Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 agosto 2017, n. 39449. Il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24 dal legale rappresentante della societa’

Riverbera l’effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all’interno dell’azienda, sottolineando la rilevanza, ai fini estintivi della contravvenzione, dei dati obiettivi della eliminazione delle violazioni e del pagamento della somma stabilita ai sensi della disposizione citata.

Sentenza 28 agosto 2017, n. 39449
Data udienza 14 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 6/5/2016 del Tribunale di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e in subordine il rigetto;

udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 maggio 2016 il Tribunale di Torino ha, tra l’altro, condannato (OMISSIS), quale Presidente della (OMISSIS) S.r.l., alla pena di Euro 11.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (articolo 71, comma 4, lettera A; articolo 45, comma 1; articolo 18, comma 1, lettera D; articolo 18, comma 1, lettera S; articolo 168, comma 1; articolo 64, comma 1, lettera A; articolo 71, comma 1; articolo 28, comma 1).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidato a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Mediante un primo motivo ha prospettato violazione degli articoli 121 e 178 cod. proc. pen. e mancanza assoluta della motivazione.

Ha esposto che nel corso del giudizio di merito, depositando anche una memoria difensiva nel corso dell’udienza del 18 aprile 2016, aveva domandato di essere assolto da tutte le imputazioni per essere i reati estinti a seguito di oblazione amministrativa, al cui pagamento aveva provveduto la societa’ (OMISSIS), avente portata estintiva anche nei confronti di tutti i contravventori oltre che della societa’; aveva, inoltre, domandato di essere assolto per non aver commesso il fatto, in quanto al momento dell’accertamento dei fatti, in data 23 maggio 2012, non possedeva la qualifica di datore lavoro contestatagli, essendo divenuto amministratore della societa’ solamente il successivo 29 giugno 2012; aveva anche eccepito l’insussistenza del fatto di cui al capo d). Al riguardo, tuttavia, il giudice di merito non aveva in alcun modo motivato il rigetto di tali richieste, limitandosi ad affermare che l’oblazione eseguita dalla societa’ non poteva giovare anche agli amministratori.

Ha pertanto eccepito l’erroneita’ di tale ultima affermazione, in contrasto con il consolidato principio secondo cui l’oblazione amministrativa effettuata dalla societa’ giova anche a tutte le persone fisiche, come previsto Decreto Legislativo n. 748 del 1994, articolo 21, comma 2 e articolo 24 e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301.

2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 748 del 1994, articolo 21, comma 2 e articolo 24 e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301 e contraddittorieta’ della motivazione.

Ha esposto al riguardo che le contestazioni delle violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro erano state mosse il 16 novembre 2012 ad (OMISSIS), dirigente della (OMISSIS), e, successivamente, a (OMISSIS), Presidente della societa’ al momento dei fatti, cessato dalla carica il 5 giugno 2012, e quindi non in grado di ottemperare alle prescrizioni imposte dagli organi accertatori; il 18 dicembre 2012 la (OMISSIS) aveva provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative, e quindi i reati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24 richiamato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301 in quanto, secondo un consolidato orientamento interpretativo di legittimita’ (ribadito nella sentenza n. 18914 del 2012), l’estinzione della violazione mediante pagamento della sanzione amministrativa da parte della societa’ riverbera i propri effetti anche nei confronti del contravventori che abbiano operato nella societa’, con la conseguente erroneita’ della esclusione di tale effetto nei confronti degli amministratori da parte del Tribunale.

2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione dell’articolo 40 cod. pen. e contraddittorieta’ della motivazione, sottolineando che gli accertamenti compiuti dagli incaricati della ASL TO3 erano avvenuti nel mese di maggio 2012, mentre solo le contestazioni, le prescrizioni e i successivi adempimenti erano avvenuti dal mese di ottobre 2012; il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore della (OMISSIS) il 29 giugno 2012, successivamente agli accertamenti, e aveva ottemperato alle prescrizioni impartite dallo SPRESAL, sicche’ non potevano essergli addebitate le condotte cosi’ come accertate, in quanto al momento degli accertamenti non rivestiva alcuna carica e successivamente aveva ottemperato alle prescrizioni e pagato le sanzioni amministrative.

2.4. Con un quarto motivo ha denunciato ulteriore violazione del Decreto Legislativo n. 748 del 1994, articoli 20, 21 e 24 e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301 e dell’articolo 43 cod. pen. e contraddittorieta’ della motivazione, in relazione alla imputazione di cui al capo d) della rubrica, contestata solamente all’architetto (OMISSIS), quale dirigente della (OMISSIS), e non anche al ricorrente, con la conseguente preclusione al pagamento della sanzione amministrativa.

Ha, comunque, eccepito al riguardo l’insussistenza del fatto, in quanto i dispositivi di sicurezza di cui era stata contestata la mancanza (costituiti da guanti) erano stati consegnati agli operai, come si ricava dalle ricevute di consegna e da quanto deposto dal testimone Galletta, con la conseguente assenza di responsabilita’ del ricorrente riguardo al loro mancato utilizzo da parte dei dipendenti.

2.5. Con un quinto motivo ha lamentato violazione dell’articolo 131 bis cod. pen. e ulteriore contraddittorieta’ della motivazione, per l’errata esclusione della configurabilita’ di detta causa di esclusione della punibilita’, fondata dal Tribunale sulla pluralita’ delle violazioni, benche’ le stesse fossero riconducibili ad un unico comportamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo e al secondo motivo, che hanno portata assorbente.

2. Il Tribunale, nell’escludere l’estinzione delle violazioni addebitate al ricorrente, per effetto del pagamento delle somme da corrispondere per l’oblazione amministrativa, ha evidenziato che lo SPRESAL della ASL TO3 aveva ammesso il ricorrente e il coimputato (OMISSIS) al pagamento in via amministrativa delle sanzioni previste per ciascuna delle contravvenzioni oggetto di contestazione, avendo constatato che entrambi erano nella oggettiva impossibilita’ di ottemperare alle prescrizioni (avendo il Comune di Beinasco ripreso la gestione dei servizi cimiteriali in precedenza affidati alla (OMISSIS)); lo SPRESAL aveva ammesso anche (OMISSIS) al pagamento delle sanzioni previste dalla legge per ciascuna delle contravvenzioni a lui addebitabili quale dirigente; la (OMISSIS) aveva quindi provveduto al pagamento delle somme dovute in relazione alle contestazioni effettuate nei confronti di tale dirigente; il Tribunale, ritenendo che tale pagamento non potesse avere efficacia estintiva delle violazioni addebitate al (OMISSIS) e al (OMISSIS), per i quali non era stato effettuato alcun pagamento, ha escluso l’invocato estintivo a loro favore.

Tale motivazione, a fronte degli specifici rilievi formulati dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) con la memoria depositata nel corso dell’udienza del 18 aprile 2016, circa l’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione amministrativa anche in relazione alle violazioni agli stessi addebitate, risulta tuttavia insufficiente, non avendo il Tribunale dato adeguata risposta, tenendo conto di tali specifici rilievi degli imputati, alla eccezione di estinzione per oblazione di tutte le violazioni e non solo di quelle contestate allo (OMISSIS).

Il Tribunale non ha, infatti, indicato le violazioni commesse da quest’ultimo e non ne ha evidenziato la diversita’ rispetto a quelle contestate a (OMISSIS) e (OMISSIS), ne’ ha analizzato i pagamenti eseguiti dalla (OMISSIS), onde ricondurli alle sole violazioni commesse da (OMISSIS).

Va, infatti, in proposito ricordato che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301 di cui il ricorrente ha lamentato la violazione, prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui al Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articoli 20 e ss., alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste da tale decreto nonche’ da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali (come quelle ascritte al ricorrente) sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola ammenda.

Tale Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24, comma 1, prevede l’estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato (nella specie non esigibile a causa della ripresa della gestione dei servizi cimiteriali da parte del Comune di Beinasco) e di pagamento delle somme previste dall’articolo 21, comma 2, medesimo Decreto Legislativo (e cioe’ di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa).

Questa Corte ha al riguardo gia’ affermato che il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24 dal legale rappresentante della societa’ riverbera l’effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all’interno dell’azienda (cfr. Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394), sottolineando la rilevanza, ai fini estintivi della contravvenzione, dei dati obiettivi della eliminazione delle violazioni e del pagamento della somma stabilita ai sensi della disposizione citata.

Si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, in considerazione della assenza di una previsione circa la necessita’ del pagamento delle somme dovute da parte del contravventore personalmente, cosicche’ il pagamento delle stesse da parte dell’ente per il quale il suddetto contravventore operava, nell’ambito della cui attivita’ le violazioni vennero commesse, puo’, qualora sia congruo, cioe’ riguardi tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti, determinare l’effetto estintivo contemplato dalla disposizione invocata dal ricorrente e di cui lo stesso ha prospettato la violazione.

3. Ne consegue la necessita’ di un nuovo esame sul punto, allo scopo di verificare se, come prospettato dal ricorrente nella suddetta memoria del 18 aprile 2016, siano state corrisposte le somme determinate dallo SPRESAL in relazione a tutte le violazioni addebitate al ricorrente, giacche’ cio’ potrebbe determinare l’effetto estintivo delle violazioni prospettato nel ricorso.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, rimanendo con cio’ assorbite le altre doglianze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

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