Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57228. La sollecitazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio a dare o promettere denaro o utilità mediante un atto contrario ai doveri d’ufficio, integra, se rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione

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2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione o comunque violazione ed errata applicazione delle norme processuali di governo della prova.
La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere la societa’ ricorrente per insussistenza del fatto e tanto, se non altro, ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, in ragione della dedotta inattendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS), persona in posizione di potenziale conflitto di interessi poiche’ appartenente ad una lista civica esclusa dal governo della citta’ di (OMISSIS) ed in opposizione al partito di maggioranza, di cui faceva invece parte il (OMISSIS).
Il conflitto si sarebbe poi concretizzato allorche’ all’esito delle dichiarazioni del (OMISSIS) si era incardinato il procedimento penale che aveva condotto alla fine anticipata della consiliatura ed alla nomina del primo a sindaco di (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo si fa valere erronea e mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, comma 1, lettera a), articolo 6 e articolo 25, commi 2 e 5, e mancanza, sul punto, di motivazione.
Gli amministratori pubblici, ai quali era contestato di aver posto in essere atti contrari ai doveri di ufficio diretti a favorire la societa’ contraente con la P.A., non avrebbero in realta’ compiuto alcun atto contrario ai propri doveri, come sostenuto dalle proposte migliorative che i medesimi avevano richiesto alla societa’ in piu’ occasioni e tanto al fine di ottenere maggiori benefici per la collettivita’.
2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea e mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, comma 1, lettera a), articolo 6 e articolo 25, commi 2 e 5, in relazione ai reati di cui all’articolo 319 c.p. e articolo 322 c.p., commi 2 e 4, non rivestendo il (OMISSIS), destinatario dell’offerta di denaro proveniente dall’amministratore della (OMISSIS), la qualita’ di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ma quella di mero referente di una lista civica che non avrebbe, come tale, partecipato al processo di formazione della volonta’ della P.A..
CONSIDERATO IN DIRITTO

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