Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26659. L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare

L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge

Ordinanza 10 novembre 2017, n. 26659
Data udienza 8 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20603/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 167/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione nel 2010 la sig.ra (OMISSIS) conveniva in giudizio il Ministero della Salute dinnanzi al Tribunale di Lecce sez. distaccata di Maglie per ottenere il risarcimento dei danni (HCV) prodotti all’attrice da un’emotrasfusione somministrata nel (OMISSIS) presso l’ospedale di (OMISSIS), rispetto alla quale la (OMISSIS) presentava domanda di indennizzo nel marzo del 1995.
Si costituiva il Ministero della Salute eccependo la prescrizione e l’infondatezza della domanda attorea, mentre la (OMISSIS) depositava una serie di documenti comprovanti il proprio stato di salute, le richieste avanzate nel corso degli anni, il verbale della commissione medico-ospedaliera militare del (OMISSIS) e la relazione medico-legale. Questa decedeva in data 29/6/10 per cause riconducibili al contagio e si costituivano gli eredi.

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