Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26659. L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare

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Il Tribunale di Maglie nel 2012 condannava il Ministero disattendendo l’eccezione di prescrizione che era da ritenersi interrotta con le diffide inviate a quest’ultimo dal 1999 al 2010 e ritenendo provato il nesso eziologico tra le emotrasfusioni il contagio ed il decesso dell’attrice.
Avverso la medesima statuizione proponeva appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Lecce il Ministero, sostenendo la maturata prescrizione, l’insufficienza delle prove fornite a comprovare il lamentato danno oltre all’erronea quantificazione dello stesso.
Gli eredi della (OMISSIS) proponevano ricorso incidentale per ottenere la riqualificazione del danno cosi’ come operata in primo grado.
2. La Corte con sentenza n. 167 del 2016, depositata il 22 febbraio 2016 e non notificata, accoglieva il gravame proposto dal Ministero in punto di intervenuta prescrizione.
3. Avverso tale pronunzia propongono ricorso in Cassazione gli eredi della (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con cinque motivi.
3.1. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilita’ del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
6.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “Nullita’ della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia ex articoli 112 e 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
Lamentano che la sentenza della Corte d’Appello non avrebbe motivato sulla eccezione di inammissibilita’ dell’intero gravame ex articolo 342 c.p.c., comma 1, sollevata nell’atto di appello prima e nelle memorie conclusionali dopo.
Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6. E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (articolo 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).
Nel caso di specie non viene riportato nulla dell’appello avversario.
6.2. Con il secondo motivo si dolgono della “violazione e falsa applicazione degli articoli 2946 e 2947 c.c., in combinato con l’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1 e 2, articolo 345 c.p.c., comma 2, articolo 437 c.p.c., comma 2 e articolo 167 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
6.3. Con il terzo motivo lamentano la “violazione dell’articolo 101 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
Il secondo e terzo motivo con cui lamentano l’inammissibilita’ dell’eccezione di prescrizione proposta dal Ministero sia per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa sono inammissibili.
Il giudice del merito ha applicato il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione e’ validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non e’ vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 15631/2016).
In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione e’ l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volonta’ di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioe’ attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli articoli 416 e 437 c.p.c., la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso. Tale principio e’ consolidato sin da Cass. S.U. n. 10955 del 2002.
6.4. Con il quarto motivo denunciano la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articolo 345, comma 2, articolo 437, comma 2, articolo 167 e articolo 183, comma 6, nn. 1 e 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, principio di non contestazione”.
6.5. Con il quinto motivo si dolgono della “carenza motivazionale in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Con gli ultimi due motivi denunciano l’errore della sentenza di appello, oltre che la carenza di motivazione sul punto, perche’ non ha considerato che il Ministero ha contestato solo in grado di appello la validita’ delle lettere interruttive della prescrizione disconoscendone per la prima volta anche la ricezione. E cio’ in violazione al principio di non contestazione.
I motivi sono inammissibili sia per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, sia perche’ la loro prospettazione e’ incongrua, la’ dove postula l’applicazione del principio di non contestazione non gia’ a fatti, bensi’ a quaestiones iuris, tra l’altro, rilevabili, secondo il principio di diritto sopra evocato, ex officio.
7. Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso principale va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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