Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 marzo 2018, n. 9989. In tema di perquisizione e sequestro nei confronti dei giornalisti

In tema di perquisizione e sequestro nei confronti dei giornalisti, si evidenzia le specificita’ relative ai presupposti che legittimano l’adozione di tali provvedimenti ed ai limiti concernenti i risultati perseguibili in ragione dell’attivita’ professionale svolta dagli appartenenti a tale categoria di professionisti, siccome destinatari di una disciplina particolare in tema di segreto.
L’attivita’ svolta dal giornalista, innanzitutto, impone, anche ai fini della legittimita’ di provvedimenti di perquisizione e sequestro, il rispetto dei limiti indicati dall’articolo 200 c.p.p., comma 3, in tema di prova testimoniale, e cioe’ l’indispensabilita’ della rivelazione della fonte informativa ai fini della prova del reato per cui si procede, nonche’ l’impossibilita’ di accertare altrimenti la veridicita’ della notizia in possesso del perquisito. Di conseguenza, si e’ precisato che non e’ sufficiente “un semplice nesso di “pertinenzialita’” tra le notizie ed il generico tema dell’indagine, cosi’ come occorre che tale ingerenza rappresenti la extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato”.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 9989
Data udienza 19 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 31/07/2017 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Loy Maria Francesca, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei ri (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 31 luglio 2017, il Tribunale di Napoli ha respinto le richieste di riesame presentate da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali terzi interessati, avverso i decreti di sequestro probatorio emessi dalla Procura di Napoli il 30 giugno ed il 5 luglio 2017, in relazione a cose nella disponibilita’ dei medesimi e ritenute pertinenti al reato di rivelazione di segreto di ufficio, denunciato dai difensori di (OMISSIS), con riferimento a notizie reputate diffamatorie per quest’ultimo.
Per come evidenziato nell’ordinanza impugnata, il Pubblico ministero procedente aveva emesso nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ordine di esibizione con riferimento: -) ai files ed ai documenti cartacei riferibili agli atti del procedimento penale n. 6585/13 RG.N.R. – PM Napoli; -) agli atti relativi al libro “(OMISSIS): le carte inedite del caso Consip e il familismo renziano”; -) ai telefoni cellulari nella disponibilita’ dei medesimi e di (OMISSIS) dal dicembre 2016 in poi. Sempre secondo quanto rappresenta l’ordinanza impugnata, il Pubblico ministero procedente aveva disposto che, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di esibizione, si procedesse a perquisizione domiciliare presso le abitazioni riferibili a (OMISSIS) e presso la sede del giornale “Il fatto quotidiano”, con autorizzazione ad accedere agli strumenti informatici con l’ausilio di consulenti tecnici, ed al sequestro di quanto oggetto di ricerca.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), articolando cinque motivi, preceduti da un’ampia premessa.
3. Nella premessa, si indicano la ritenute finalita’ delle operazioni di ricerca, le modalita’ di svolgimento di tali attivita’, e le cose sequestrate. A tal fine, si dedica una distinta esposizione alle attivita’ svolte nei confronti di (OMISSIS), della convivente di questi, (OMISSIS), e della ex-moglie, (OMISSIS), rispetto a quelle svolte nei confronti di (OMISSIS).
3.1. Con riguardo alle attivita’ svolte nei confronti di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), si rappresenta, innanzitutto, che il decreto di esibizione e di eventuale perquisizione e sequestro non faceva riferimento all’abitazione di quest’ultima, ex-moglie di (OMISSIS), ed aveva lo scopo, non esplicitamente dichiarato, di individuare la fonte delle notizie ricevute da quest’ultimo in relazione agli atti del procedimento penale n. 6585/13 RG.N.R. PM Napoli, e delle quali il medesimo, giornalista professionista, aveva parlato sia nei suoi articoli pubblicati su “(OMISSIS)”, sia nel libro “(OMISSIS): le carte indebite del caso Consip e il familismo renziano”. Si precisa, poi, che il (OMISSIS), data di pubblicazione del libro in questione, gli atti citati nello stesso erano tutti ostensibili, salvo il file audio relativo alla conversazione telefonica intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) il 2 marzo 2017, nonche’ il relativo brogliaccio.
Si segnala, inoltre, che, siccome il provvedimento di esibizione, perquisizione e sequestro aveva lo scopo di individuare la fonte delle notizie ricevute dal giornalista, era necessario chiedere a quest’ultimo se avesse intenzione di rivelare la sua fonte e, quindi, di opporre il segreto professionale, cosi’ da consentirgli di “paralizzare”, a norma degli articoli 200 e 256 c.p.p., le operazioni fino all’eventuale intervento del Giudice, su richiesta della Procura. Si osserva, inoltre, che si e’ proceduto alla perquisizione presso l’abitazione di (OMISSIS) e presso la postazione di lavoro del medesimo nonostante la sua impossibilita’ ad essere presente in quei luoghi al momento della notifica del provvedimento, e, quindi, ad ottemperare spontaneamente all’ordine dell’autorita’ giudiziaria.
Si rappresenta, a questo punto, che, presso l’abitazione di (OMISSIS), sono stati sequestrati: -) il contratto stipulato il 16 maggio 2017 tra l’ (OMISSIS) s.p.a. ed il giornalista in ordine alle quote di spettanza per la pubblicazione del libro “(OMISSIS)”, da ritenersi non pertinente alle indagini; -) una pen drive senza numero seriale; -) una cartella di colore rosso contenente pagine della bozza stampata del libro “(OMISSIS)”, da ritenersi non pertinente alle indagini; -) una cartella di colore turchese contenente pagine della bozza stampata del libro “(OMISSIS)”, con correzioni a penna, da ritenersi non pertinente alle indagini; -) un computer, di cui veniva acquisita copia, e che, come dichiarato dalla convivente di (OMISSIS), (OMISSIS), anch’ella giornalista, e presente alla perquisizione, e’ di proprieta’ ed uso esclusivo di quest’ultima. Si aggiunge che presso l’abitazione di (OMISSIS), ex-coniuge di (OMISSIS), e’ stato sequestrato un cellulare della donna. Si evidenzia, ancora, che presso la postazione di lavoro di (OMISSIS), all’interno della redazione del giornale “(OMISSIS)”, sono stati sequestrati: -) un hard disk smontato da un PC desk top in uso al giornalista; -) un CD rom privo di indicazioni e con custodia recante la scritta “(OMISSIS)”, da ritenersi, in ragione di tale indicazione, non pertinente alle indagini; -) un CD rom riportante la scritta “(OMISSIS)”, da ritenersi, in ragione di tale indicazione, non pertinente alle indagini; -) un CD rom riportante la scritta “(OMISSIS)”, da ritenersi, in ragione di tale indicazione, non pertinente alle indagini; -) un CD rom riportante la scritta LG; -) un DVD rom riportante la scritta “Di Tutto un po’ 2”; -) i DVD rom riportanti la scritta “(OMISSIS) e recenti (OMISSIS)”, “(OMISSIS) e recenti (OMISSIS)”, “(OMISSIS) e recenti (OMISSIS)”, “(OMISSIS) e recenti (OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, e “(OMISSIS)”, da ritenersi, in ragione delle indicazioni appena citate, non pertinenti alle indagini.
3.2. Per quanto attiene specificamente agli atti compiuti nei confronti di (OMISSIS), anch’egli giornalista professionista, ed incaricato della realizzazione grafica del volume “(OMISSIS)”, si segnala innanzitutto che l’attivita’ di ricerca e’ stata posta in essere sulla base di un distinto provvedimento, emesso sulla base di un messaggio di posta elettronica, avente come allegato il file in formato pdf del libro specificato. Si rappresenta, poi, che, presso la postazione di (OMISSIS) ubicata all’interno della sede del giornale “(OMISSIS)”, sono stati sequestrati il computer ed i telefoni cellulari in uso al medesimo (OMISSIS), nonostante questi avesse esibito agli operanti tutti i documenti pertinenti al volume “(OMISSIS)” esistenti sul computer in sua disponibilita’, costituiti da alcuni files e da qualche mail. Si rileva, quindi, che, operando in tal modo, sono state violate le stesse prescrizioni contenute nel provvedimento del Pubblico ministero procedente, poiche’ (OMISSIS) aveva fornito la massima cooperazione possibile, ed e’ stato inoltre violato il diritto del giornalista a tutelare le sue fonti informative.
4. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 11 c.p.p.., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla incompetenza della Procura di Napoli.
Si deduce, innanzitutto, che la denuncia presentata dai difensori di (OMISSIS) ha ad oggetto la violazione del segreto di ufficio mediante la diffusione di notizie a contenuto anche diffamatorio per il denunciante, a mezzo del libro “(OMISSIS)”, e che, in virtu’ dell’accordo intercorso tra la Procura di Napoli e la Procura di Roma, la prima e’ competente ad indagare solo con riferimento a quanto divulgato nel precisato volume. Si rileva, quindi, che per la violazione del segreto di ufficio che si assume commessa mediante gli articoli pubblicati sul giornale “(OMISSIS)”, stampato a Roma, anche per effetto dell’accordo investigativo di cui si e’ detto, e’ competente la sola Procura di Roma.
Si osserva, inoltre, che la Procura di Napoli era incompetente ad indagare sul reato ipotizzato, sia pure nei confronti di ignoti, in quanto la Procura di Roma aveva ed ha in corso investigazioni su un magistrato della Procura di Napoli, il dott. (OMISSIS), quale fonte di (OMISSIS) in relazione agli atti di indagine compiuti dall’Autorita’ giudiziaria inquirente partenopea su (OMISSIS), per il tramite della giornalista (OMISSIS), anch’ella indagata a Roma per il reato di cui all’articolo 326 c.p.. Si aggiunge che l’esistenza delle ragioni di connessione emerge gia’ dagli atti depositati e dalla scelta dell’Autorita’ giudiziaria napoletana di sequestrare il cellulare di (OMISSIS): da un lato, come si evince da una nota della polizia giudiziaria, il telefono in questione risulta aver contattato un’utenza (OMISSIS), ente per il quale lavora (OMISSIS), ossia la persona che, secondo la Procura di Roma, costituisce il tramite tra il dott. (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione alle notizie sull’inchiesta Consip; dall’altro, poi, il decreto di perquisizione e sequestro rappresenta testualmente che ” (OMISSIS), a proposito dell’invito a comparire emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti del PM di Napoli dott. (OMISSIS) H.J. e della giornalista F. (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 326 c.p., in cui si ipotizza che siano essi le fonti di una delle violazioni del segreto, avrebbe “ufficialmente comunicato che non intende comunicare alla A.G. le sue fonti”.
5. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 247 e 253 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla insussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di violazione di segreto d’ufficio a carico di ignoti.
Si deduce che al momento della pubblicazione del libro, avvenuta in data 18 maggio 2017, nessun atto era ormai coperto da segreto: anche la conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 2 marzo 2017 era stata divulgata il 16 maggio 2017, attraverso la pubblicazione di un articolo del giornale “(OMISSIS)”, che si stampa in Roma; inoltre, le informative dei Carabinieri in relazione al procedimento penale n. 6585/13 RG.N.R. – PM Napoli erano state depositate nel procedimento a carico di (OMISSIS) pendente davanti alla Procura di Roma gia’ nel mese di marzo 2017. Si aggiunge che le notizie cui si riferisce il decreto erano state riprese da piu’ testate giornalistiche anche prima della pubblicazione di scritti di (OMISSIS). Si rileva, quindi, che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle censure formulate in proposito dai ricorrenti in sede di riesame.
6. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 256, 200 e 191 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla violazione delle disposizioni a tutela del segreto professionale del giornalista.
Si deduce innanzitutto che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono tre giornalisti professionisti e che la mancata esplicitazione nel decreto dello scopo della ricerca – l’identificazione delle fonti informative di (OMISSIS) – ha impedito alle medesime persone di opporre il segreto professionale del giornalista. Si osserva che il pubblico ministero, quando ricerca elementi relativi all’individuazione della fonte della notizia di un giornalista, prima di procedere al sequestro di documenti presso di questi, deve chiedere allo stesso se intende fornire l’informazione e, in caso di diniego, deve rivolgersi al giudice, unico soggetto processuale che puo’ imporre al precisato professionista di rispondere; il pubblico ministero, invero, puo’ procedere autonomamente, senza investire il giudice, solo se ha motivo di dubitare dell’esistenza di un segreto, ma non se deve comparare l’interesse alla persistenza del segreto e l’interesse all’accertamento dei fatti. Si aggiunge che il segreto professionale del giornalista ha riguardo non solo alla diretta indicazione del nome della fonte, bensi’, come precisato dalla giurisprudenza di legittimita’, anche “a qualsiasi ulteriore indicazione che possa portare ad identificare quest’ultima”. Si rileva, ancora, che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimita’, occorre rispettare il criterio di proporzionalita’ tra il contenuto del provvedimento ablativo nei confronti del giornalista e le esigenze di accertamento dei fatti.
Si deduce, in secondo luogo, che non puo’ valorizzarsi, per escludere l’opposizione del segreto da parte di (OMISSIS), la condotta tenuta dallo stesso mentre era in Calabria, allorche’, in concomitanza con le operazioni svolte a Roma, ed informato del decreto di esibizione, perquisizione e sequestro, consegno’ spontaneamente il proprio cellulare: quella condotta evidenzia esclusivamente che, con riferimento all’apparecchio spontaneamente consegnato ed alla sua memoria, non vi erano fonti da tutelare. Si rappresenta, inoltre, che non vi sono elementi da cui desumere che (OMISSIS) fosse depositario di elementi utili ad individuare le fonti di (OMISSIS), e che, quindi, i loro rapporti dovessero essere approfonditi sulla base di accertamenti altamente invasivi.
Si deduce, in terzo luogo, che l’ordine di esibizione era estremamente ampio e non consentiva un’adeguata collaborazione da parte delle persone interessate dal provvedimento. Si osserva, in particolare, che il sequestro del computer di (OMISSIS) e’ stato effettuato sebbene la stessa avesse messo a disposizione degli inquirenti il contenuto dell’apparecchio, e dopo aver precisato che si trattava di strumento personale, non utilizzato da (OMISSIS).
Si deduce, infine, che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alle censure formulate in proposito in sede di riesame.
7. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 247 e 253 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al difetto di motivazione del provvedimento di sequestro nei confronti di (OMISSIS) ed al difetto di pertinenzialita’ di quanto sequestrato.
Si deduce che l’utenza cellulare sequestrata e’ stata individuata sulla base di un codice IMEI solo parziale; l’apparecchio, inoltre, non solo e’ di proprieta’ di una persona non piu’ legata da anni con il giornalista la cui fonte informativa si vuole conoscere, ma era detenuto nell’abitazione della donna, quindi in un luogo del tutto estraneo al professionista. Si aggiunge che l’utenza, tra l’altro esibita da (OMISSIS) prima dell’effettuazione del sequestro, assume rilievo, secondo quanto emerge dagli atti di indagine, siccome mezzo per contattare la giornalista (OMISSIS), ossia una persona gia’ indagata dalla Procura di Roma come intermediaria tra (OMISSIS) ed il dott. (OMISSIS) per la violazione del segreto di ufficio da parte di quest’ultimo, con conseguente incompetenza della Procura di Napoli anche a norma dell’articolo 11 c.p.p.. Si osserva, quindi, che il vincolo di pertinenzialita’ tra l’apparecchio nella disponibilita’ di (OMISSIS) e l’indagine della Procura di Napoli, se non e’ determinato dall’ipotesi investigativa formulata dalla Procura di Roma, non e’ in alcun modo rinvenibile dagli atti del procedimento.
Si rileva, piu’ in generale, che, se si fosse circoscritta correttamente l’ipotesi di reato alla divulgazione della telefonata tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il difetto del vincolo di pertinenzialita’ sarebbe immediatamente emerso con riferimento a tutti i provvedimenti di vincolo, e non solo con riguardo a quello relativo a (OMISSIS).
8. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo al provvedimento di sequestro nei confronti di (OMISSIS).
Si deduce che l’estensione delle operazioni di perquisizione nei confronti di (OMISSIS) e’ stata determinata dalla circostanza, appresa nel corso della perquisizione a carico di (OMISSIS), dell’invio da parte di (OMISSIS) allo stampatore della bozza del libro. Si osserva che, pero’, la disponibilita’ del file in formato pdf relativo al volume non sottintende logicamente la disponibilita’ degli atti usati dall’autore della pubblicazione, e che nessuna specifica indicazione in ordine alla disponibilita’ di tali atti e’ fornita nel decreto di perquisizione e sequestro. Si aggiunge che il conseguente difetto di motivazione, sebbene dedotto, non e’ stato esaminato dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
2. Le questioni in tema di incompetenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, prospettate con il primo motivo, sono infondate.
Deve infatti ritenersi che, in riferimento all’attivita’ ed agli atti del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, non e’ possibile far valere l’incompetenza davanti al giudice.
In questo senso convergono, in particolare, le indicazioni desumibili tanto dalla disciplina in tema di provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza, quanto dalle regole concernenti l’organizzazione delle attribuzioni degli uffici del pubblico ministero.
2.1. La giurisprudenza del primo decennio successivo all’entrata in vigore del codice di procedura penale, nel ritenere non configurabili “conflitti” nel corso delle indagini preliminari anche quando due diversi pubblici ministeri appartenenti ad uffici distinti svolgono investigazioni su un medesimo fatto di reato, pur se vi sia un intervento incidentale del Giudice delle indagini preliminari, ad esempio perche’ chiamato a provvedere su una richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione, ha piu’ volte osservato che, nel vigente ordinamento processuale, un “conflitto” e’ ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, e che “la possibilita’ di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l’unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano percio’ del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti” (cosi’, esattamente, Sez. 1, n. 472 del 27/01/1998, Acampora, Rv. n. 210007; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 1, n. 1555 del 06/04/1994, Di Mattina, Rv. 197658).
In termini del tutto coerenti con questa impostazione, altra pronuncia ha espressamente escluso che, con riferimento al sequestro probatorio, possa farsi valere l’incompetenza del pubblico ministero che ha disposto o convalidato tale attivita’ di ricerca della prova, in quanto nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro (Sez. 3, n. 2791 del 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499). Questa decisione, in particolare, ha osservato: “(…) nella fase delle indagini preliminari la “competenza” costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (articoli 54, 54 bis e 54 ter c.p.p.). Nei confronti delle altre parti processuali essa assume rilevanza solo nella successiva fase in cui e’ promossa l’azione penale, allorche’ la richiesta di rinvio a giudizio deve essere inoltrata dal pubblico ministero che siede presso il giudice competente per materia e per territorio a conoscere del reato. Vero e’ che, secondo l’articolo 51 c.p.p., comma 3, tutte le funzioni esercitate dal pubblico ministero, e quindi anche quelle investigative svolte nella fase preliminare al processo, sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Ma e’ anche vero che: a) in caso di conflitto negativo o positivo tra uffici del pubblico ministero, restano validi gli atti compiuti dal pubblico ministero dichiarato “incompetente” (articolo 54, comma 3 e l’articolo 54 bis c.p.p., comma 4); b) ai sensi dell’articolo 22 c.p.p., l’ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari dichiara la propria incompetenza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto, sicche’ il pubblico ministero presso lo stesso giudice puo’ proseguire liberamente le sue indagini (v. Cass. sez. I, n. 406 del 13.3.1990, c.c. 19.2.1990 Facchineri, rv. 183662); c) secondo il dettato normativo dell’articolo 25 c.p.p., le decisioni della corte di cassazione sulla competenza hanno efficacia vincolante solo nella fase del processo, lasciando quindi liberi gli organi inquirenti nella fase preprocessuale. Tutto cio’ indica chiaramente che nella fase preprocessuale del procedimento non puo’ venire propriamente in rilievo una questione di competenza del pubblico ministero.”.
2.2. Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza indicata sulla non rilevabilita’, davanti al giudice, di questioni di competenza concernenti l’attivita’ e gli atti compiuti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, ad avviso del Collegio, debbono essere confermate anche in considerazione dell’attuale sistema normativo; le stesse, anzi, trovano ulteriore conforto nella disciplina recata dall’articolo 54-quater c.p.p., introdotto dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, articolo 12, e, quindi, successivamente alla formazione dell’orientamento giurisprudenziale sopra riportato.
In effetti, la disposizione di cui all’articolo 54-quater c.p.p., adottata per consentire una verifica, su richiesta di soggetti esterni all’organizzazione degli uffici del pubblico ministero, relativamente alla legittimazione ad indagare della Procura della Repubblica in concreto procedente, ha previsto un rimedio tutto interno alla struttura organizzativa dell’Autorita’

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