Il giudice non può condannare l’ex marito per il mancato adempimento dell’obbligo di assistenza in favore del figlio minore e della moglie senza valutare il documento, prodotto, relativo al procedimento civile in corso tra le parti, che poteva essere rilevante ai fini della verifica della sussistenza dell’obbligo contestato.
Sentenza 25 agosto 2017, n. 39439
Data udienza 6 luglio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/03/2016 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LORI Perla, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza, sopra indicata, che ha riformato (quanto alla pena che ha ridotto) la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all’articolo 570 c.p..
Nel ricorso proposto dal difensore di fiducia si deduce violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata considerata la oggettiva e documentata impossibilita’ del ricorrente di poter adempiere agli obblighi di assistenza in favore del figlio minore e della moglie, e la percezione invece di introiti da parte di quest’ultima per la sua attivita’ lavorativa, ancorche’ precaria; cosi’ come non sarebbero stati valutati i parziali versamenti, tenuto conto della richiesta avanzata al giudice civile di modifica delle condizioni economiche della separazione; inoltre la Corte di appello non avrebbe considerato i documenti prodotti in sede di appello, rilevanti sia per la sussistenza del reato sia per la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della ex moglie.
2. Il ricorso e’ fondato.
E’ assorbente rilevare che nella motivazione della sentenza impugnata non vi e’ traccia alcuna della valutazione della documentazione prodotta dall’imputato ed acquisita in sede di appello, relativa al procedimento civile in corso tra le parti, che poteva rilevare ai fini della sussistenza dell’obbligo contestato all’imputato di assistenza familiare.
Ne consegue la ricorrenza del vizio di mancanza della motivazione, per omessa valutazione delle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione della sussistenza dal punto di vista oggettivo e soggettivo del reato (tra tante, Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129), che, involvendo questioni di precluso merito, non possono essere apprezzate dalla Corte di cassazione quanto alla effettiva decisivita’.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio, restando assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Motivazione semplificata.
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