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Puo’ aggiungersi, peraltro, che la giurisprudenza della Corte EDU, in relazione ad ispezioni e perquisizioni, si manifesta molto attenta alla tutela di ogni segreto professionale, e non solo di quello del giornalista. In particolare, di recente, e’ stata ritenuta in violazione del diritto al segreto professionale ed al rispetto della vita privata l’ispezione del conto corrente di un avvocato disposta sulla base del sospetto di un reato addebitabile ad altri, la quale aveva avuto ad oggetto tutte le informazioni relative al rapporto ed alle operazioni da esso risultanti ed aveva comportato l’acquisizione e la conservazione, da parte delle autorita’ procedenti, dei dati richiesti (v. Corte EDU, Sez. 5, 27 aprile 2017, Sommer c. Germania).
6.3. In considerazione dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimita’ e della Corte EDU, puo’ concludersi che, ai fini della legittimita’ di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attivita’ professionale, sono necessarie non solo l’indispensabilita’ della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l’impossibilita’ di accertare altrimenti la veridicita’ della notizia in possesso del perquisito, in linea con quanto prevede l’articolo 200 c.p.p., comma 3; invero, occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto e’ strettamente necessario per l’accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine.
Ed infatti, la necessita’ di limitare l’acquisizione dei dati nella disponibilita’ di un giornalista in relazione all’esercizio della sua attivita’ professionale agli atti e documenti immediatamente rilevanti come fonti di prova in relazione allo specifico fatto per cui si procede si spiega per l’esigenza costituzionale e convenzionale di evitare uno “sproporzionato” – e quindi “ingiusto” – sacrificio dell’interesse pubblico ad evitare pregiudizi per la futura attivita’ del giornalista e del giornale, e, piu’ in generale, per la liberta’ di stampa, attingendo notizie “riservate” e non strettamente indispensabili ai fini del procedimento penale.
7. Va peraltro precisato che sembra corretto distinguere tra limiti relativi al sequestro e limiti relativi all’attivita’ di perquisizione.
7.1. Sicuramente, la procedura di acquisizione di atti e documenti nei confronti di un giornalista non indagato presuppone la formulazione di una richiesta di esibizione delle cose ritenute pertinenti: se il giornalista non e’ sottoposto ad indagini, e’ coerente con le esigenze dell’esercizio della liberta’ di stampa ritenere che, solo in caso di rifiuto, o di atteggiamento elusivo, si potra’ procedere a perquisizione.
Tuttavia, la mancata collaborazione puo’ legittimare un’attivita’ di ricerca ad ampio spettro ed estendersi, in particolare, anche ad interi sistemi informatici o telematici, ancorche’ protetti da misure di sicurezza, cosi’ come prevede l’articolo 247 c.p.p., comma 1-bis.
Ed infatti, escludere l’ammissibilita’ di un’efficace attivita’ di ricerca al cospetto di un atteggiamento non collaborativo, quando sussistono i presupposti della indispensabilita’ della notizia ai fini della prova del reato per cui si procede, nonche’ l’impossibilita’ di accertare altrimenti la veridicita’ della stessa in possesso del giornalista, significherebbe rimettere le sorti dell’indagine all’esclusiva volonta’ di quest’ultimo. Tanto, pero’, non solo attribuirebbe al giornalista una prerogativa espressamente esclusa in relazione alla testimonianza, come si evince dalla disciplina di cui all’articolo 200, comma 3, ma renderebbe di fatto inutile il potere riconosciuto all’autorita’ giudiziaria di procedere a sequestro, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 256 c.p.p..
Del resto, e’ immediatamente rilevabile la differenza tra perquisizione e sequestro: l’acquisizione degli atti e dei documenti in possesso del professionista e’ vicenda concettualmente e giuridicamente distinta dall’attivita’ di ricerca sugli stessi. In proposito, in effetti, appare significativo quanto emerge dalla disciplina codicistica.
Innanzitutto, come evidenziato dalla dottrina, il legislatore, nel disciplinare l’attivita’ di perquisizione di sistemi informatici e telematici, all’articolo 247 c.p.p., comma 1-bis, riferendo la stessa a “dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato” i quali “si trovino in un sistema informatico o telematico”, risulta distinguere tra i primi, costituenti la fonte di prova, rispetto ai secondi, che svolgono, invece, la funzione di “contenitori”.
Inoltre, un significativo esempio dell’esigenza avvertita dal legislatore di distinguere tra attivita’ di ricerca ed acquisizione della cosa agli atti del procedimento e del processo e’ fornita dalla disciplina del sequestro di corrispondenza presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni, dettata dall’articolo 254 c.p.p.. In effetti, questa disposizione, per un verso, nell’individuare cio’ che puo’ essere sottoposto a sequestro, e nel ricomprendere espressamente in questo ambito anche gli “oggetti di corrispondenza (…) inoltrati per via telematica”, fa riferimento alla amplissima nozione di atti “che comunque possono avere relazione con il reato”; nozione evocata, secondo autorevole dottrina, proprio perche’, nella fattispecie normativa in questione, il rapporto tra cosa e reato e’ valutabile solo dopo che l’autorita’ giudiziaria abbia avuto contezza del contenuto di quanto oggetto di apprensione. Il medesimo articolo 254 c.p.p., poi, per altro verso, stabilisce che le carte e i documenti non rientranti nella corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all’avente diritto e sono comunque inutilizzabili, presupponendo, quindi, una preventiva, e pero’ rapidissima, disamina di quanto globalmente rinvenuto da parte dell’autorita’ inquirente.
In sintesi, si tratta di disciplina che, significativamente, in epoca precedente alle modifiche volte a regolamentare espressamente ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici, recata dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, aveva indotto la letteratura giuridica ad osservare: “Sulle carte chiuse, il sequestro e’ misura fallibile: solo dall’ispezione del contenuto risulta se interessino o no, (…) e’ un abuso disporre sequestri a tappeto ma, fortuita o calcolata, la scoperta utile passa agli atti”.
7.2. La distinzione dell’attivita’ di perquisizione da quella di sequestro di un sistema informatico, del resto, e’ stata gia’ affermata chiaramente in giurisprudenza proprio con riferimento alle condizioni legittimanti il compimento dell’uno o, invece, dell’altro atto investigativo.
Secondo una decisione, in particolare, occorre distinguere tra l’operazione consistente nell'”acquisire in modo indiscriminato un intero archivio elettronico”, sicuramente vietata, e quella di ricerca con estrazione dei soli dati rilevanti, la quale potrebbe anche comportare, “se necessario, il trasferimento fisico dell’apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalita’ piu’ convenienti, anche per la necessaria disponibilita’ di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi” (cosi’ Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092, in motivazione, §§ 5.2 e 5.3).
La diversa incidenza della perquisizione rispetto al sequestro sembra inoltre compatibile anche con la giurisprudenza della Corte EDU. Invero, le diverse decisioni precedentemente citate, tanto quelle in relazione alle operazioni compiute nei confronti dei giornalisti (Corte EDU, Grande Camera, 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi; Corte EDU, Sez. 5, 20 marzo 2012, Martin e altri c. Francia; Corte EDU, Sez. 4, 16 luglio 2013, Nagla c. Lettonia; Corte EDU, Sez. 2, 19 gennaio 2016, Gormis ed altri c. Turchia), quanto quella concernente l’attivita’ riferita all’avvocato (Corte EDU, Sez. 5, 27 aprile 2017, Sommer c. Germania), per affermare la violazione dell’articolo 10 CEDU, valorizzano tutte il sequestro o comunque l’acquisizione e l’utilizzabilita’ dei dati da parte dell’autorita’ procedente.
7.3. Resta solo da puntualizzare espressamente, per evitare qualunque incertezza in proposito, che, ad avviso del Collegio, almeno con riferimento al giornalista, del tutto equiparabile al sequestro e’ l’acquisizione in copia dei dati.
In questo senso, precise indicazioni provengono non solo dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, come si e’ rilevato, valorizza il profilo dell’acquisizione del dato informativo, ma anche dalla giurisprudenza di legittimita’.
E’ sufficiente richiamare, per tutte, Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497. Questa decisione, in particolare, ha precisato che, quando assume rilievo l’interesse alla disponibilita’ esclusiva del patrimonio informativo, “la mera reintegrazione nella disponibilita’ della cosa (sulla quale e’ reperibile l’informazione) non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidenti su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto”, nel cui ambito e’ compreso “il diritto alla liberta’ di espressione di cui all’articolo 10 CEDU, in particolare la tutela della segretezza delle fonti giornalistiche”.
8. Facendo applicazione dei principi evidenziati, deve ritenersi che, nel procedimento in esame, tutti gli atti e documenti sono stati illegittimamente acquisiti al fascicolo di indagine.
8.1. Per quanto attiene agli apparati, anche telefonici, agli altri “contenitori”, e ai dati informatici o telematici, non e’ fornita, ne’ risulta oggettivamente, alcuna specifica indicazione per ritenere che l’acquisizione degli stessi, in tutto o in parte, agli atti del procedimento sia strettamente necessaria per l’accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine.
Di conseguenza, deve essere disposta la restituzione di tutti i computer, hard disk, pen drive, telefoni cellulari, CD rom e DVD rom, sequestrati o acquisiti in copia.
8.2. Per quanto attiene, poi, ai documenti cartacei (contratto stipulato per la pubblicazione del libro “(OMISSIS)”, bozze stampate del medesimo volume e cartelle contenenti queste ultime), manca l’indicazione del legame di pertinenzialita’ dei medesimi rispetto al reato per cui si procede.
Non e’ sufficiente, ai fini del sequestro, affermare che si tratta di atti relativi al libro che ha divulgato al pubblico la notizia segreta presumibilmente rivelata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Occorre, infatti, verificare che detti documenti abbiano uno specifico legame con la condotta di rivelazione di segreto di ufficio, in particolare perche’ contenenti elementi utili per individuare la provenienza della notizia ricevuta dal giornalista.
Nessun riferimento in proposito, pero’, risulta dall’ordinanza impugnata, sebbene sia specifico dovere anche del giudice del riesame di un sequestro probatorio accertare l’esistenza del vincolo di pertinenzialita’ tra il reato ipotizzato ed i diversi beni o le diverse categorie di beni oggetto del provvedimento di sequestro (cosi’ Sez. 3, n. 12107 del 18/11/2008, dep. 2009, Forni, Rv. 243393). Cio’ tanto piu’ che, con riferimento al sequestro presso un giornalista, “non basta (…) un semplice nesso di “pertinenzialita’” tra le notizie ed il generico tema dell’indagine” e che, piu’ in generale, dell’esistenza di esigenze di carattere probatorio “venga dato conto attraverso una idonea motivazione, che non si limiti a formule di stile” (in questi termini, Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, Massari, cit.).
9. In conclusione, quindi, l’accoglimento delle censure concernenti la “proporzionalita’” e la “pertinenzialita’” del sequestro, nei limiti sopra precisati, impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione di tutto quanto in sequestro agli aventi diritto, con esclusione della possibilita’ di trattenere copia dei dati acquisiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro, senza trattenimento di copia dei dati acquisiti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..
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