime” e di una “raccomandata del 18/11/2008 con la quale la mandataria aveva respinto, in nome e per conto dei mandanti, l’offerta di pagamento a saldo formulata dalle (OMISSIS), imputandolo solo ai maggiori danni” (pag. 117).

E’ evidente pero’ che, quanto ai mandati e alle raccomandate contenenti richieste risarcitorie, si tratta di fatti la cui considerazione non e’ stata affatto omessa dai giudici d’appello, ma dei quali anzi essi hanno espresso una motivata valutazione di irrilevanza ai fini dell’accoglimento della domanda.

Quanto poi alla raccomandata del 18/11/2008, la stessa viene troppo genericamente richiamata, non essendone nemmeno trascritto il contenuto, ne’ essendo in alcun modo illustrata la decisivita’ del fatto da essa, in tesi, documentato ai fini di una diversa decisione.

La censura, nel suo complesso, tende inammissibilmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, attivita’ certamente estranea alla funzione istituzionale del giudice di legittimita’ (Cass. 28/03/2012, n. 5024; Cass. 07/01/2014, n. 91).

9. Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti denunciano (pagg. 121-122 del ricorso), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello, pur accogliendo il settimo motivo di gravame, condannato essi appellanti alla rifusione delle intere spese del grado in favore di controparte.

Il motivo e’ infondato.

L’istanza di correzione non integra motivo di gravame (v. Cass. n. 19284 del 12/09/2014) e conseguentemente – cosi’ come, ove proposta con autonoma istanza ex articolo 287 c.p.c., al di fuori del giudizio d’appello, nel relativo procedimento non e’ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’articolo 91 c.p.c., che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza: Cass. 28/03/2008, n. 8103) – allo stesso modo il suo accoglimento da parte del giudice d’appello di per se’ non puo’ assumere alcun rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va esclusivamente riferita all’esito della controversia quale delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..

Correttamente pertanto la Corte d’appello ha ritenuto interamente soccombenti gli appellanti, stante il rigetto dei motivi tutti di gravame, diversi dall’istanza di correzione nel quale si risolveva l’ultimo di essi, e, conseguentemente, altrettanto legittimamente, li ha condannati alle spese del grado in ragione di tale integrale soccombenza.

10. Per le considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso.

Avuto tuttavia riguardo alla peculiarita’ della controversia e alla parziale correzione della motivazione resasi necessaria ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., si ravvisano i presupposti per una parziale compensazione, in ragione di un terzo, delle spese del presente giudizio di legittimita’.

I restanti due terzi, liquidati come da dispositivo in favore della controricorrente, vanno posti a carico dei ricorrenti, in solido.

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa per un terzo le spese del presente giudizio di legittimita’ e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, dei restanti due terzi, che liquida in Euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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